Differente momento di perfezione della notifica

La distinzione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il destinatario dell'atto, risultante dalla decisione, risultante dalla decisione della Corte Costituzionale 477/2002, trova applicazione applicazione solo quando dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questa sottratta alla disponibilità del notificante, quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibile all'ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o altro adempiemnto debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, come per la costituzione dell'appellante o il deposito del ricorso per cassazine, dovendo essa in tal caso intendersi per entrambe le parti perfezionata, come si ricava dal tenore testuale degli articoli 165 e 369 del Cpc, al momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario, contro cui l'impugnazione è rivolta. (Cass. n. 10837 del 11 maggio 2007)

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