Competenza in materia imposte sui redditi

In materia di imposte sui redditi ed, in particolare, con riguardo al reddito di impresa, il principio di competenza, stabilito dall'articolo 75 del Dpr 917/1986 prescinde dal momento nel quale il documento giustificativo del costo viene acquisito o viene esibito. Se, infatti, si ritenesse il contrario si verrebbe a collegare - inammissibilmente - l'imputabilità del costo non a fatti oggettivi e a effetti ben precisi, individuabili nel tempo, alla stregua della norma, ma alla volontà dei soggetti che avrebbero la possibilità di fornire il documento rappresentativo del costo nel tempo più opportuno, a seconda della convenienza. Il ricordato articolo 75, comunque, consente una deroga, al principio sopra ricordato, solo per le ipotesi nelle quali nel periodo di competenza non sia ancora certa l'esistenza delle spese o il loro ammontare non sia determinabile in modo obiettivo. E' qaunto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile con sentenza del 3 ottobre 2007, n. 20715.



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

contro

IG. -. Im. Ge. Ap. S.p.A.;

- intimato -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio-Roma, n. 109/18/02, depositata 25-11-02.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del Dott. Francesco Ruggiero;

Lette le conclusioni scritte, datate 9-11-06, del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con l'articolazione di un solo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione: del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articoli 6, comma 8 bis, articoli 75 e 109 e articolo 2697 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5;

Rilevato che la societa' non si e' costituita;

Rilevato che, con le richiamate conclusioni scritte, il P.M. - in adesione alla richiesta di appare ex articolo 375 c.p.c. - ha chiesto che la Corte, in camera di consiglio, accolga il ricorso perche' manifestamente fondato;

Ritenuto che costituiscono principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, quelli per cui: in tema di contenzioso tributario, l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili, compresa la inerenza ad attivita' produttiva di ricavi, spetta al contribuente;

in materia di imposte sui redditi e con riguardo al reddito di impresa, il principio di competenza, stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 75 prescinde dal momento nel quale il documento giustificativo del costo viene acquisito o viene esibito, giacche' se si ritenesse il contrario, si verrebbe a collegare, inammissibilmente, l'imputabilita' del costo non a fatti oggettivi e ad effetti ben precisi, induviduabili nel tempo, alla stregua della norma, ma alla volonta' di soggetti che avrebbero la possibilita' di fornire il documento rappresentativo del costo nel momento piu' opportuno, a seconda della convenienza;

inoltre, il citato articolo 75 consente una deroga solo per le ipotesi nelle quali nel periodo di competenza non sia ancora certa l'esistenza delle spese o il loro ammontare non sia determinabile in modo obiettivo (Cass. n. 11240/02; n. 8577/06);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso e' manifestamente fondato;

Ritenuto, altresi', che ricorrono le condizioni per la definizione della controversia in Camera di consiglio;

Ritenuto, in definitiva, che, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra Sezione del giudice a quo, che provvedera' anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.


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