L'esecuzione forzata in generale

Natura giuridica dell'esecuzione forzata e i tre momenti nei quali si articola: pignoramento, vendita e assegnazione del ricavato.

Come noto il ruolo ha valore giuridico di titolo esecutivo; quando il contribuente non paga le somme iscritte a ruolo, il concessionario può sottoporre ad esecuzione forzata i suoi beni. Si discute sulla natura giuridica dell'esecuzione fiscale: si discute cioè se si tratti di una procedura giurisdizionale o di una procedura amministrativa. La soluzione di tale problema classificatorio dipende, ovviamente, dai criteri della classificazione. La maggioranza della dottrina ritiene trattarsi di procedura amministrativa (c.d. autotutela esecutiva); vi è poi chi la considera giurisdizionale, e chi, infine, ponendosi nel mezzo, considera giurisdizionale solo la fase satisfattiva.

L'esecuzione forzata fiscale è disciplinata dalle norme del diritto comune (codice di procedura civile, codice civile e, per l’espropriazione di navi e aeromobili, codice della navigazione), con alcune varianti, di cui segnaliamo le principali.

Le attribuzioni che, nella procedura esecutiva ordinaria, sono svolte dagli ufficiali giudiziari, sono qui esercitate dagli ufficiali della riscossione. Non è previsto il precetto: l'esecuzione forzata può avere inizio sessanta giorni dopo la notifica della cartella di pagamento; solo quando l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento è necessaria la notifica di un atto ulteriore, l'avviso di mora, che contiene l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni.

Perché la procedura coattiva non sia infruttuosa e, quindi, per individuare i beni da pignorare, gli agenti della riscossione:

a) sono autorizzati ad accedere agli uffici pubblici, anche in via telematica, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni;

b) sono altresì autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze (anagrafe tributaria) e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori.

L'esecuzione forzata si articola in tre momenti: pignoramento, vendita e assegnazione del ricavato.

II pignoramento dei beni mobili avviene nelle forme del diritto processuale comune, ad opera dell'ufficiale della riscossione che deve redigere un verbale da consegnare e notificare al debitore.

Il concessionario ha anche il potere di disporre il fermo dei beni mobili registrati (ad esempio, automobili). Il fermo degli autoveicoli è eseguito mediante iscrizione nei registri mobiliari, ed ha per effetto di vietare la circolazione del veicolo fermato.

II pignoramento dei beni immobili si esegue mediante trascrizione di un avviso di vendita recante varie indicazioni, tra cui la descrizione dei beni pignorati, la fissazione della data del primo e del secondo incanto, il prezzo base dell'incanto, ecc. AI pignoramento segue la messa all'incanto dei beni pignorati; l’incanto tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione. Se dopo un primo ed un secondo incanto il bene non è venduto, la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate può autorizzare un terzo incanto. Se anche il terzo incanto ha esito negativo l'immobile è devoluto allo Stato. Gli atti del procedimento di espropriazione sono depositati nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, insieme con la somma ricavata dalla vendita. Epilogo della procedura è la distribuzione del ricavato.

Come detto l'agente della riscossione, ai sensi e per gli effetti dell’ 49 D.P.R. 29.9.1973, n. 602, procede, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento,  ad espropriazione forzata e altresì promuove azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Inoltre si rileva che l'agente, ai sensi dell’articolo 75 bis del DPR n. 602/1973, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo ovvero  coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al soggetto iscritto a ruolo; quindi, una volta ottenute le informazioni richieste (cosiddetta dichiarazione stragiudiziale del terzo), l’Agente può procedere - secondo il rito speciale oppure ordinario, quindi rispettivamente in forza degli  artt. 72 e 72 bis, D.P.R. 602/1973 ovvero dell’art. 543 e segg. c.p.c. - all'espropriazione mobiliare presso terzi  ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste dall'art. 75 bis, D.P.R. 602/1973.

Le misure cautelari che l’Agente può porre in essere, in forza del ruolo esecutivo, per garantire il credito tributario scaduto sono l'ipoteca su beni immobili, ed il fermo amministrativo dei beni mobili registrati di proprietà del debitore iscritto a ruolo o di coobbligati al pagamento. Tali misure cautelari sono disciplinate rispettivamente dall'art. 77 D.P.R. 602/1973 e dall'art. 86 D.P.R. 602/1973.

Le misure cautelari hanno la finalità di indurre il debitore verso l'adempimento spontaneo evitando che il suo patrimonio possa essere colpito da azioni esecutive invasive -seppure legittime perché legislativamente previste- rispetto ad un credito da recuperare non particolarmente elevato.

Si rileva che la normativa consente all'agente di attivare le misure cautelari per qualsiasi importo ed indipendentemente dai beni, non essendo sancito dalla legge un principio di proporzionalità tra il credito da recuperare e la misura cautelare da adottare.

Come noto, in conformità al disposto di cui all'art. 483 c.p.c.,  l'adozione dei citati strumenti di riscossione può essere legittimamente cumulativa, in quanto, a livello normativo, non sussiste in via di principio un limite al contemporaneo esercizio di azioni esecutive su tutti i beni, mobili, immobili e crediti, del debitore e neppure un vincolo di sequenzialità.

Inoltre si mette in evidenza che la richiesta di dichiarazione stragiudiziale del terzo e l'attivazione delle misure cautelari ed esecutive -ad eccezione dell'espropriazione forzata immobiliare di cui all’art. 76 D.P.R. 602/1973) - non sono subordinate al requisito della sussistenza di un importo minimo del credito al di sopra del quale procedere. Pertanto l’Agente della riscossione, in conformità al dettato normativo confermato da consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità -  può legittimamente attivare tali procedure per qualunque importo del credito.

In particolare, come detto, la funzione delle misure cautelari è quella di  non consentire l'elusione dell'obbligo di pagamento di crediti tributari anche di modesto importo senza aggredire immediatamente il patrimonio del debitore;  tutto ciò anche alla luce delle finalità del  nuovo sistema di riscossione il quale mira a tutelare il cittadino non incidendo sul suo patrimonio con procedure invasive, ma sollecitando l'adempimento spontaneo all'obbligazione tributaria.

A tal riguardi Equitalia ha  chiarito, con apposita Direttiva, che sia il sollecito sia la diffida sono recapitati tramite posta ordinaria, in quanto non si tratta di atti previsti dalla legge e suscettibili di essere impugnati, bensì di "semplici inviti al pagamento"; con tali mezzi l’agente della riscossione si propone di sollecitare l'adempimento del debitore prima di ricorrere ad azioni più incisive.

In altri termini si mette in evidenza che l'invio delle su indicate comunicazioni è adempimento "aggiuntivo" dell’Agente della riscossione, non disciplinato dalla legge, la cui finalità – in conformità alla ratio ed ai principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla L. 212/2000 - è quella di tutelare maggiormente il contribuente e di spingerlo all'adempimento spontaneo,.

Si sottolinea, al riguardo, che l'Agente della Riscossione, secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, è già tenuto ad inviare al debitore moroso il preavviso di fermo amministrativo, antecedente quindi all'iscrizione dello stesso fermo, e l'avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria. Tuttto ciò al fine, come detto, di spingere il debitore all’adempimento, vale l’antico adagio “uomo avvisato…”.

Infine è opportuno evidenziare che le prefate misure cautelari non devono essere precedute dall'avviso di intimazione (avviso di mora) atteso che, come espressamente ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, l'esperibilità è condizionata unicamente allo scadere dei sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (R.M. 24.3.2002, n. 128/E).

Liti esecutive

Contro il processo esecutivo ordinario, il codice di procedura civile prevede tre rimedi:

- l'opposizione all'esecuzione, con cui si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata;

- l'opposizione agli atti esecutivi, con cui si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto o dei

singoli atti esecutivi;

- l’opposizione di terzo, promossa dal terzo che assume di essere proprietario dei beni pignorati (o di avere su tali beni altro diritto reale)65. Nella disciplina dell'esecuzione forzata tributaria, è ammessa l'opposizione di terzo, dinanzi all'autorità giudiziaria, secondo le norme del codice di procedura civile.

II contribuente dispone dei seguenti mezzi di tutela:

a) può impugnare il ruolo dinanzi alle commissioni;

b) può proporre opposizione dinanzi al giudice ordinario per contestare la pignorabilità dei beni;

c) può proporre opposizione dinanzi al giudice ordinario contro i singoli atti esecutivi.

L'agente della riscossione, nelle cause promosse contro di lui, che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione forzata può agire contro il concessionario, dopo il compimento dell'esecuzione, per il risarcimento dei danni. La procedura esecutiva può essere sospesa dal giudice dell'esecuzione alla duplice condizione che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irrevocabile danno.

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