E' legittimo l'avviso di mora notificato al socio della s.n.c.

Laddove l'Amministrazione finanziaria vanti un credito nei confronti di una società in nome collettivo, il cui patrimonio sia già stato inutilmente escusso, è possibile che il creditore chiami a risponderne il socio solidalmente ed illimitatamente responsabile, ancorché non abbia notificato a questi né l'avviso di accertamento, né la cartella di pagamento, risultando sufficiente la notificazione dell'atto di riscossione costituito da dall'avviso di mora, contro il quale il socio può ricorrere ai sensi dell'art. 19, co. 3 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, sentenza del 21 aprile 2008, n. 10267)






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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico - Presidente

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - Consigliere

Dott. RUGGIERO Francesco - rel. Consigliere

Dott. SCUFFI Massimo - Consigliere

Dott. DI IASI Camilla - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso principale, iscritto sotto R.G. n. 21491/03 proposto da:

Societa' CE. RI. TR. - CE. - S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale notarile, dagli Avv.ti ERMETES Augusto e Paolo Ermetes, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in Roma, Viale dell'Universita' n. 11;

- ricorrente controricorrente e ricorrente incidentale condizionato -

contro

Bu. Fr., rappresentata e difesa dagli Avv.ti SIRCA Bernardino e Spinelli Giordano Tommaso, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, Via Bissolati n. 76, giusta procura speciale in calce;

nonche' sul controricorso e ricorso incidentale condizionato, iscritto sotto R.G. n. 22856/03, proposto da:

- controricorrente ricorrente incidentale -

nonche' sul controricorso e ricorso incidentale adesivo, iscritto sotto R.G. n. 24840/03, proposto da:

Amministrazione dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente e ricorrente incidentale adesivo -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana-Firenze, n. 21/11/02, depositata il 19/6/02;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/2/08 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;

Udito l'Avv. Ermetes, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;

Udito l'Avv. Carlo Albini, per delega dell'Avv. Tommaso Spinelli Giordano, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato;

Udito l'Avv. Gen. dello Stato Paolo Gentili, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso incidentale adesivo;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso principale e dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso incidentale.

FATTO

Oggetto della controversia e' l'impugnativa da parte della signora Bu. Fr., quale socia della s.n.c. Burini Trasporti, di due avvisi di mora (n. (OMESSO) e n. (OMESSO)), per IVA del 1991 ed interessi, conseguenti ad altri avvisi di irrogazione sanzioni, elevati dall'Ufficio IVA di Firenze, ed alle relative cartelle di pagamento, a suo tempo notificate a detta societa'.

Controdeducevano in primo grado avverso il ricorso della contribuente l'Ufficio IVA di Firenze, la Ca. di. Ri. di. Fi., quale concessionaria del Servizio di Riscossione, e la S.p.A. Sa. Pa. Ri., quale delegata per la riscossione per la Provincia di (OMESSO).

La decisione della Commissione Tributaria Provincia, le di Firenze (sentenza n. 125/16/2000), sfavorevole alla contribuente, veniva da quest'ultima appellata.

La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il gravame e, in riforma della decisione di primo grado, annullava gli avvisi di mora impugnati. Cosi' motivava: l'avviso di irrogazione sanzioni deve essere notificato alla societa', quale debitore principale, entro i termini di decadenza; anche nelle ipotesi di esecuzione forzata ai danni del socio solidale e' necessaria la notifica del titolo esecutivo, costituito dalla cartella di pagamento, anche se non dell'avviso di irrogazione sanzioni; alla stregua delle esecuzioni ordinarie, il creditore puo' escutere il debitore solidale, previa escussione del debitore principale, ma previa notifica allo stesso del titolo esecutivo; l'avviso di mora non era valido, non risultando che era stato preceduto dalla notifica alla contribuente della cartella di pagamento; dalla nullita' dell'avviso di mora impugnato conseguiva la sua inutilizzabilita' ai fini esecutivi; tutte le altre questioni sollevate dalla contribuente restavano assorbite.

Per la cassazione di questa decisione proponeva ricorso, articolando un solo complesso motivo, la societa' CE., quale concessionaria del Servizio di Riscossione dei Tributi per la Provincia di Firenze per il periodo 1-1-2002/31-12-2004.

L'Amministrazione Finanziaria proponeva controricorso e ricorso incidentale adesivo in termini, formulando un solo complesso motivo.

La contribuente Bu. proponeva controricorso e ricorso incidentale condizionato, in cui riproponeva eccezioni gia' mosse e ritenute assorbite.

Infine, detta societa' ricorrente proponeva controricorso a ricorso incidentale condizionato.

DIRITTO

1 - La ricorrente societa' CE. con l'unico complesso motivo articolava due profili di censura: la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articoli 45 e 46 (disciplina della riscossione delle imposte nel testo anteriore all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 46 del 1999), rilevando l'erroneita' della motivazione della sentenza impugnata ove era stata affermata l'inutilizzabilita' della notifica dei soli avvisi di mora ai fini esecutivi nei confronti dell'obbligato solidale; la violazione dell'articolo 2291 c.c., comma 1, evidenziando che, in forza della responsabilita' solidale ed illimitata, il socio e' sottoposto all'esazione del debito di imposta, qualora il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio sociale.

2 - La controricorrente Amministrazione Finanziaria, in sede di ricorso incidentale adesivo, formulava i medesimi profili di censura dedotti dalla ricorrente societa' CE. con l'unico complesso motivo, sottolineando che per poter procedere ad espropriazione forzata, per le imposte non pagate dalla societa', nei confronti del coobbligato solidale e' necessario notificare l'avviso di mora, senza richiedere o presupporre la notifica dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento.

3 - La contribuente Bu., oltre al controricorso, proponeva ricorso incidentale condizionato, in cui lamentava il mancato esame da parte dei giudici regionali di ulteriori eccezioni specificamente sollevate, ma ritenute assorbite, ed in particolare: la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 57 e articolo 2964 c.c.; la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 articoli 3, 4, 5 e articolo 25, comma 2, e Decreto Legislativo n. 471 del 1997 articolo 13.

4 - Infine, la stessa CE. ricorrente interponeva controricorso a ricorso incidentale condizionato proposto dalla Bu., replicando specificamente in ordine ai seguenti punti: la violazione falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 57 e articolo 2964 c.c.; la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 articoli 3, 4, 5 e articolo 25, comma 2, e Decreto Legislativo n. 471 del 1997 articolo 18.

5 - Preliminarmente, i ricorsi devono essere riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza.

6 - Sono fondati e vanno accolti il ricorso principale della societa' CE. e il ricorso incidentale adesivo dell'Amministrazione Finanziaria.

Per la soluzione dei temi fondamentali che la controversia pone deve darsi applicazione - in piena e convinta condivisione - ai consolidati principi di diritto enunciati da questa Corte.

In particolare, quanto al regime della responsabilita' del socio di societa' in nome collettivo, deve riaffermarsi che la notificazione di un avviso di mora ai soci di una societa' in nome collettivo - e, piu' in generale, delle societa' di persone illimitatamente e solidalmente responsabili - del maggior debito d'imposta della societa' conferisce all'avviso di mora di svolgere, oltre alla funzione, primaria - e necessaria, di atto equivalente al precetto nell'esecuzione forzata, anche la funzione secondaria di atto equivalente a quelli di imposizione tributaria, quando, in difetto di notificazione dell'accertamento, sia il primo atto di esecuzione del potere impositivo, per cui gli atti presupposti, se non impugnati congiuntamente all'avviso di mora, diventano inoppugnabili (Cass. 16/6/1995, n. 6846; 17/6/1995, n. 6857; 29/10/1997, n. 10638; 5/2/2001, n. 1592; 4/5/2001, n. 6260; 1/3/2002, n. 2984; 3/4/2003, n. 5179; 25/6/2003, n. 10093; 8/5/2006, n. 10533; 9/5/2007, n. 10584).

In sintesi, la responsabilita' solidale ed illimitata del socio, prevista dall'articolo 2291 c.c., comma 1, per i debiti della societa' in nome collettivo opera, in assenza di espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle operazioni dai medesimi derivanti.

Pertanto, il socio, ancorche' privo della qualita' di obbligato per detta imposta e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo, resta sottoposto, dopo l'iscrizione a ruolo a carico della societa', all'esazione del debito stesso, alla condizione posta dall'articolo 2304 c.c., e cioe' quando il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio sociale.

Condizione quest'ultima che, concludentemente, puo' evincersi dalla sequenza degli atti impostivi adottati dall'Amministrazione: nel caso che ci occupa, stante l'infruttuosa notifica delle cartelle di pagamento alla societa' in nome collettivo Burini Trasporti, si rendeva necessario intraprendere l'azione esecutiva nei confronti della socia solidalmente ed illimitatamente responsabile.

In definitiva, va affermato il seguente principio di diritto: escusso inutilmente il patrimonio di una societa' in nome collettivo, legittimamente l'Amministrazione Finanziaria puo' chiamare a rispondere il socio solidalmente ed illimitatamente responsabile, senza che vi sia la necessita' di notificare ne' l'avviso di accertamento, rimasto inoppugnato da parte della societa', ne' la cartella di pagamento, rimasta inadempiuta da parte della societa' medesima, essendo sufficiente la notificazione dell'atto di riscossione costituito dall'avviso di mora, avverso il quale il socio puo' ricorrere, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, comma 3, parte terza, secondo la cui testuale previsione "La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo".

7 - Il ricorso incidentale della controricorrente Bu. deve essere ritenuto inammissibile. Infatti, la decisione della Commissione Tributaria Regionale era favorevole alla contribuente, avendo accolto il gravame della stessa, con la riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento degli avvisi di mora: richiesta quest'ultima costituente il petitum del ricorso introduttivo, sicche' le altre questioni risultavano (correttamente) assorbite.

Ne consegue l'inammissibilita' per difetto interesse, salvo il successivo esame delle questioni (gia') assorbite.

8 - In conclusione, il ricorso incidentale della Bu. va dichiarato inammissibile.

In accoglimento del ricorso principale della societa' CE. e del ricorso incidentale dell'Amministrazione Finanziaria, la gravata decisione dei giudici regionali deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione del giudice a quo, che si atterra' agli enunciati principi di diritto, provvedendo anche in ordine alla spese della presente fase di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale dell'Amministrazione Finanziaria. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale della contribuente. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

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