Il contribuente che ha percepito somme assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto resta debitore principale dell'obbligazione tributaria

Il contribuente che ha percepito somme assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto resta debitore principale dell'obbligazione tributaria. Ne consegue che se il sostituto d'imposta non ha versato all'Erario l'importo della ritenuta (effettuata), il Fisco può rivolgersi direttamente al contribuente per ottenere le somme a titolo d'imposta. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 7 aprile 2009, n. 8316)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando - Presidente

Dott. ZANICHELLI Vittorio - rel. Consigliere

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere

Dott. DI IASI Camilla - Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

FO. Gi.;

- intimato -

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 198/65/06 depositata il 27 ottobre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale che, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF relativa all'anno 1995.

L'intimato non ha proposto difese.

La causa e' stata assegnata alla camera di consiglio, essendosi ravvisati i presupposti di cui all'articolo 375 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce carenza di motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente tra il contribuente e la ditta PM. Co. di Pi. An. Ma. e la percezione da parte del contribuente stesso e a tale titolo di undici assegni e' manifestamente fondato.

Premesso che l'accertamento trae origine dall'avvenuto reperimento di assegni emessi dalla ditta citata in favore del contribuente che non ne aveva dichiarato la percezione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1995, e che di tali assegni tre erano stati incassati dallo stesso Fo. mentre altri undici erano stati incassati dalla di lui moglie, la motivazione della Commissione tributaria regionale che ha escluso la percezione delle somme relative al secondo gruppo da parte del contribuente con la sola motivazione secondo cui sarebbe "irrilevante il rapporto coniugale" e' gravemente carente dal momento che non si rinviene una benche' minima valutazione degli altri elementi di sicura rilevanza, quali la circostanza che anche gli assegni in questione fossero stati emessi all'ordine del contribuente, che la moglie figurasse a suo carico non avendo dichiarato alcun reddito, che non fosse stato evidenziato alcun elemento circa un'eventuale attivita' lavorativa svolta dalla consorte in favore della precitata impresa.

Ugualmente manifestamente fondato e' il secondo motivo con il quale si deduce violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 articolo 35 Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 23, 24 e 64 per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto che comunque la pretesa tributaria dovesse essere rivolta prioritariamente nei confronti del sostituto di imposta dal momento che e' gia' stato affermato il principio secondo cui "Il contribuente che abbia percepito somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto resta debitore principale dell'obbligazione tributaria: pertanto, qualora il sostituto non abbia versato all'erario l'importo della ritenuta, l'amministrazione finanziaria puo' rivolgersi direttamente al contribuente per ottenere le somme dovute a titolo di imposta" (Cassazione civile, sez. trib., 16 giugno 2006, n. 14033).

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese, ad altra sezione della stessa Commissione tributaria regionale.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

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