Deducibilità fiscale dell’indennità suppletiva di clientela

Con Circolare n. 42/E del 6 Luglio 2007 l’Agenzia delle Entrate ha recepito il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui la deducibilità fiscale dell’indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti di commercio deve riferirsi all’esercizio in cui avviene la cessazione del rapporto di agenzia. Questa lettura, secondo l’Agenzia delle Entrate, è retroattiva e quindi le ditte mandanti devono rettificare le dichiarazioni relative ai periodi di imposta nei quali l’indennità di clientela era stata imputata in conformità al precedente orientamento (risoluzione n. 59/E del 2004) ed ora revocato.

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