In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l'applicazione agli anni anteriori dei coefficienti presuntivi di reddito

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l'applicazione agli anni anteriori dei coefficienti presuntivi di reddito adottati ai sensi della L. 30/12/1991, n. 413 art. 1 posto che, rimanendo sul piano dell'accertamento e delle prove, l'applicabilità dei cosiddetti redditometri, contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente al periodo di imposta da verificare, deve ritenersi insita nel D.P.R. 29/9/1973, n. 600 art. 38. Grava sul contribuente che contesti l'applicazione di tali coefficienti l'onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivo è diverso ed inferiore a quello scaturante dalle presunzioni adottate dall'Ufficio. (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile, Sentenza 05.02.2007, n. 2400)

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