Ai fini della determinazione della base imponible ICI basta l'astratta edificabilità dell'area

In materia di espropriazione per pubblica utilita' (la quale fornisce valide soluzioni al fine di determinare se un'area sia fabbricabile o meno ai fini dell'ICI ove permangano dei dubbi) - nel sistema introdotto dalla Legge n. 359 del 1992, articolo 5 bis caratterizzato dalla rigida dicotomia tra "aree edificabili" ed "aree agricole" - il riconoscimento della edificabilita' (che non si identifica ne' si esaurisce in quella di edilizia abitativa) postula l'indagine circa la destinazione attribuita dagli strumenti urbanistici all'area, la vocazione edificatoria del suolo potendo essere ricavata anche dalla realizzabilita' degli interventi di natura pubblica a mezzo iniziativa privata (direttamente come previsto dal NTA od a seguito accordi di natura complessa come di fatto poi avvenuto con l'"accordo di programma") o promiscua pubblico-privata, solo ove risultino precluse tutte quelle forme di trasformazione riconducibili alla nozione tecnica di edificazione potendo parlarsi di inedificabilita'. (Cass. 19161/04).
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 17 luglio 2008, n. 19619)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente

Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere

Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere

Dott. SCUFFI Massimo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI L'AQUILA, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'AMARIO FERDINANDO, giusta delega a margine;

- ricorrente -

contro

MA. GA., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO EMILIO 71, rappresentata e difesa dall'Avvocato MARCHETTI ALESSANDRO, giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 32/04 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 06/07/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/08 dal Consigliere Dott. Massimo SCUFFI;

udito per il ricorrente l'Avvocato D'AMARIO, che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il resistente l'Avvocato MARCHETTI, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l'improcedibilita' del ricorso, in subordine accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'odierno ricorrente impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale de l'Aquila l'avviso di accertamento ICI per le annualita' 1995-1999 emesso dal Comune omonimo riguardante terreni in proprieta' ritenuti edificabili in quanto rientranti nel PRG del 1975 ed inseriti in zona di pubblici servizi.

Il ricorso veniva accolto sul rilievo che i vincoli imposti dal PRG erano decaduti per decorso del termine quinquennale senza che fossero state eseguite le operazioni di esproprio come previsto dalla Legge n. 1187 del 1968 per cui, non essendo stati mai approvati i piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati, i terreni avevano riacquistato la loro destinazione agricola e non potevano essere assoggettati ad imposta..

La sentenza veniva confermata dalla Commissione Regionale la quale, ribadendo tale principio, escludeva che restassero escluse dalla decadenza dal vincolo quelle oggetto di intervento diretto senza piano di attuazione come sostenuto dal Comune, osservava che la decadenza dei vincoli urbanistici, pur non ripristinando quelli preesistenti, creava "zone bianche"con obbligo dell'ente di riattribuire una nuova destinazione o - in caso di inerzia - facultando il privato ad interventi sostitutivi come avvenuto nel 2000 con un accordo di Programma con il Comune, che non era possibile per gli anni precedenti applicare in via estensiva la normativa ICI trattandosi di aree non edificabili o comunque edificabili da terzi, che la stima era stata eseguita in epoca successiva agli anni in contestazione e dava risultati inattendibili perche' i valori accertati Decreto Legislativo n. 504 del 1992 ex articolo 5, comma 5 erano riferiti all'andamento del mercato immobiliare dell'anno di accertamento (2001).

Ricorre per la cassazione della sentenza il Comune dell'Aquila svolgendo 3 mezzi di gravame.

1. Violazione di legge e vizi di omesso esame di punti essenziali della controversia oltre a contraddittoria motivazione atteso che la natura edificatoria dell'area era stata impressa dal PRG (servizi pubbliche tanto bastava a ritenerla assoggettabile ad ICI che richiedeva l'avvenuta adozione di un PRG a prescindere da altri strumenti attuativi e da successivi accordi di programma mentre - ricadendo la zona nell'articolo 30 NTA (servizi pubblici) oggetto di intervento diretto - non trovava applicazione la Legge n. 1187 del 1968 sulla decadenza dei vincoli che presupponeva una edificazione subordinata al piano di attuazione.

2. Violazione di legge e vizi di motivazione sull'attuazione del PRG posto che, stante la destinazione edificatoria dell'area, era irrilevante ai fini impositivi che la possibilita' di edificazione appartenesse ad altri soggetti pubblici o privati e non al proprietario del fondo mentre la riattribuzione di destinazione concretizzatasi con l'accordo di programma confermava la pregressa edificabilita' dei terreni cosi' come indicata nel PRG a prescindere dall'esistenza di piani di attuazione o particolareggiati, fermo restando che il tributo era dovuto per il semplice possesso del bene indipendentemente dall'utilita' che ne poteva trarre il possessore od un terzo.

Nel corpo del motivo adduceva altresi' vizio di ultrapetizione non avendo il contribuente ne' in 1 ne' in 2 grado sollevato la questione della irregolare determinazione del valore comunque da considerare corretto per il coefficiente di deflazione applicato secondo gli Indici ISTAT come stabilito con proprio Regolamento comunale.

3. Omesso esame e pronunzia perche' il riferimento normativo alla decadenza del vincolo non era pertinente essendo stata la relativa disposizione della Legge n. 1187 del 1968 abrogata a far tempo dall'1.1.2002 per effetto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 istitutivo del Testo Unico sugli espropri per PU.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso del Comune nelle sue proposizioni principali (contenute nei primi 2 motivi) e' fondato essendo da accogliere la tesi - respinta dalle Commissioni territoriali - secondo la quale l'edificabilita' di un'area a fini ICI discende dalla qualificazione impressa dallo strumento urbanistico generale, prescindendo il presupposto applicativo dell'imposta da vicende collegabili a provvedimenti attuativi e decadenze di vincoli.

Come e' noto - infatti - nella materia in oggetto le Sezioni Unite di questa Corte - prendendo atto dell'interpretazione autentica fornita dal legislatore (Decreto Legge n. 203 del 1995, articolo 11 quaterdecies, comma 16, conv. nella Legge n. 248 del 1995 e Decreto Legge n. 223/060, articolo 36, comma 2 conv. in Legge n. 248 del 2006) sul Decreto Legislativo n. 504 del 1992 articolo 2 comma 1, lettera b ("per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti della indennita' di espropriazione per pubblica utilita'") hanno stabilito che l'edificabilita' di un'area, ai fini dell'applicabilita' del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica e' infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta; conformemente alla natura periodica del tributo in questione.

Per cui l'assenza di un piano attuativo dello strumento generale attenua la potenzialita' edificatoria influenzando la determinazione della base imponibile ma non incide sulla destinazione edificatoria dell'area impressa dal PRG: destinazione che permane anche dopo la decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione per realizzare quelle pubbliche finalita' (zona di servizi pubblici scuola elementare e media).

Soltanto un PRG privo dei contenuti essenziali di cui alla Legge 1150 del 1942 articolo 7 (legge urbanistica) nel testo sostituito dalla Legge n. 1187 del 1968, articolo 1 (riguardante la suddivisione in zone della totalita' dell'intero territorio comunale ed i caratteri da osservare per ciascuna) potrebbe rendere l'area - per sopravvenuta inefficacia dei vincoli - assimilabile ad un ed zona bianca disciplinata alla stregua delle aree prive di pianificazione urbanistica per le quali risultano dettate le rigide prescrizioni fissate con la Legge n. 10 del 1977 articolo 4 u.c. (edificazione residenziale solo fuori dai perimetri dei centri abitati ed indice di edificabilita' di mc. 0,03 per mq edificabile) ma non nei casi in cui il PRG contenga la programmazione d'uso del territorio disciplinando i limiti di tale uso e l'ambito edificatorio nelle sue linee fondamentali ed essenziali.

Il criterio sussidiario dettato per le ed zone bianche presuppone la lacuna nella normativa urbanistica cioe' aree rimaste del tutto prive di destinazione ma, ove esista uno strumento urbanistico generale le cui prescrizioni strutturali di fondo abbiano previsto la possibilita' edificatoria (ancorche' a favore di soggetti pubblici o privati diversi dal proprietario), questa caratteristica non viene meno e non determina effetti ripristinatori di pregresse situazioni. (Consiglio di Stato 6071/2003).

Del resto la giurisprudenza di questa Suprema Corte in materia di espropriazione per pubblica utilita' (la quale fornisce valide soluzioni al fine di determinare se un'area sia fabbricabile o meno ai fini dell'ICI ove permangano dei dubbi) ha stabilito che - nel sistema introdotto dalla Legge n. 359 del 1992, articolo 5 bis caratterizzato dalla rigida dicotomia tra "aree edificabili" ed "aree agricole" - il riconoscimento della edificabilita' (che non si identifica ne' si esaurisce in quella di edilizia abitativa) postula l'indagine circa la destinazione attribuita dagli strumenti urbanistici all'area, la vocazione edificatoria del suolo potendo essere ricavata anche dalla realizzabilita' degli interventi di natura pubblica a mezzo iniziativa privata (direttamente come previsto dal NTA od a seguito accordi di natura complessa come di fatto poi avvenuto con l'"accordo di programma") o promiscua pubblico-privata, solo ove risultino precluse tutte quelle forme di trasformazione riconducibili alla nozione tecnica di edificazione potendo parlarsi di inedificabilita'. (Cass. 19161/04).

Quindi, cio' che conta ai fini di considerare edificatorio un terreno (come tale soggiacente ad imposizione ICI) e' l'edificabilita' in astratto o meglio la sua potenzialita' edificatoria tanto e' vero che proprio la ricorrenza di vincoli o le destinazioni urbanistiche che condizionano l'edificabilita' in concreto del suolo, incidendo sulle facolta' dominicali connesse alla possibilita' di trasformazione urbanistico/edilizia - ne presuppongono la vocazione edificatoria. (Cass. 9510/08).

E se la presenza di vincoli - come sii e' detto - non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile, a maggior ragione la decadenza di quei vincolo non puo' far perdere la caratteristica edificatoria gia' prefissata dallo strumento urbanistico generale, riguardando tale decadenza solo la perdita della facolta' di intervento da parte dell'Ente pubblico. Aggiungasi - per completezza - che questo criterio e' stato riconosciuto perfettamente compatibile con il diritto"vivente" dalla Corte Costituzionale che - con ordinanza 41/2008 - ha respinto tutte le eccezioni di incostituzionalita' sollevate sulle disposizioni di interpretazione autentica del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 articolo 2 comma 1, lettera b.

2. Quanto poi al denunziato vizio di ultrapetizione sul valore attribuito che il giudice del merito avrebbe ritenuto irregolarmente determinato in base a stima eseguita in epoca successiva al periodo di riferimento, la doglianza risulta su tale punto pregiudiziale priva di autosufficienza, mancando la trascrizione del contenuto integrale del ricorso introduttivo e dell'atto di appello per verificare dal contesto argomentativo la sussistenza del vizio, atteso che la sentenza da comunque atto che la relativa eccezione era stata gia' proposta in prime cure e non esaminata.

Pertinente risulta invece la censura sotto il profilo del contenuto della statuizione contestata che si limita a riscontrare una irregolarita' del metodo valutativo del Comune senza trame conseguenze invalidanti e senza - soprattutto - dar conto, sulla base delle acquisita documentazione, della congruita' o meno del valore accertato dal Comune.

Assorbito il 3 rilievo, la sentenza va dunque cassata e la causa rinviata - per le conseguenti determinazioni anche sulle spese - ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo.

P.Q.M.

LA SUPREMA CORTE

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia - anche per le spese - ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo.

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