Si richiede preventivo per parere fiscale:Io e mia sorella siamo proprietari di un terreno con fabbr...

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Quesito risolto:
Si richiede preventivo per parere fiscale:Io e mia sorella siamo proprietari di un terreno con fabbricati al --%.Mia sorella vorrebbe fare alcuni lavori relativi a sistemazione fabbricato , impianto frutteto e altre sistemazioni agrarie che pagherebbe lei.Il quesito che pongo e' fiscale e cioe' se la sorella dovesse avere un controllo fiscale ed essere non congrua fra le spese sostenute e il suo reddito e ag. Entrate dovesse procedere con sanzione, io in qualita' di comproprietario che comunque ho autorizzato i lavori che eventuali responsabilita' ho, rischio cioe' di rispondere in solido per le eventuali sanzioni effettuate a mia sorella se questa non dovesse pagare?Quesito contrario: qualora io dovessi subire un controllo e dimostrassi che il ---% dei pagamenti e' stato fatto da mia sorella , lei potrebbe a sua volta essere automaticamente controllata da ag entrate e quindi saltare fuori il suo eventuale problema di non essere congrua?Attendo preventivo per consulenza.
Inviato: 3101 giorni fa
Materia: Cartelle di pagamento
Pubblicato il: 20/10/2015

expert
Il Professionista ha risposto: 3100 giorni fa
Analisi del quesito
Il caso proposta riguarda l'eventuale accertamento fiscale che la sorella potrebbe subire a seguito del sostenimento delle spese in oggetto.
Si ritiene che la sorella potrebbe subire due tipologie di accertamento:
-) Accertamento sintetico/redditometrico
-a) Accertamento sintetico puro
-b) Accertamento redditometrico
Con la “manovra ----”, il legislatore ha apportato importanti modifiche alla disciplina dell'accertamento sintetico.
In particolare l'articolo -- del Dl --/---- ha, infatti, integralmente sostituito i commi da - a - del citato articolo --.
La relazione illustrativa al Dl -- ha chiarito che le modifiche normative sono finalizzate ad aggiornare l'accertamento sintetico al fine di tener conto dei “cambiamenti, connessi ai mutamenti sociali, verificatisi nel tempo in ordine alle tipologie di spesa sostenute dai contribuenti ed alle preferenze nella propensione ai consumi”, rendendolo più efficiente e dotandolo di maggiori garanzie per il contribuente”.
Il Governo ha ritenuto di “puntare” sull'accertamento sintetico come principale strumento accertativo di massa da utilizzare come lotta all'evasione fiscale.
In altri termini si è ritenuto di “riesumare” il redditometro e di modificarlo ed affinarlo per poterlo usare come strumento principale nella lotta all'evasione fiscale.
Il principio di fondo dell'accertamento sintetico e del redditometro è che quanto si è speso nel periodo d'imposta è alimentato dal reddito dichiarato dal contribuente. È un principio che si può dire ragionevole per le spese correnti e per tutte quelle tipologie reddituali che vengono dichiarate "per cassa", come i redditi di lavoro dipendente ed assimilati; al contrario nel caso di investimenti patrimoniali, quali l'acquisto dell'abitazione, questa correlazione non può ovviamente sussistere in quanto si tratta di spese di carattere straordinario che, generalmente, sono frutto di risparmi accumulati negli anni dal contribuente.

-a) Accertamento sintetico puro
Nel comma - viene disciplinato l'accertamento “sintetico puro”, che viene determinato sulla base delle “spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta”, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formulazione della base imponibile.
Dall'esame della norma, dunque, emerge che se una persona spende --mila euro in un anno si presume che debba dichiarare almeno ? --.---, tenuto conto della cosiddetta "franchigia" del -- per cento.
Come detto il punto rilevante di questo principio è che viene considerata, al fine della determinazione sintetica del reddito, qualsiasi spesa sostenuta nell'anno d'imposta, anche quella per incrementi patrimoniali, che nella precedente versione della norma si presumeva sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno di sostenimento e nei quattro precedenti.
Gli uffici finanziari, al fine di individuare le spese sostenute dal contribuente sottoposto a controllo, utilizzeranno sia i dati rinvenibili dalle comunicazioni delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute , di cui all'articolo -- del Dl --/----, che i soggetti passivi Iva trasmettono annualmente, il cosiddetto spesometro, sia i dati rinvenibili dalla comunicazione dei movimenti finanziari che le banche devono trasmettere al fisco.

-b) Redditometro
Nel comma - dell'articolo -- viene disciplinato l'accertamento redditometrico.
Nel nuovo redditometro il paniere dei beni e servizi utilizzati per l'accertamento è sostituito con elementi di capacità contributiva, che verranno enucleati con un apposito decreto ministeriale; tale elementi saranno il risultato dell'analisi statistica di campioni significativi di contribuenti, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza. Quindi questi elementi di capacità contributiva verranno “tradotti” in reddito presunto mediante idonei coefficienti.
Tra le novità si rileva che lo scostamento tra reddito sintetico complessivo e reddito dichiarato che legittima l'avvio del procedimento accertativo deve essere almeno pari al --%; ed è stata abrogata la verifica della sussistenza di detta condizione per almeno due periodi di imposta.
Di fondamentale importanza è la norma contenuta nel comma - dell'articolo --, in forza della quale “l'Ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'art. - del decreto legislativo -- giugno ----, n. ---”
Il contraddittorio rappresenta, pertanto, lo strumento, previsto obbligatoriamente dalla legge, indispensabile per “adattare”, personalizzare, il reddito sintetico - determinato mediante lo “spesometro” ovvero il redditometro - alla situazione specifica del contribuente. Infatti solo grazie al contraddittorio l'Ufficio fiscale potrà determinare l'effettiva capacità di spesa, attesa la disomogeneità esistente tra spesa effettiva, a base dell'accertamento sintetico, e il reddito dichiarato; disomogeneità determinata, come detto, principalmente, dal sostenimento di spese straordinarie per investimenti patrimoniali.
L'obbligatorietà del contraddittorio comporta che la presunzione fiscale posta a fondamento dell'accertamento sintetico rientri tra le presunzioni semplici; in altri termini, i risultati dell'accertamento sintetico non sono in grado fa soli di fondare e legittimare un avviso di accertamento, ma devono essere supportati da ulteriori elementi ottenuti, in particolare, dal contraddittorio tra l'Ufficio ed il contribuente.
Conclusioni
L'accertamento sintetico/redditometrico è un accertamento personale e non familiare che colpisce il soggetto che ha sostenute determinate spese che risultano non congrue rispetto al reddito dichiarato.
Quindi se le spese sono sostenute esclusivamente dalla sorella il Fisco non può contestare nulla al contribuente anche se comproprietario degli immobili. A tal riguardo potrebbe essere opportuno un semplice accordo scritto, da tenere nel cassetto per un eventuale futuro controllo, inviato via pec (per la data certa) con il quale i due fratello concordano sul fatto che le spese verranno sostenute esclusivamente dalla sorella.

Inoltra si rileva che qualora il contribuente subisse un controllo, e dichiarasse che le spese sono state sostenute dalla sorella (ma di questa informazione il fisco sarebbe già al corrente grazie alla comunicazione “spesometro” ed ai dati bancari) determinerebbe che gli organi accertatori rivolgano la propria azione nei confronti della sorella con tutte le eventuali conseguenze negativa nell'ipotesi di un reddito non congruo.

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