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Riscossione a mezzo ruolo
l ruolo è il mezzo di riscossione di tutti i tributi (erariali, locali e regionali) ed anche di entrate non tributarie. Le imposte sui redditi sono riscosse a mezzo ruolo in tutti i casi nei quali non è prevista (o non e avvenuta) la riscossione mediante ritenuta diretta o versamento diretto. Il ruolo, come noto, è un atto amministrativo, che racchiude un elenco di somme da riscuotere (per imposte, interessi, sanzioni). E’ indicato il codice fiscale del contribuente, il tributo, il periodo d'imposta, l’imponibile, l'imposta, l’importo dovuto. L'Ufficio forma il ruolo iscrivendo le somme da r
Riscossione a mezzo ruolo
Attenzione:
A partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate diventano esecutivi (legge n. 111 del 15 luglio 2011).
Come previsto dall’art. 29 del decreto legge n. 78/2010, gli avvisi devono contenere l’intimazione ad adempiere - entro il termine di presentazione del ricorso - all’obbligo di pagare gli importi in essi indicati o un terzo delle maggiori imposte accertate - a titolo provvisorio - nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria.
L’intimazione ad adempiere al pagamento dovrà essere contenuta anche nel connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni e negli atti emessi successivamente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica e devono espressamente riportare l’avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione.
In pratica, si concentra nell’avviso di accertamento la qualità di titolo esecutivo e si passa dalla riscossione con emissione del ruolo e della cartella di pagamento a una procedura che non prevede più la notifica della cartella.
Aspetti generali, iscrizione a ruolo in base alla dichiarazione e a seguito di avviso di accertamento.
1 Aspetti generali
l ruolo è il mezzo di riscossione di tutti i tributi (erariali, locali e regionali) ed anche di entrate non tributarie.
Le imposte sui redditi sono riscosse a mezzo ruolo in tutti i casi nei quali non è prevista (o non e avvenuta) la riscossione mediante ritenuta diretta o versamento diretto.
Il ruolo, come noto, è un atto amministrativo, che racchiude un elenco di somme da riscuotere (per imposte, interessi, sanzioni). E’ indicato il codice fiscale del contribuente, il tributo, il periodo d'imposta, l’imponibile, l'imposta, l’importo dovuto. L'Ufficio forma il ruolo iscrivendo le somme da riscuotere in base ad un titolo che lo legittima a riscuotere; il titolo può consistere nella dichiarazione dei redditi ovvero in un avviso di accertamento. In ciascun ruolo sono iscritte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.
Il titolare dell'Ufficio o un suo delegato sottoscrive, anche mediante firma elettronica, il ruolo, e la sottoscrizione attribuisce al ruolo effetti di titolo esecutivo.
Il ruolo è quindi consegnato - in via telematica - all'agente, che dà comunicazione delle singole iscrizioni ai contribuenti mediante notifica della cartella di pagamento.
Le norme del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 concernenti i ruoli si applicano anche per la riscossione coattiva delle imposte indirette, eccetto che per le norme che hanno una valenza esclusiva per le imposte dirette. In particolare hanno applicazione generale le norme in materia di specie, oggetto, formazione, contenuto e consegna dei ruoli; le norme in materia di dilazione di pagamento, di interessi per tale dilazione e in materia di sospensione della riscossione per situazioni eccezionali; le norme in materia di cartella di pagamento, modalità e imputazione dei pagamenti, interessi di mora.
Si rileva che il ruolo, come ogni provvedimento amministrativo, deve essere motivato. In particolare lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212 del 2000) stabilisce che “sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria».
Il titolo esecutivo, per i crediti tributari, è costituito, come detto, dal ruolo sottoscritto dal titolare dell’Ufficio o da un suo delegato, e viene notificato al contribuente mediante la cartella di pagamento.
Le informazioni inerenti la motivazione della pretesa tributaria esecutiva, rappresentate dal ruolo, devono dunque essere contenute nella cartella di pagamento.
In particolare non è richiesta una vera e propria motivazione nel caso in cui il titolo in base al quale è effettuata l'iscrizione a ruolo di per sé rende edotto il contribuente della causale del ruolo. Ciò si verifica quanto il ruolo è meramente riproduttivo di un atto precedente, quale ad esempio un avviso di accertamento. E’ invece necessaria una specifica motivazione quando il ruolo è innovativo, come nel caso derivi dal controllo automatico o dal controllo formale della dichiarazione.
2 Iscrizione a ruolo in base alla dichiarazione
Come detto l’iscrizione a ruolo è fondata su un titolo giustificativo: la dichiarazione dei redditi e l'avviso di accertamento.
Ricorre l'iscrizione a ruolo in base alla dichiarazione si verifica in tre casi:
1) mancato versamento di somme che risultano dovute in base alla liquidazione fatta nella stessa dichiarazione;
2) qualora, a seguito dei controlli automatici e dal controllo formale della dichiarazione, risulta riscuotibile una somma maggiore di quella liquidata e versata dal contribuente in forza della dichiarazione presentata;
3) in ipotesi di riscossione di imposte su redditi soggetti a tassazione separata.
Si segnala che l'Ufficio, in caso di controllo automatico e di controllo formale della dichiarazione dei redditi, deve innanzitutto interpellare il contribuente e inviargli una comunicazione – cosiddetto avviso bonario - invitandolo a versare una determinata somma scaturente dai sui indicati controlli; qualora il contribuente non paghi nei termini contenuti nell’avviso bonario, l’Ufficio formerà il ruolo e notificherà allo stesso la cartella di pagamento. Peraltro qualora l’avviso bonario contenga degli errori il contribuente può rivolgersi a qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e richiedere l’annullamento dell’avviso stesso.
Analogo procedimento viene applicato per l'Iva; la liquidazione dell'imposta contenuta nella dichiarazione è controllata dall'Amministrazione finanziaria con procedure automatiche; se è dovuta un'imposta maggiore, o se non è stata versata l'imposta dichiarata, il contribuente è invitato a versarla, e , qualora lo stesso non provveda al versamento, la somma dovuta è iscritta a ruolo e viene notificata la cartella di pagamento.
La su indicata procedura che deve essere seguita dall’Ufficio in caso di ruolo emesso a seguito di dichiarazione è sancita dallo stesso dell'art. 6 dello Statuto del Contribuente, «Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta». E’ espressamente sancita la nullità degli atti emessi in violazione di tale disposizione.
La disposizione de qua si applica anche qualora, a seguito del controllo della dichiarazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.
Nondimeno la procedura in parola non si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto, come nel caso di redditi soggetti a tassazione separata, per i quali, come noto, la liquidazione dell’imposta dovuta viene operata dall’Ufficio.
3 Iscrizione a ruolo in base agli avvisi di accertamento
Le somme, imposte, interessi, sanzioni amministrative, dovute in base agli avvisi di accertamento di imposte sul reddito sono riscosse a mezzo ruolo.
L'avviso di accertamento si configura come e atto della riscossione ed il mancato pagamento legittima l’iscrizione a ruolo
La legge, in relazione al grado di stabilità del titolo della riscossione, distingue tra iscrizioni provvisorie e iscrizioni a titolo definitivo.
Le iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio sono quelle effettuate in base ad accertamenti non definitivi; iscrizioni a titolo definitivo sono quelle che hanno come titolo le dichiarazioni e gli accertamenti definitivi.
La differenza tra le due iscrizioni consiste nel fatto che nel caso di ruolo provvisorio l’iscrizione viene in base ad un atto sub judice, la sorte del ruolo dipende dalla definizione dell'avviso di accertamento e, quindi, dall'esito del processo. Esse producono per il fisco un'entrata non definitiva perché, se l'avviso di accertamento è annullato, l’indebito che ne risulta deve essere rimborsato.
Ruoli provvisori ordinari
Le iscrizioni provvisorie a ruolo, come detto, sono quelle eseguite in base ad un avviso di accertamento non definitivo, perché impugnato. Il ricorso, proposto contro un avviso di accertamento, non ne sospende l’esecuzione; in pendenza del giudizio di primo grado e di secondo grado, può essere riscossa una parte dell’imposta accertata, con gli interessi e con una parte delle sanzioni irrogate.
In particolare in ambito di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, dopo la notifica dell'avviso di accertamento, l'Ufficio può iscrivere a ruolo metà delle imposte accertate.
Successivamente alle sentenze delle commissioni tributarie, diventano esigibili ulteriori frazioni del dovuto, in relazione al contenuto della decisione ed al grado dell'organo giudicante. In dettaglio:
a) dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso, il ricorrente deve versare i due terzi del tributo e delle sanzioni (con gli interessi, previa detrazione di quanto già pagato);
b) in caso di accoglimento parziale del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale, il ricorrente deve versare l'intero ammontare che risulta dovuto in base a tale sentenza, se inferiore o pari ai due terzi dell'importo del tributo controverso e delle sanzioni irrogate, ovvero una somma pari ai due terzi dell'importo del tributo controverso e delle sanzioni irrogate (sono ovviamente detratte le somme già versate, con l’aggiunta degli interessi);
c) la sentenza della Commissione tributaria regionale rende riscuotibile l'intero importo che risulta dovuto, e quindi la differenza tra ciò che è dovuto dopo tale sentenza e quanto già versato.
Ruoli provvisori speciali
La legge prevede dei ruoli straordinari provvisori in forza dei quali, in deroga alle su illustrate regole della riscossione provvisoria, sono iscritte, in via anticipata rispetto ai tempi ordinari, le intere somme derivanti da avviso di accertamento per le quali vi sia fondato pericolo di non riscuoterle. Pertanto possono essere in tal modo iscritte a ruolo per intero somme (per imposte, interessi e sanzioni) che, invece, sarebbero da riscuotere solo in parte, nelle more del processo di primo grado.
Iscrizioni a titolo provvisorio e iscrizioni a titolo definitivo
le iscrizioni a ruolo a titolo definitivo appaiono destinate alla riscossione di somme definitivamente dovute. Peraltro vi sono della eccezioni a questo assunto. Infatti:
a) la dichiarazione è un atto che lo stesso dichiarante può contestare, impugnando proprio l'iscrizione a titolo definitivo che su di essa si fondi;
b) gli accertamenti definitivi possono essere rimossi dalla stessa Amministrazione in via di autotutela;
c) vi è, infine, l'ipotesi che venga esperita con successo azione di revocazione straordinaria contro una sentenza tributaria passata in giudicato.
In conclusione, vi è differenza di effetti tra iscrizioni a titolo provvisorio e iscrizioni a titolo definitivo, ma si tratta
di differenza derivante dal titolo che legittima l'iscrizione. Vi è poi differenza sotto il profilo del termine entro cui devono essere effettuate.
Termini dell’iscrizione a ruolo
Le iscrizioni a titolo definitivo devono essere effettuate entro termini decadenziali. Decorso il termine, l’Amministrazione decade dal potere di iscrivere a ruolo e, di riflesso, il credito da riscuotere si estingue.
In particolare:
- le somme da riscuotere a seguito di liquidazione, ex art. 36-bis D.p.r. n. 600, delle imposte dovute in base alla dichiarazione, devono essere iscritte a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- le somme da riscuotere a seguito di controllo formale della dichiarazione, ex art. 36-ter del D.p.r. n. 600, devono essere iscritte a ruolo entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- le somme dovute in base ad accertamento devono essere iscritte a ruolo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Tali termini valgono anche per l'imposta sul valore aggiunto.
In tutti i casi se la notifica della cartella di pagamento non avviene entro i termini suddetti l’Ufficio perde definitivamente il diritto a richiedere il pagamento dei tributi dovuti.
Per i tributi diversi da imposte sui redditi ed Iva restano confermati, come chiarito dalla CM n. 186/E del 1999, i termini di decadenza della riscossione dettati dalle singole normativa. In particolare per l’imposta di registro, l’Invim, imposta di successione, imposte ipocatastali è previsto il termine è decennale di prescrizione.