Casa:
Provvedimenti di dilazione delle somme iscritte a ruolo. Istruzioni provvisorie.
Circolare Ministeriale 06.09.1999 n. 184/E
La circolare detta le prime istruzioni in materia di dilazioni di somme
iscritte a ruolo,alla luce delle modifiche recate all'istituto dall'art. 7 del
decreto legislativo n.46/99.
Oggetto:
Articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 -
Provvedimenti di dilazione delle somme iscritte a ruolo. Istruzioni
provvisorie.
Sintesi:
La circolare detta le prime istruzioni in materia di dilazioni di somme
iscritte a ruolo,alla luce delle modifiche recate all'istituto dall'art. 7 del
decreto legislativo n.46/99.
In particolare sono indicati gli uffici competenti, le modalita' per il
trattamento delle domande di dilazione presentate antecedentemente al
1/7/1999, la decorrenza degli interessi passivi ed i presupposti per le
concessioni.
Testo:
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come
riformulato dall'art. 7 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, "l'ufficio, su
richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del
pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate
mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e,
successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di
quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo e' superiore a
cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici e' subordinato
alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o
fidejussione bancaria".
A partire dal 1 luglio u.s., data di entrata in vigore del d.lgs. numero
46/1999 (cfr. art. 39 dello stesso d.lgs. n. 46/1999), e' stata, dunque,
introdotta una nuova disciplina in materia di dilazione del pagamento delle
somme iscritte a ruolo, con riferimento sia ai presupposti per la concessione
del beneficio, sia al numero delle rate che possono essere accordate; in
virtu' di quanto disposto dall'art. 18 del d.lgs. n. 46/1999, peraltro, tale
disciplina si applica anche alle tasse e alle imposte indirette.
Al riguardo, nelle more dell'emanazione, entro breve termine, di
direttive che regolino compiutamente la materia, si ritiene opportuno
impartire istruzioni provvisorie per la trattazione immediata delle istanze
presentate dai contribuenti per somme non superiori a cinquanta milioni di
lire, per rateizzare le quali non e' prevista la prestazione di garanzie. Per
le istanze relative ad importi superiori a cinquanta milioni di lire,
considerato che la necessita' di salvaguardare gli interessi erariali impone
una piu' approfondita analisi della materia, l'esame dovra' essere sospeso e
rinviato al momento in cui saranno fornite le ulteriori direttive di cui
sopra.
Comunque, nei casi in cui per la tutela del patrimonio dell'iscritto a
ruolo risulti urgente procedere all'esame di istanze, gli uffici interessati
dovranno contattare la Direzione Centrale per la Riscossione concordando con
questa la procedura da applicare.
Cio' premesso, si osserva che, in virtu' di quanto stabilito dall'art. 39
del d.lgs. n. 46/1999 e stante la mancanza, nello stesso d.lgs. n. 46/1999, di
specifiche norme transitorie in materia, a partire da tale data non e' piu'
vigente il "vecchio" art. 19 del DPR n. 602/1973 e si applica, invece, il
"nuovo" art. 19, come riformulato dall'art. 7 del citato d.lgs. n. 46/1999.
A tale proposito, si evidenzia che il termine "ufficio" non puo' che
essere riferito all'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo, in
conformita' al senso che questo termine assume in tutte le disposizioni del
d.lgs. n. 46 del 1999; laddove, infatti, il legislatore delegato ha inteso
individuare soltanto determinate tipologie di uffici finanziari, lo ha fatto
espressamente (cfr., ad es, art. 39, comma 1, DPR n. 602/1973, come sostituito
dall'art. 15 del d.lgs. n. 46/1999).
Pertanto, a decorrere dal 1 luglio 1999, e' venuta a cessare la
preesistente competenza delle sezioni staccate delle direzioni regionali delle
entrate a rateizzare i debiti d'imposta iscritti in ruoli formati dagli
uffici distrettuali II.DD, dagli uffici IVA e dagli uffici del Registro ed i
provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19 del DPR n. 602/1973 devono
essere adottati in ogni caso dall'ufficio che ha emesso il ruolo, come gia'
avviene per i ruoli degli uffici delle entrate e dei centri di servizio delle
imposte dirette ed indirette.
Ne consegue che le istanze di rateazione presentate alle sezioni staccate
antecedentemente al 1 luglio 1999 e non ancora evase a tale data devono essere
trasmesse con urgenza agli uffici che hanno emesso i ruoli, senza che sia
necessario alcun atto d'impulso del richiedente, al quale, comunque, dovra'
essere fornita comunicazione dell'avvenuta trasmissione dell'istanza.
Ricevuta in tal modo la richiesta di rateazione, l'ufficio II.DD., IVA o
Registro provvedera' ad esaminarla in tempi rapidi, al fine di evitare che il
trasferimento della titolarita' della competenza possa arrecare pregiudizio
agli interessati.
Cio' per quanto riguarda la titolarita' del potere di rateazione. Dallo
scorso 1 luglio, poi, come si e' visto, la concessione dei provvedimenti di
dilazione e' subordinata alla ricorrenza di requisiti diversi da quelli
previsti dalle disposizioni preesistenti, requisiti la cui presenza va
verificata, naturalmente, per le istanze presentate dopo lo stesso 1 luglio -
sia alle sezioni staccate, sia agli uffici delle entrate e ai centri di
servizio delle imposte dirette ed indirette - e non ancora esaminate.
In relazione a tali requisiti, si rileva che l'art. 7 del d.lgs n.
46/1999 subordina la possibilita' di ottenere la dilazione alla sussistenza,
in capo al richiedente, di una "temporanea situazione di obiettiva
difficolta'".
In attesa dell'emanazione di specifiche direttive circa la corretta
interpretazione del dettato legislativo, relativamente a somme non superiori a
cinquanta milioni di lire (da calcolarsi con riferimento all'importo di cui il
debitore chiede la rateazione, e non a quello iscritto a ruolo), l'ufficio
dovra' valutare discrezionalmente, di volta in volta, l'esistenza di tale
situazione, provvedendo, tra l'altro, a stabilire il numero di rate mensili
che, entro il limite massimo di trentasei, riterra' congruo in rapporto tanto
all'entita' del carico, quanto alle condizioni patrimoniali del debitore.
In ogni caso, la scadenza di ogni rata, in conformita' all'art. 19, comma
4, del nuovo DPR n. 602/1973, dovra' essere fissata all'ultimo giorno di
ciascun mese.
Con riferimento alla decorrenza degli interessi per dilazione di
pagamento la cui misura e' attualmente fissata al sei per cento annuo,
previsti dall'art. 21 del DPR n. 602/1973, come modificato dall'art. 9 del
d.lgs. n. 46/1999, si fa presente che gli stessi devono essere applicati:
- dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza e' stata
presentata prima di tale data;
- dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale
ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quella di
presentazione dell'istanza, il contribuente si trovera' in mora e sara',
pertanto, soggetto all'applicazione, a cura del concessionario, degli
interessi previsti dall'art. 30 del DPR n. 602/1973.
Sempre in tema di interessi, si richiama l'attenzione degli uffici
sull'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo approvato dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 luglio 1999, in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per effetto del quale il citato nuovo
art. 21 del DPR n. 602/1973, si applica non solo alle imposte sui redditi, ma
anche alle altre entrate tributarie.
L'importo delle singole rate dovra' essere calcolato arrotondando alle
mille lire ed utilizzando la relativa procedura, che sara' resa disponibile, a
decorrere dal 13.09.1999, via terminale.
Si sottolinea ancora che, ai sensi del nuovo art. 19, comma 2, del DPR n.
602/1973, "la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di
decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva".
Ne deriva che l'ufficio puo' concedere la rateazione soltanto dopo aver
appurato, per il tramite del concessionario della riscossione, che, alla data
di presentazione dell'istanza, l'azione esecutiva non fosse stata avviata.
A tal fine, si precisa che il momento di inizio della procedura esecutiva
e' quello in cui viene effettuato il primo atto esecutivo e che tale non puo'
essere considerato l'avviso di mora, al quale va attribuita, invece, la natura
di atto introduttivo dell'esecuzione.
Inoltre, poiche' il nuovo art. 19 del DPR n. 602/1973 trova immediata
applicazione e nel d.lgs. n. 46/1999 non sono contenute norme transitorie che
precludono la dilazione dei ruoli speciali emanati sulla base delle
disposizioni vigenti alla data del 30 giugno 1999, anche tali ruoli,
diversamente da quanto avveniva fino allo stesso 30 giugno, possono essere
rateizzati.
Ne consegue che, in merito alle istanze di dilazione prodotte
anteriormente al 1 luglio 1999, se il contribuente non ha esplicitamente
manifestato la volonta' di chiedere la rateazione delle sole somme iscritte
nei ruoli non speciali, l'ufficio dovra' rateizzare l'intero importo
risultante dalla cartella.
Infine, si puntualizza che i decreti di rateazione dovranno essere
predisposti in cinque copie, delle quali una restera' agli atti dell'ufficio e
le altre saranno dirette, nell'ordine, al contribuente, al concessionario
della riscossione, all'ufficio finanziario incaricato del riscontro contabile,
come individuato nella circolare n. 20/E del 19 gennaio 1999, e alla
ragioneria provinciale dello Stato. Tali provvedimenti saranno tenuti dagli
uffici in separata evidenza, allo scopo della successiva acquisizione a
sistema, non appena sara' stata approntata la relativa procedura.