Provvedimenti di dilazione delle somme iscritte a ruolo. Istruzioni provvisorie.

Circolare Ministeriale 06.09.1999 n. 184/E

La circolare   detta   le   prime  istruzioni in materia di dilazioni di somme 
iscritte a ruolo,alla luce delle modifiche recate all'istituto dall'art. 7 del
decreto legislativo n.46/99.           

Oggetto:
Articolo   7   del   decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46  -
Provvedimenti  di  dilazione  delle  somme  iscritte a  ruolo. Istruzioni
provvisorie. 
Sintesi:
La circolare   detta   le   prime  istruzioni in materia di dilazioni di somme 
iscritte a ruolo,alla luce delle modifiche recate all'istituto dall'art. 7 del
decreto legislativo n.46/99.                                                  
In particolare   sono   indicati   gli  uffici competenti, le modalita' per il
trattamento delle    domande    di    dilazione presentate antecedentemente al
1/7/1999, la   decorrenza   degli   interessi  passivi ed i presupposti per le

concessioni.   

Testo:
Ai sensi   dell'art. 19, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come
riformulato dall'art.   7   del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, "l'ufficio, su
richiesta del   contribuente,   puo'   concedere,  nelle ipotesi di temporanea
situazione di    obiettiva    difficolta'    dello stesso, la ripartizione del
pagamento delle   somme   iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate
mensili ovvero    la    sospensione    della    riscossione    per  un anno e,
successivamente, la    ripartizione    del    pagamento  fino ad un massimo di
quarantotto rate   mensili.   Se   l'importo   iscritto a ruolo e' superiore a
cinquanta milioni   di lire, il riconoscimento di tali benefici e' subordinato
alla prestazione    di    idonea    garanzia   mediante polizza fidejussoria o
fidejussione bancaria".                                                       
     A partire  dal 1 luglio u.s., data di entrata in vigore del d.lgs. numero
46/1999 (cfr.   art.   39   dello stesso d.lgs. n. 46/1999), e' stata, dunque,
introdotta una   nuova  disciplina in materia di dilazione del pagamento delle
somme iscritte  a ruolo, con riferimento sia ai presupposti per la concessione
del beneficio,   sia    al  numero delle rate che possono essere accordate; in
virtu' di   quanto disposto dall'art. 18 del d.lgs. n. 46/1999, peraltro, tale
disciplina si applica anche alle tasse e alle imposte indirette.              
     Al riguardo,    nelle    more    dell'emanazione, entro breve termine, di
direttive che    regolino    compiutamente    la materia, si ritiene opportuno
impartire istruzioni   provvisorie  per la trattazione immediata delle istanze
presentate dai   contribuenti   per somme non superiori a cinquanta milioni di
lire, per  rateizzare le quali non e' prevista la prestazione di garanzie. Per
le istanze   relative   ad   importi   superiori a cinquanta  milioni di lire,
considerato che   la necessita' di salvaguardare gli interessi erariali impone
una piu'   approfondita analisi della materia, l'esame dovra' essere sospeso e
rinviato al   momento   in   cui saranno fornite le ulteriori direttive di cui
sopra.                                                                        
     Comunque, nei   casi  in cui per la tutela del patrimonio dell'iscritto a
ruolo risulti   urgente procedere all'esame di istanze, gli uffici interessati
dovranno contattare   la Direzione Centrale per la Riscossione concordando con
questa la procedura da applicare.                                             
     Cio' premesso, si osserva che, in virtu' di quanto stabilito dall'art. 39
del d.lgs. n. 46/1999 e stante la mancanza, nello stesso d.lgs. n. 46/1999, di
specifiche norme   transitorie  in materia, a partire da tale data non e' piu'
vigente il   "vecchio"   art.  19 del DPR n. 602/1973 e si applica, invece, il
"nuovo" art. 19, come riformulato dall'art. 7 del citato d.lgs. n. 46/1999.   
     A tale   proposito,   si  evidenzia che il termine "ufficio" non puo' che
essere riferito   all'ufficio   che   ha   effettuato l'iscrizione a ruolo, in
conformita' al   senso  che questo termine assume in tutte le disposizioni del
d.lgs. n.   46   del 1999; laddove, infatti, il legislatore delegato ha inteso
individuare soltanto   determinate tipologie di uffici finanziari, lo ha fatto
espressamente (cfr., ad es, art. 39, comma 1, DPR n. 602/1973, come sostituito
dall'art. 15 del d.lgs. n. 46/1999).                                          
     Pertanto, a   decorrere   dal   1   luglio   1999, e' venuta a cessare la
preesistente competenza delle sezioni staccate delle direzioni regionali delle
entrate a   rateizzare   i   debiti d'imposta iscritti in ruoli  formati dagli
uffici distrettuali   II.DD, dagli uffici IVA e dagli uffici del Registro ed i
provvedimenti di   rateazione   di  cui all'art. 19 del DPR n. 602/1973 devono
essere adottati   in  ogni caso dall'ufficio che ha emesso il ruolo, come gia'
avviene per  i ruoli degli uffici delle entrate e dei centri di servizio delle
imposte dirette ed indirette.                                                 
     Ne consegue che le istanze di rateazione presentate alle sezioni staccate
antecedentemente al 1 luglio 1999 e non ancora evase a tale data devono essere
trasmesse con   urgenza   agli  uffici che hanno emesso i ruoli, senza che sia
necessario alcun   atto  d'impulso del richiedente, al quale, comunque, dovra'
essere fornita comunicazione dell'avvenuta trasmissione dell'istanza.         
     Ricevuta in  tal modo la richiesta di rateazione, l'ufficio II.DD., IVA o
Registro provvedera'  ad esaminarla in tempi rapidi, al fine di evitare che il
trasferimento della   titolarita'  della competenza possa arrecare pregiudizio
agli interessati.                                                             
     Cio' per   quanto riguarda la titolarita' del potere di rateazione. Dallo
scorso 1   luglio,  poi, come si e' visto, la concessione dei provvedimenti di
dilazione e'   subordinata   alla   ricorrenza  di requisiti diversi da quelli
previsti dalle    disposizioni    preesistenti,   requisiti la cui presenza va
verificata, naturalmente,  per le istanze presentate dopo lo stesso 1 luglio -
sia alle   sezioni   staccate,   sia  agli uffici delle entrate e ai centri di
servizio delle imposte dirette ed indirette - e non ancora esaminate.         
     In relazione   a   tali   requisiti,  si rileva che l'art. 7 del d.lgs n.
46/1999 subordina   la possibilita' di ottenere la dilazione alla sussistenza,
in capo    al    richiedente,    di    una "temporanea situazione di obiettiva
difficolta'".                                                                 
     In attesa   dell'emanazione   di   specifiche direttive circa la corretta
interpretazione del dettato legislativo, relativamente a somme non superiori a
cinquanta milioni di lire (da calcolarsi con riferimento all'importo di cui il
debitore chiede   la   rateazione, e non a quello iscritto a ruolo), l'ufficio
dovra' valutare   discrezionalmente,   di  volta in volta, l'esistenza di tale
situazione, provvedendo,   tra  l'altro, a stabilire il numero di rate mensili
che, entro il limite massimo di trentasei,  riterra' congruo in rapporto tanto
all'entita' del carico, quanto alle condizioni patrimoniali del debitore.     
     In ogni caso, la scadenza di ogni rata, in conformita' all'art. 19, comma
4, del   nuovo   DPR   n. 602/1973, dovra' essere fissata all'ultimo giorno di
ciascun mese.                                                                 
     Con riferimento    alla    decorrenza    degli interessi per dilazione di
pagamento la   cui   misura   e'   attualmente fissata al sei per cento annuo,
previsti dall'art.   21   del DPR n. 602/1973, come modificato dall'art. 9 del
d.lgs. n. 46/1999, si fa presente che gli stessi devono essere applicati:     
 - dalla data di  scadenza del  termine di  pagamento,  se  l'istanza e' stata
presentata prima di tale data;                                                
 - dalla   data   di   presentazione   dell'istanza in caso contrario. In tale
ipotesi, tra   la   data   di   scadenza  del termine di pagamento e quella di
presentazione dell'istanza,   il   contribuente   si trovera' in mora e sara',
pertanto, soggetto    all'applicazione,    a    cura del concessionario, degli
interessi previsti dall'art. 30 del DPR n. 602/1973.                          
     Sempre in   tema   di   interessi,  si richiama l'attenzione degli uffici
sull'art. 2,   comma   1,   lett.   a),  del decreto legislativo approvato dal
Consiglio dei    Ministri    nella    seduta   del 30 luglio 1999, in corso di
pubblicazione sulla  Gazzetta Ufficiale, per effetto del quale il citato nuovo
art. 21  del DPR n. 602/1973, si applica non solo alle imposte sui redditi, ma
anche alle altre entrate tributarie.                                          
     L'importo delle   singole  rate dovra' essere calcolato arrotondando alle
mille lire ed utilizzando la relativa procedura, che sara' resa disponibile, a
decorrere dal 13.09.1999, via terminale.                                      
     Si sottolinea ancora che, ai sensi del nuovo art. 19, comma 2, del DPR n.
602/1973, "la   richiesta   di   rateazione  deve essere presentata, a pena di
decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva".                      
     Ne deriva   che l'ufficio puo' concedere la rateazione soltanto dopo aver
appurato, per  il tramite del concessionario della riscossione, che, alla data
di presentazione dell'istanza,  l'azione esecutiva non fosse stata avviata.   
     A tal fine, si precisa che il momento di inizio della procedura esecutiva
e' quello  in cui viene effettuato il primo atto esecutivo e che tale non puo'
essere considerato l'avviso di mora, al quale va attribuita, invece, la natura
di atto introduttivo dell'esecuzione.                                         
     Inoltre, poiche'   il   nuovo art. 19 del DPR n. 602/1973 trova immediata
applicazione e  nel d.lgs. n. 46/1999 non sono contenute norme transitorie che
precludono la    dilazione    dei    ruoli   speciali emanati sulla base delle
disposizioni vigenti    alla    data    del  30 giugno 1999, anche tali ruoli,
diversamente da   quanto   avveniva fino allo stesso 30 giugno, possono essere
rateizzati.                                                                   
     Ne consegue    che,    in    merito    alle istanze di dilazione prodotte
anteriormente al   1   luglio   1999, se il contribuente non ha esplicitamente
manifestato la   volonta'  di chiedere la rateazione delle sole somme iscritte
nei ruoli    non    speciali,    l'ufficio  dovra' rateizzare l'intero importo
risultante dalla cartella.                                                    
     Infine, si   puntualizza   che   i  decreti di rateazione dovranno essere
predisposti in cinque copie, delle quali una restera' agli atti dell'ufficio e
le altre   saranno   dirette,  nell'ordine, al contribuente, al concessionario
della riscossione, all'ufficio finanziario incaricato del riscontro contabile,
come individuato   nella   circolare   n.   20/E   del 19 gennaio 1999, e alla
ragioneria provinciale   dello  Stato. Tali provvedimenti saranno tenuti dagli
uffici in   separata   evidenza,   allo  scopo della successiva acquisizione a
sistema, non appena sara' stata approntata la relativa procedura.

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