Casa:
Ai fini del cd. redditometro è indicativo il fatto di utilizzare, per un certo numero di ore, una collaboratrice domestica in casa
Pubblicata il 13/05/2008
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza dell' 11 aprile 2008, n. 9654.
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sul ricorso proposto da:
QU. CA. OT., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO ARETINO 101, presso lo studio dell'avvocato GRASSI LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato SIDERI CORRADO (avviso via fax 0458040823), giusta procura alle liti a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di LECCE, gia' Ufficio Distrettuale Imposte di (OMESSO), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la difende, ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6697/05 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 18/07/05;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/03/08 dal Presidente e Relatore Dott. Fernando LUPI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso visto l'articolo 375 c.p.c., per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Premesso che Qu. Ca.Ot. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed avverso l'indicata sentenza della Commissione Tributaria Centrale; che l'Agenzia si e' costituita con controricorso;
che, ricorrendo i presupposti per la trattazione in camera di consiglio a sensi dell'articolo 375 c.p.c., sono state acquisite le conclusioni del P.M., che ha chiesto rigettarsi il ricorso perche' manifestamente infondato;
che nella camera di consiglio odierna il ricorso e' stato deciso.
La sentenza impugnata ha riformato la sentenza di appello che aveva ritenuto erronea l'indicazione del numero delle ore lavorate da una collaboratrice domestica indicati dal contribuente in un questionario, assumendo che non vi era prova di tale errore e che anzi le dichiarazioni del contribuente, che aveva dichiarato di avere necessita' di tale apporto lavorativo per la sua condizione di vedovo con due figli a carico, confermavano la veridicita' della indicazione. Ha poi rilevato che applicando la tabella B coefficiente 4 del redditometro si doveva presumere in relazione a questo fatto un reddito di lire 85.320.000, alle quali andavano aggiunti i lire 6.000.000 presumibili in base al possesso di un auto applicando la tabella E coefficiente 4 e sommandoci perveniva a lire 91.320.000 di cui all'avviso di accertamento che andava, pertanto, confermato.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1992, articoli 26 e 29, per essersi limitata la Commissione al sindacato del giudizio della commissione tributaria di secondo grado senza valutare nel merito tutti gli elementi che avevano concorso a determinare il maggior reddito, con il secondo motivo denuncia l'omessa motivazione su tutti gli elementi presuntivi di maggior reddito. Con il terzo motivo il Ca. deduce la violazione dell'articolo 2697 c.c., e articoli 115 e 116 c.p.c., per avere addossato al ricorrente l'onere della prova che, invece, incombe all'Ufficio non valutando adeguatamente le circostanza cha avevano determinato l'erronea risposta ai quesiti, con il quarto motivo evidenzia l'insufficiente motivazione sulla circostanza che il contribuente non avrebbe adeguatamente provato il suo errore nella risposta al questionario, con il quinto motivo la violazione dell'articolo 97 Cost., per avere la sentenza legittimato un comportamento di scorrettezza oggettiva dell'amministrazione.
I motivi sono manifestamente infondati o inammissibili. Deve premettersi che il ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., e' proponibile soltanto per violazione di legge e non anche per vizi di motivazione, cfr., tra le tante, Cass. n. 11684 del 2002.
Le censure alla sentenza impugnata, che si sarebbe limitata al rilievo dei vizi della sentenza di secondo grado, si palesano manifestamente infondate in quanto la CTC ha esaminato gli elementi che secondo il redditometro sono indicativi del maggior reddito limitando la sua indagine ai due che fondano l'accertamento: possesso di un auto e utilizzo di un certo numero di ore di una collaboratrice domestica. Ha ricalcolato secondo i criteri del Decreto Ministeriale 21 luglio 1983, il reddito conseguente che e' risultato pari a quello accertato dall'Ufficio.
L'omesso esame degli altri elementi presuntivi, carica di amministratore di una societa' alberghiera e l'acquisto di azioni, e' spiegabile dal fatto che i primi due erano sufficienti a fondare l'accertamento. Il rilievo centrale nella motivazione dell'indagine sul numero di ore prestate da un domestica consegue al fatto che l'altro elemento presuntivo non era contestato.
La sentenza non ha poi violato i principi sull'onere della prova perche' ha fondato l'accertamento su elementi presuntivi accertati: l'uno non contestato, l'altro fondato su dichiarazione confessoria del contribuente della quale non ha ritenuto provata l'erroneita'. Le censure del ricorrente in ordine alla logicita' ed alla sufficienza della motivazione di quest'ultimo accertamento di fatto sono inammissibili attesa la natura straordinaria del ricorso ex articolo 111 Cost..
A questo rilievo consegue l'infondatezza dell'ultimo motivo che presuppone accertato l'errore del contribuente nella dichiarazione, che la sentenza esclude.
Sussistono motivi per compensare le spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.