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La multa per violazione del codice della strada pagata dopo il sessantesimo giorno fa scattare la cartella esattoriale per il pagamento delle ulteriori sanzioni
Pubblicata il 15/10/2010
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 23 settembre 2010, n. 20084
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa, per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
CA. Ca. ;
- intimato -
e nei confronti di:
E.TR. s.p.a.;
- intimata -
avverso la sentenza del Giudice di pace di Gioiosa Jonica n. 92 depositata il 28 febbraio 2005.
Udita lai relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che, con le precisazioni in motivazioni specificate, ha concluso affinche' la Corte accolga il ricorso per manifesta fondatezza.
RITENUTO IN FATTO
che con ricorso depositato in cancelleria il 5 ottobre 2004 Ca. Ca. ha impugnato la cartella esattoriale n. (OMESSO) emessa dalla E.Tr. s.p.a. e notificata in data 10 settembre 2004 per l'importo di euro 38,69 quale sanzione per violazione al codice della strada, deducendo l'illegittimita' della stessa, avendo esso provveduto al pagamento della somma richiesta mediante versamento in conto corrente postale in data 24 settembre 2003;
che, nella resistenza della Prefettura di Reggio Calabria, il Giudice di pace di Gioiosa Jonica, con sentenza n. 95 depositata il 28 febbraio 2005, ha accolto il ricorso;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la Prefettura ha proposto ricorso, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 14 ottobre 2005, sulla base di un motivo;
che l'intimato non ha svolto attivita' difensiva in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, preliminarmente, il ricorso e' da ritenere ammissibile, avendo il ricorrente prodotto l'avviso di ricevimento del piego raccomandato utilizzato per la notificazione a mezzo del servizio postale;
che l'unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 202, 203 e 206 e del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 389, e' manifestamente fondato;
che, nel caso di specie, essendo stata contestata immediatamente la violazione dell'articolo 202 C.d.S., comma 1, ossia entro il 23 settembre 2003;
che, invece, il pagamento e' stato effettuato il 24 settembre 2003, ossia il giorno successivo alla scadenza di legge;
che, pertanto, ha errato il Giudice di pace a ritenere insussistente il credito erariale, pur essendo stata la sanzione amministrativa pagata in data successiva al termine di sessanta giorni previsto dal citato articolo 202, comma 1, per il pagamento in misura ridotta (cfr. articolo 389 reg. esec. C.d.S., comma 3);
che, infatti, a norma dell'articolo 203 C.d.S., comma 3, qualora non sia avvenuto, nei termini, il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla meta' del massimo della sanzione edittale e per le spese del procedimento, mentre la somma pagata in ritardo dal contravventore vai trattenuta come acconto sul totale;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;
che, cassata la sentenza impugnata, la causa puo' essere decisa nel merito, ai sensi dell'articolo 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto della proposta opposizione alla cartella esattoriale;
che le spese del giudizio di cassazione - le uniche sulle quali occorre provvedere, non essendosi la Prefettura difesa per il tramite dell'Avvocatura dinanzi al Giudice di pace - vengono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la proposta opposizione a cartella esattoriale. Condanna il Ca. al rimborso delle spese processuali sostenute dall'Amministrazione ricorrente, che liquida in euro 400,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.