Cessione d'azienda e possibilità di avvalersi della compensazione per adempiere all'obbligo di pagamento dei debiti IVA, INPS, INAIL del cedente

Con risoluzione n. 268/E del 27 settembre 2007, l?Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello relativo alla cessione d'azienda ha stabilito che la società cessionaria può avvalersi della compensazione di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, per adempiere all'obbligo di pagamento dei debiti IVA, INPS, INAIL del cedente.
Detta norma statuisce, nello specifico che "(“I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva"



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RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 27 SETTEMBRE 2007, N. 268/E
Oggetto: Istanza di interpello - ALFA s.r.l. Compensazione- Articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241
Con l'interpello di cui in oggetto - concernente l'esatta applicazione dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
QUESITO
La ALFA Srl per il tramite del sig.re X, nella sua qualità di amministratore unico rappresenta:
1) di aver stipulato, quale cessionaria, un contratto di cessione d'azienda, provvedendo a
compilare il modello AA7/8, sul quale ha barrato la casella 1c del quadro D ed indicato la
partita IVA della cedente. Il citato modello è stato presentato presso l'Agenzia delle Entrate
di .... in data 17 gennaio 2007.
2) di essere titolare di un credito IVA già indicato nella dichiarazione per il periodo d'imposta
2005 quale credito da utilizzare in compensazione, mentre l'azienda cedente aveva debiti
IVA, INPS e INAIL indicati nell'atto di cessione e quindi acquisiti dalla cessionaria.
Cio' stante, la società istante chiede:
a) se per effetto della cessione, essa stessa, quale società acquirente (ALFA Srl), avendo
fornito le indicazioni nel quadro D come precisato nel punto sub 1), debba presentare il
modello unico per il periodo
d'imposta 2006 comprendendo nel quadro IVA anche i valori relativi alla azienda cedente
(imponibili ed IVA di acquisti e vendite) per l'anno 2006;
b) se per compensare il credito IVA della società cessionaria con i debiti della cedente, deve
compilare il mod. F24 indicando soltanto il codice fiscale della società cessionaria,
esponendo pero' nei vari quadri i
codici identificativi cui il debito si riferisce (ad esempio per l'INAIL la posizione assicurativa
della cedente etc..).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'INTERPELLANTE
Il contribuente ritiene che:
1) la cessionaria debba compilare il mod. UNICO per il periodo d'imposta 2006 indicando nei
quadri VA, VE-VF e conseguenti la sommatoria dei valori delle due aziende, stante il fatto
che nel quadro D del mod.
AA7/8 della cessionaria è stato riportato il n. di posizione IVA della ceduta assorbendone
pertanto la posizione fiscale;
2) le compensazioni debbano essere effettuate indicando il numero di codice fiscale della
ALFA Srl (acquirente) in quanto la cedente, assorbita dalla cessionaria, si è estinta; mentre
nei vari quadri del mod. F24 debbano essere indicate le posizioni cui i debiti si riferiscono, ad
esclusione del debito IVA per il quale verrebbe riportato l'apposito codice di versamento ed il
periodo d'imposta di riferimento.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, la scrivente rileva che il caso prospettato non riguarda l'individuazione
dell'effettiva esistenza del credito Iva vantato dall'istante, nè dell'effettivo esercizio
d'impresa da parte della società istante ovvero della sussistenza di profili di
elusione/evasione d'imposta derivanti dall'operazione descritta, ipotesi queste che
richiederebbe valutazioni di merito estranee all'attività di interpello.
Per quanto concerne, invece, l'aspetto meramente interpretativo della normativa applicabile
al caso rappresentato, in merito al primo quesito, la scrivente osserva quanto segue.
In relazione all'ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (nel caso di specie cessione
d'azienda) si verifica, in linea generale, una situazione di continuità tra i contribuenti
interessati, nel senso che il soggetto subentrante (cessionario) deve assolvere tutti gli
adempimenti, agli effetti dell'Iva, successivi alla data di trasformazione (cfr. risoluzione del
29 luglio 1998, n. 93).
Tale asserzione trova conferma, peraltro, nelle istruzioni alla compilazione del modello di
dichiarazione Iva, relativo all'anno 2006, nelle quali si precisa che, nelle situazioni di cui
sopra, in relazione all'obbligo dichiarativo, si delineano le seguenti ipotesi a seconda della
data in cui si verifica la trasformazione:
- trasformazione avvenuta durante l'anno 2006 (che puo' prevedere l'estinzione o meno del
soggetto dante causa);
- trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e la data di
presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2006.
Dall'istanza di interpello risulta che la cedente si è estinta. Non si evince dalla stessa, invece,
la data in cui è avvenuta la descritta operazione di cessione d'azienda.
Dall'interrogazione all'anagrafe tributaria risulta che la cedente ha cessato l'attività il 28
dicembre 2006 e che la registrazione del contratto di cessione è avvenuta l'11 gennaio
2007, dall'istanza di parte risulta che il modello AA7/8 è stato presentato in data 17
gennaio 2007, pertanto è fondato ritenere che l'operazione in disamina sia avvenuta nel
corso del 2006.
Pertanto, qualora durante l'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (anno 2006) siano
state effettuate operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive che
abbiano comportato l'estinzione del soggetto dante causa (nel caso rappresentato, soggetto
cedente), la dichiarazione Iva deve essere presentata esclusivamente dal soggetto avente
causa (soggetto cessionario).
Pertanto, qualora ricorrano i suddetti presupposti, la società cessionaria deve presentare il
modello composto dal frontespizio e da due moduli, attenendosi alle seguenti istruzioni:
- nell'unico frontespizio devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice
fiscale, la partita IVA del soggetto risultante dalla trasformazione;
- nel modulo relativo al soggetto avente causa (modulo n. 01) devono essere compilati tutti i
quadri inerenti la propria attività riportando i dati delle operazioni effettuate dallo stesso
soggetto nel corso dell'anno 2006, compresi anche i dati relativi alle operazioni effettuate
dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta
l'operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale soggettiva. Devono essere altresì
compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti
all'operazione;
- nel modulo relativo al soggetto dante causa devono essere compilati tutti i quadri inerenti
l'attività dallo stesso svolta comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino
all'ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell'operazione straordinaria o
della trasformazione. Inoltre nel rigo VA1, campo 1, deve essere indicata la partita IVA del
soggetto cui il modulo si riferisce".
Al contrario, qualora la trasformazione sia avvenuta nel periodo compreso tra il 1 gennaio
2007 e la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2006, poichè
l'attività per l'intero anno 2006 è stata svolta dal soggetto dante causa (soggetto cedente), il
soggetto risultante (soggetto cessionario) deve presentare, per l'anno 2006, oltre alla
propria, anche la dichiarazione per conto del soggetto dante causa (cedente), estintosi a
seguito della trasformazione, sempre che l'adempimento dichiarativo non sia stato già
assolto direttamente da quest'ultimo soggetto.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alle istruzioni ai modelli di dichiarazione Iva relativi all'anno
2006.
Per quanto concerne, invece, il secondo quesito riguardante la possibilità di avvalersi
dell'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 per adempiere all'obbligo di pagamento dei debiti Iva, Inps, Inail del cedente (indicati
nell'atto di cessione) attraverso il credito Iva della società cessionaria, la scrivente è
dell'opinione che la cessionaria possa avvalersi della compensazione di cui sopra alle
condizioni e nei limiti previsti dalla norma.
Infatti, l'articolo 17 del decreto legislativo sopra citato prevede che: "I contribuenti
eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione
dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di
presentazione della dichiarazione successiva. (..)".
Al riguardo, si ricorda, altresì che in tema di compensazione, la legge 27 dicembre 2006, n.
296, all'art. 1, commi 30 dispone: "Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle
compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita Iva,
entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di
compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in
via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione.
(..)".
Resta inteso, comunque, che, così come prevede l'articolo 2560 del codice civile: "l'alienante
non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento,
se non risulta che i creditori vi hanno consentito". Il secondo comma, tuttavia, prevede che
"nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente
dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori".
Inoltre, l'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 dispone che: "Il
cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del
cedente ed entro i limiti del
valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni
riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due
precedenti, nonchè per quelle gia1' irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se
riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. (..)".
Infine, per quanto concerne la perplessità riguardante la compilazione del modello F24,
fermo restando che il codice fiscale del contribuente da indicare nell'F24 è del soggetto che
provvede al versamento unitario, con eventuale compensazione, per le sezioni INPS e Altri
enti previdenziali e assicurativi si rimanda alle regole di compilazione fornite dagli stessi enti
nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (a mero titolo esemplificativo si rinvia
alla circolare dell'Inps n. 130 del 7 settembre 2004).
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla
Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo
periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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