Poteri degli agenti; Sanatoria concessionari; Impugnabilita' delle iscrizioni ipotecarie; Comunicazioni all'anagrafe tributaria

Circolare del 04/08/2006 n. 28, paragrafi 16, 17, 18 e 19

Poteri degli agenti della riscossione; Sanatoria concessionari della riscossione; Impugnabilita' delle iscrizioni ipotecarie su immobili e dei provvedimenti di fermo amministrativo; Comunicazioni all'anagrafe tributaria.

16  POTERI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE (art. 35, commi 25, 26 e 26-bis) Il comma 25 del decreto riconosce ai dipendenti di Riscossione s.p.a. e delle societa' dalla stessa partecipate, denominate "agenti della riscossione", la possibilita' di utilizzare i dati di cui dispone l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Si tratta dei dati che le banche, le poste e gli altri intermediari finanziari, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza relativamente a qualsiasi soggetto che intrattenga con loro rapporti o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria.

L'accesso a tali dati e' consentito ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione.

Il successivo comma 26, consente, ai soli fini della riscossione tramite ruolo, agli agenti della riscossione di accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando un'apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici e privati, che li detengono, con l'ulteriore facolta' di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonche' di ottenere le relative certificazioni in carta libera.

Ai sensi del comma 26-bis, inserito in sede di conversione del decreto, per l'attuazione di questa facolta' di accesso, l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono accedere ai dati ed utilizzarli.

17 Sanatoria concessionari della riscossione (Art. 35, commi 26-ter e 26-quater)

L'articolo 35, commi 26-ter e 26-quater, interviene sulla disciplina della sanatoria delle irregolarita' amministrative commesse dai concessionari del servizio nazionale della riscossione e dai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, integrando le disposizioni originariamente contenute nei commi 426 e 426-bis dell'articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005). In particolare, questi ultimi hanno introdotto per i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione la "facolta' di sanare le responsabilita' amministrative derivanti dall'attivita' svolta fino al 30 giugno 2005".

Per l'efficacia della sanatoria e' richiesto il versamento di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1 gennaio 2004, da effettuarsi, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 febbraio

2006, n. 112, in unica soluzione entro il 29 dicembre 2005, ovvero in tre rate di cui . la prima, pari al 40% del totale, da versare il 29 dicembre 2005; . la seconda, pari al 30% del totale, da versare entro il 30 giugno 2006; . la terza, pari al 30% del totale, da versare entro il 27 dicembre

2006.

In argomento, l'Agenzia delle Entrate, con circolare del 4 aprile 2006, n. 12 ha chiarito che la sanatoria riguarda solo la responsabilita' amministrativa derivante dalle violazioni che comportano l'irrogazione delle sanzioni. Non produce effetti per quel che concerne il pagamento delle somme dovute, non riversate, e dei relativi interessi.

Il comma 26-ter dell'articolo 35 del decreto dispone che sono considerati efficaci i versamenti della prima e seconda rata, se eseguiti tardivamente rispetto alle date sopra indicate, ma entro il termine del 10 luglio 2006.

La efficacia della tardiva definizione e' condizionata al pagamento altresi' degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento della stessa.

Il successivo comma 26-quater e' una norma di interpretazione autentica, volta a precisare che la sanatoria di cui ai citati commi 426 e 426-bis della legge finanziaria 2005 non produce effetti sulla responsabilita' amministrativa delle societa' concessionarie della riscossione o dei commissari governativi, relativamente a:

. provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilita' per i quali non era pendente ricorso amministrativo o giurisdizionale alla data del 30 giugno 2005; . irregolarita' consistenti in falsita' di atti redatti dai dipendenti, se queste sono state accertate in sede penale, con sentenza definitiva, prima della data di entrata in vigore della legge n. 311 del 2004.

18 Impugnabilita' delle iscrizioni ipotecarie su immobili e dei provvedimenti di fermo amministrativo (art. 35, Comma 26-quinquies)

Il comma 26-quinquies dell'articolo 35 del decreto modifica il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, rubricato "Atti impugnabili e oggetto del ricorso", prevedendo, dopo la lettera e), le seguenti due ulteriori ipotesi per le quali e' proponibile ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale:

 e-bis): l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

e-ter): il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

In via preliminare, e' opportuno rilevare che l'indicata modifica normativa e' stata introdotta in sede di conversione del decreto e, pertanto, il nuovo testo dell'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, entra in vigore unitamente alla legge di conversione.

Per quanto concerne l'ipotesi di cui alla nuova lettera e-bis), si osserva che l'articolo 77 del DPR n. 602 del 1973 prevede che decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei coobbligati. In sostanza, quindi, al concessionario e' riconosciuta una garanzia di tipo reale mediante l'iscrizione di ipoteca legale sugli immobili del debitore e dei coobbligati.

Al riguardo va tenuto presente che, ai sensi del comma 3 dello medesimo articolo 19, ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri e che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne

consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

L'altra innovazione introdotta dal comma 26-quinquies dell'articolo 35 e' rappresentata dalla possibilita' di proporre ricorso al giudice tributario avverso il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del DPR n. 602 del 1973.

In proposito si ricorda che, ai sensi del predetto articolo 86, il concessionario, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, puo' disporre il fermo dei beni mobili iscritti in pubblici registri appartenenti al debitore o ai coobbligati; l'iscrizione del provvedimento di fermo nei registri mobiliari va comunicata ad opera del concessionario al soggetto nei confronti del quale e' disposto il fermo

stesso.

19 COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA (art. 35, comma 27)

L'articolo 35, comma 27, del decreto ha modificato l'articolo 7 del DPR 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale.

In particolare, all'articolo 7 del citato decreto, e' stato introdotto l'obbligo per le imprese, gli intermediari assicurativi e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni, di effettuare comunicazioni al sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

Il nuovo comma 13 prevede che: "Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, la causale del predetto versamento, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata."

Obiettivo della nuova norma e' quello di aumentare il patrimonio informativo a disposizione dell'Amministrazione finanziaria al fine di acquisire dati e notizie rilevanti ai fini dell'attivita' di controllo, con

riferimento al significativo flusso di importi liquidati dalle compagnie assicurative ai danneggiati. Al riguardo, la disposizione introdotta prevede che "i dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata".

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'anagrafe tributaria le imprese, gli intermediari assicurativi e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni. Si tratta delle categorie di soggetti che possono essere autorizzati all'esercizio dell'attivita' assicurativa ai sensi delle disposizioni contenute nel codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'obbligo di comunicazione sorge per effetto dell'erogazione di somme di denaro, a qualsiasi titolo, nei confronti dei danneggiati in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, stipulati con i loro clienti dalle imprese di assicurazione, dagli intermediari assicurativi e dagli altri soggetti operanti nel settore assicurativo.

Il nuovo disposto normativo prevede, in particolare, che siano comunicati al sistema informativo dell'anagrafe tributaria:

. l'ammontare delle somme liquidate;

. il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario;

. il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti le cui prestazioni

sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

Dal tenore letterale della disposizione in esame si evince che devono essere comunicati all'anagrafe tributaria due diverse tipologie di informazioni:

. ammontare delle somme liquidate e codice fiscale o partita Iva del danneggiato;

. gli stessi dati riferiti ai soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata (ad esempio, il professionista che ha fornito assistenza al danneggiato).

In altri termini, non si deve comunicare solo l'importo della somma liquidata al beneficiario, ma si deve anche specificare - indicando i relativi dati -se per la determinazione dell'importo si e' tenuto anche conto delle prestazioni di soggetti terzi.

La nuova "disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1 ottobre 2006". Ne consegue che la comunicazione dei dati menzionati e' obbligatoria per le somme erogate dal 1 ottobre 2006, anche se relative liquidazioni effettuate e contratti stipulati anteriormente.

Le comunicazioni all'anagrafe tributaria dovranno essere effettuate esclusivamente in via telematica, dopo che saranno definite, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, "il contenuto, le modalita' ed i termini delle trasmissioni mediante posta elettronica certificata, nonche' le specifiche tecniche del formato…”.

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