ELENCO CLIENTI E FORNITORI AL 15 OTTOBRE O 15 NOVEMBRE

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che l’Elenco dei Clienti e Fornitori relativo al 2006 dovrà essere presentato entro il 15 ottobre 2007, ovvero entro il 15 novembre 2007 per i contribuenti con volume d’affari entro i limiti previsti per i trimestrali (Euro 516.000 per le cessioni di beni, Euro 309.000 per le prestazioni di servizi).



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L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che l’Elenco dei Clienti e Fornitori relativo al 2006 dovrà essere presentato entro il 15 ottobre 2007, ovvero entro il 15 novembre 2007 per i contribuenti con volume d’affari entro i limiti previsti per i trimestrali (Euro 516.000 per le cessioni di beni, Euro 309.000 per le prestazioni di servizi).

L’invio deve avvenire esclusivamente per via telematica, tramite Fisconline o Entratel.

Il provvedimento ufficiale è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma dalle anticipazioni fornite dal comunicato si ha conferma che per questo primo adempimento saranno applicate delle semplificazioni, proprio per agevolare i contribuenti nella compilazione dell’Elenco. Si ricorda che solo per questa prima scadenza è stata concessa una proroga, ma la normale scadenza prevista per la presentazione dell’Elenco è il 29 aprile dell’anno successivo (quindi, per il 2007, sarà il 29 aprile 2008).

Al fisco dovranno essere trasmessi gli elenchi dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture, quelli dei soggetti da cui sono state ricevute, l’importo delle operazioni effettuate, l’eventuale imposta relativa e l’anno cui si riferisce la comunicazione.

Come precisa il comunicato, per gli anni 2006 e 2007 dovranno essere trasmessi unicamente i dati dei clienti con partita Iva e potrà essere indicata anche solo la partita Iva del soggetto cliente o fornitore. Inoltre, sono escluse dall’obbligo della comunicazione le informazioni relative a fatture di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente, le fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva e le fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi. E’ anche esclusa l’obbligatorietà dell’indicazione delle note di variazione riferite ad anni precedenti.

Per gli anni successivi – a partire dal 2008 – dovrà essere indicato anche il codice fiscale dei soggetti con cui si hanno rapporti ed anche i dati dei clienti privi di partita IVA.

29/05/2007

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