Casa:
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale
Pubblicata il 30/04/2009
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 29 ottobre 2008, n. 25902)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere
Dott. MERONE Antonio - Consigliere
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere
Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA. Iv. , residente in (OMESSO), elettivamente domiciliato in Roma alla Via Monte delle Gioie n. 13 presso lo studio dell'avv.ta VALENZISE Carolina dalla quale e' rappresentato e difeso, insieme con l'avv. NASPI Fabrizio (del Foro di Ancona), in forza della procura speciale rilasciata a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
il Comune di Ancona, in persona dei Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Collazia n. 2/F, presso lo studio dell'avv. CANALINI Federico, insieme con l'avv. FRATICELLI Gianni (dell'Avvocatura Comunale), dai quali e' rappresentato e difeso, "congiuntamente e disgiuntamente", in forza della procura speciale rilasciata in calce al controricorso;
- controricorrente -
Avverso la sentenza n. 88/09/06 depositata il 20 ottobre 2006 dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, notificata il 2 dicembre 2006;
Udita la relazione svolga nella pubblica udienza del 26 giugno 2008 dal Cons. Dott. D'ALONZO Michele;
sentite le difese del ricorrente, perorate dall'avv.ta VALENZISE Carolina;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, il quale ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29 gennaio 2007 al Comune d Ancona (depositato il 13 febbraio 2007), MA. Iv. - premesso che: (1) era comproprietario (con la moglie Ru. Ri. ) di "due unita' immobiliari" ("entrambe destinate ad abitazione di residenza"), ovverosia di "due appartamenti gemelli posti nello stesso edificio su piu' piani comunicanti tra loro necessari per la conduzione di una normale vita, familiare", per le quali unita' aveva calcolato e versato l'imposta comunale sugli immobili (ICI) "applicando l'aliquota, agevolata prevista per l'abitazione principale"; (2) con apposito "avviso di liquidazione", "non preceduto da alcun avviso di accertamento della maggiora imposta dovuta", il Comune aveva proceduto a "nuovo calcolo o ri-liquidazione dell'ICI con applicazione dell'aliquota ordinaria anziche' agevolata in riferimento ad una delle due unita' immobiliari" suddette, cosi "implicitamente" negando alla stessa "il requisito dell'"abitazione principale", in forza di TRE motivi, chiedeva di cassare ("con vittoria di spese ed onorari di lite") la sentenza n. 88/09/06 depositata il 20 ottobre 2006 dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche (notificata il 2 dicembre 2006) la quale aveva disatteso il suo appello avverso la decisione (51/05/04) con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona aveva respinto il ricorso.
Nel controricorso notificato il 13 marzo 2007 (depositato il 23 marzo 2007) il Comune intimato instava il rigetto dell'impugnazione, con refusione delle spese.
Il 19 giugno 2008 il MA. depositava memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale - premesso: (1) che con il provvedimento impugnato il Comune aveva determinato "la differenza d'imposta sulla base delle rendite attribuite alle tre unita' immobiliari" di cui il contribuente era "comproprietario al 50%" e (2) che nel proprio ricorso il MA. aveva sostenuto doversi applicare l'"aliquota prevista por l'abitazione principale ... dal momento che due delle unita' immobiliari ... sono due appartamenti gemelli di modeste dimensioni" utilizzate "necessariamente ... come unica abitazione per una normale vita familiare" - ha disatteso l'appello osservando:
"al caso di specie" ("due distinte unita' immobiliari accatastate separatamente e come tali acquistate dal contribuente, per di piu' con 5,5 vani catastali cadauna") "non puo' applicarsi analogicamente la ... sentenza" n. 563 pronunciata il 22 gennaio 1998 da questa Corte di legittimita' perche' "non si tratta ... di due piccoli appartamenti che, trovandosi sullo stesso piano, consentono ... di realizzarvi, in occasione della loro ristrutturazione, un'unica abitazione da destinare a "prima casa" ad uso degli stessi", per cui "non ricorrono ... i requisiti per considerare ambedue gli appartamenti ... come prima casa ... e, pertanto, tassabili ai fini ICI con l'aliquota ridotta".
2. Il MA. impugna tale decisione con tre motivi di ricorso. A. Con il primo motivo il contribuente - assumendo che "l'avviso di accertamento ICI per l'anno 2002 risulta fondato sulla seguente motivazione "considerato che l'applicazione dell'aliquota agevolativi e' subordinata alla presentazione dell'apposite autocertificazione da consegnare entro i termini di versamento a saldo dell'imposta per l'anno di riferimento, in mancanza di tale autocertificazione e' applicabile l'"aliquota maggiorata" - denunzia ("articolo 360 c.p.c., n. 5") "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" sul "punto essenziale e decisivo della controversia" relativo alla "eccepita nullita' dell'avviso di liquidazione ICI impugnato perche' carente di motivazione come richiesto dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 11, comma 2," ed adduce che la Commissione Tributaria Regionale ha "totalmente omesso di esaminare e decidere" il "profilo di nullita' dell'atto impugnato", costituito dalla "assoluta carenza di motivazione" dello stesso, profilo "eccepito ... con il ricorso in primo grado" e riproposto "in sede di appello".
B. Con il secondo motivo il ricorrente, "in conseguenza della censura posta a fondamento del primo motivo", denunzia ("articolo 360 c.p.c., n. 3") "violazione, mancata o falsa applicazione Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 11, comma 2, Legge n. 241 del 1990, articolo 3, comma 1, e Legge n. 212 del 2000, articolo 7, comma 1" esponendo che "la Commissione Tributaria Regionale ... ha omesso di applicare specifica norma di legge (Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 11, comma 2, in materia di ICI) che si assume percio' violata o disapplicata unitamente ad altre norme in materia fiscale e amministrativa nei rapporti tra P.A. e cittadino quali la Legge n. 241 del 1990, articolo 3, comma 1, e Legge n. 212 del 2000, articolo 7, comma 1".
A conclusione il MA. (ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c.) formula "quesito di diritto" nel quale chiede a questa Corte di accertare e stabilire ("accerti e stabilisca") "se l'avviso di accertamento impugnato e' stato emesso o meno dal Comune ... in violazione di tali norme di legge in relazione al sito contenuto ed in particolare se in esso si evincono tutti i presupposti e le ragioni della pretesa del Comune ovvero se l'obbligo motivazionale dell'accertamento puo' ritenersi adempiuto o meno dal Comune".
C. Con il terzo (ed ultimo) motivo il MA. - premesso che "l'immobile in cui egli ... vive assieme alla moglie e' costituito, sin dall'origine, su tre livelli (piano seminterrato, piano terra e mansarda)" e che "soltanto a seguito della regolarizzazione con condono edilizio di una parte della superficie del seminterrato, (essi) proprietari hanno optato di accatastare il seminterrato separatamente dal piano terra e dalla mansarda, pur mantenendo inalterata la destinazione d'uso di tutti e tre i livelli a propria abitazione" - censura l'inapplicabilita' al caso, affermata dal giudice di appello, del principio di diritto affermato nella sentenza "n. 563 del 22 gennaio 1998" di questa Corte in ordine al "merito dell'atto impugnato" e denunzi a "violazione o falsa applicazione Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 8" esponendo:
"L'applicazione della aliquota agevolata ICI prevista per l'abitazione principale ad entrambe le unita' immobiliari effettivamente adibite a tale uso, e' un principio che vige nella ratio della legge ... in materia e alcuna norma subordina tale applicazione al fatto che tutti i vani debbano trovarsi allo stesso piano o che debba necessariamente dipendere dal numero dei vani che compongono ciascuna unita' immobiliare";
- "il principio invocato ... risulta chiaramente affermato in materia di imposta di registro" da questa Corte ("sent. 22 gennaio 1998 n. 563"), secondo cui "Se deve ammettersi che le agevolazioni per la prima casa ... possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di piu' unita' immobiliari che siano destinate, nel loro insieme, dagli acquirenti a costituire un'unica unita' abitativa, e che quindi il contemporaneo acquisto di due appartamenti non e' di per se' ostativo alla fruizione di tali benefici... assumono rilievo decisivo non la consistenza e la destinazione che tali immobili avevano prima di essere venduti, ma, quella che ricevono a seguito dell'acquisto";
- con decisione "n. 39/03/07" ("versata in atti") la Commissione Tributaria Provinciale "ha accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento dell'ICI 2003".
Il ricorrente, quindi, chiede ("quesito di diritto") a questa Corte (a) di accertare e stabilire ("accerti e stabilisca") "se appare legittimo o meno riconoscere il diritto all'applicazione di aliquota agevolata ICI prevista per l'abitazione principale a favore di quel contribuente proprietario di due unita' immobiliari dislocate su diversi piani tutte comunicanti tra loro e dichiaratamente e di fatto tutte godute e destinate ad abitazione principale del proprio nucleo familiare e cio' in relazione ad entrambe le unita' immobiliari anziche' ad una sola come preteso dal Comune impositore." e, "per l'effetto",
(b) di pronunciare ("pronunci") "o meno la nullita' dell'atto impugnato".
3. Il Comune, da suo canto, rivendica la "legittimita'":
- sia dell'"avviso di liquidazione con riferimento alle rendite catastali assegnate dall'Ufficio del Territorio", atteso che, a suo giudizio, "la sola differenza tra la dichiarazione del contribuente e la ... liquidazione della maggiore imposta" e' "consistita nella diversa aliquota calcolata ... sulla ... minore ... unita' immobiliare, mentre tutti gli altri presupposti ... sono rimasti invariati";
- sia della, "considerazione degli immobili occupati come due distinte unita' con esclusione della riduzione dell'aliquota per una delle due", in quanto, per il Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 8, comma 2, ("norma ... di facile lettura"), "la detrazione dall'imposta dovuta si applica alla soia unita' immobiliare adibita a dimora principale, non anche alle unita' immobiliari che il contribuente voglia adibire a propria abitazione" (secondo la "risoluzione n. 6 del 7 maggio 2002" del "Dipartimento per le politiche fiscali", infatti, "per poter fruire per intero degli effetti sia dell'aliquota ridotta sia della detrazione sarebbe opportuno che il contribuente richieda l'accatastamento unitario dei due distinti cespiti"; per il "parere" espresso il 15 giugno 2001 dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate, poi, "l'abitazione principale dislocata su due livelli, come da risultanze catastali, non puo' essere considerata un'unica abitazione").
4. I primi due motivi del ricorso del MA. , vanno respinti perche' inammissibili; l'ultimo, invece, deve essere accolto perche' fondato.
A. Il primo motivo e' inammissibile in quanto, adducendo a suo fondamento che la Commissione Tributaria Regionale ha "totalmente omesso di esaminare e decidere" il "profilo di nullita' dell'atto impugnato" costituito dalla "assoluta sua carenza di motivazione", con lo stesso il ricorrente, nella sostanza, denunzia (espressamente ai sensi dell'"articolo 360 c.p.c., n. 5"), ma erroneamente, sub specie di "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" una vera e propria carenza di pronuncia, censurabile innanzi a questa Corte come vizio della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, ("nullita' della sentenze"), per violazione dell'articolo 112 c.p.c.: il vizio di omessa pronuncia, come noto (Cass. 2 , 20 novembre 2007 n. 24139; 3 , 18 settembre 2007 n. 19356; 3 , 17 luglio 2007 n. 15882; 3 , 05 giugno 2007 n. 13059; 3 , 26 gennaio 2006 n. 1701, tra le recenti), deve essere fatto valere unicamente in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, e non gia' con denuncia della violazione di norme processuali ovvero di un vizio di motivazione; quest'ultimo, in particolare, poiche' un ragionamento inesistente non puo' avere vizi logici, presuppone di necessita' l'avvenuto esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure la parte censuri la soluzione adottata perche' ritenuta giuridicamente non corretta ovvero priva di adeguata giustificazione.
Lo stesso motivo, peraltro, e' privo del "quesito di diritto" prescritto, a espressa pena di inammissibilita', dall'articolo 366 bis c.p.c., anche per la denunzia (ex articolo 360 c.p.c., n. 4) della violazione dell'articolo 112 c.p.c., Cass. 3 , 26 febbraio 2008 n. 4968, per la quale "l'illustrazione di ciascun motivo (scilicet, di ricorso per cassazione) deve a pena di inammissibilita' concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass. 19 dicembre 2006 n. 27130)".
B. La rilevata inammissibilita' del "primo motivo" travolge naturaliter il successivo perche' proposto, e spressis verbis, "in conseguenza della censura posta a fondamento del primo motivo".
Tale motivo, peraltro e comunque, e' affetto da una propria, specifica, ragione di inammissibilita' perche' nel "quesito di diritto" formulato a conclusione dello stesso si chiede a questa Corte, in particolare, di accertare ("accerti e ...") "se l'avviso di liquidazione impugnato e' staio emesso o meno dal Comune ... in violazione": il " quesito di diritto" voluto dall'articolo 366 bis c.p.c., detto, invece, diversamente da quanto domandato dal ricorrente, non puo' mai importare la richiesta a questa Corte di compiere un accertamento sul fatto perche' la sua unica finalita' e' quella di individuare il principio di diritto, diverso da quello fondante (per esplicito o per implicito) la sentenza impugnata, ritenuto dal ricorrente applicabile ad una specifica e ben individuata (oltre che indiscussa) fattispecie concreta, idoneo a determinare (Cass. un., 12 marzo 2008 n. 6530) "un ribaltamento della decisione adottata dal giudice a qua".
C. Il terzo motivo, di contro, come anticipato, deve essere accolto perche' fondato.
Per il Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 6, comma 3, (nel testo "sostituito" dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 53), invero, "l'imposta" comunale sugli immobili (ICI) "e' determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente".
L'articolo 5, comma 1, dello stesso Decreto Legislativo, considera "base imponibile" il "valore degli immobili" soggetti all'imposta, inteso (comma 2) come "valore" dei fabbricati iscritti in catasto "quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto .. i moltiplicatori" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articolo 52, comma 2.
In forza dello stesso articolo 6, comma 2, poi, "l'aliquota ... puo' essere diversificata ..., con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro": con questa norma il legislatore ha imposto al Comune di deliberare comunque un trattamento fiscale meno gravoso per l'"abitazione principale".
Il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 59, lettera e), di poi, ha espressamente previsto la possibilita', per il Comune, di "considerare abitazioni principati, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela".
Con l'attuazione di questa previsione, ovviamente, debbono essere considerate "abitazioni principali" tutte quelle "concesse in uso gratuito a parenti": tanto, all'evidenza, in via logica, mostra l'irrilevanza del collegamento, propugnato come necessario dal Comune, della nozione di "abitazione principale" (beneficiaria "dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione ... previste") con quella di unica "unita' immobiliare" catastale in quanto lo stesso soggetto passivo fruisce "dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione ... previste" per tutti i suoi immobili adibiti ad "abitazioni" siano "principali" ovvero da considerare tali perche' concessi "in uso gratuito a parenti".
Il favore del legislatore per l'"abitazione principale", inoltre, si evince ulteriormente del Decreto Legge 27 maggio 2005, n. 86, articolo 5 bis, comma 4, (convertito nella Legge 26 luglio 2005, n. 148) con il quale, al dichiarato "fine di incrementare la disponibilita' di alloggi da destinare ad abitazione principale", si e' concesso ai Comuni (alla "condizione" ivi prevista) la facolta' ("possono") di "deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario".
Il concetto di "abitazione principale", quindi, non risulta necessariamente legato a quello Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ex articolo 2, comma 1, lettera a), di "unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio" (poi "catasto dei fabbricati") ne', di conseguenza, limitato ad una sola unita' come identificata catastalmente, ma viene: in rilievo esclusivamente per la speciale considerazione, da parte del legislatore, dello specifico uso quale "abitazione principale" dell'immobile nel suo complesso.
In tale contesto normativo l'"accatastamento unitario" ritenuto dal Comune (sulla scorta della "risoluzione" dallo stesso richiamata) necessario per l'applicazione dell'"aliquota agevolata" si rivela mero escamotage fattuale, non rispettoso della evidenziata finalita' legislativa di ridurre il carico fiscale sugli immobili adibiti ad "abitazione principale", confermata dalla recentissima previsione ("a decorrere dall'anno 2008") dell'"esenzione" totale dell'imposta de qua sull'abitazione principale, disposta dal Decreto Legge 21 maggio 2008, n. 93, articolo 1.
Di conseguenza - essendo pienamente mutuabile la ratio che sorregge le statuizioni di questa Corte (Cass. 1 , 22 gennaio 1998 n. 563, seguita da 1 , 3 giugno 1998 n. 5433 e, di recente, da trib.: 10 dicembre 2002 n. 17580; 24 novembre 2006 n. 24986; 25 febbraio 2008 n. 4739) in tema di agevolazioni c.d. per l'acquisto della "prima casa", previste dalla Legge 22 aprile 1982, n. 168, articolo 1, comma 6, mutandis mutandis, deve affermarsi il principio secondo cui ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di piu' di una unita' catastale come "abitazione principale" non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota prevista per l'"abitazione principale", sempre che (cfr. analogamente, per l'agevolazione "prima casa", Cass. n. 563 del 1998, cit.) il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unita' che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unita' catastali ma (la prova dell'effettivo, utilizzazione ad "abitazione principale" dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando, ovviamente, la spettanza della detrazione prevista dell'articolo 8, comma 2, una sola volta per tutte le unita'.
D. In definitiva, la sentenza impugnata - la quale, peraltro, si e' ingiustificatamente ed illogicamente fermata a valutare solo la circostanza, del tutto priva di rilievo ai fini della soluzione della controversia, che i due "appartamenti" non si trovava "sullo stesso piano" - deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa, siccome bisognevole dei conferenti accertamenti fattuali, deve essere rinviata a sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, diversa da quella che ha pronunciato tale decisione, affinche' (1) decida l'appello del contribuente facendo applicazione del principio di diritto innanzi affermato e (2) provveda anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie l'ultimo motivo di ricorso; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per lo spese del giudizio di legittimita', ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche.