Casa:
L’Irap è dovuta da tutti quei professionisti che, nell’esercizio della loro attività, si avvalgano della prestazione lavorativa anche di una sola segretaria.
Pubblicata il 20/07/2009
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aurelio CAPPABIANCA - Presidente
Dott. Marcello IACOBELLIS - Consigliere
Dott. Antonino DI BLASI - Consigliere
Dott. Biagio VIRGILIO - Consigliere
Dott. Antonio GRECO - Cons. Rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa domiciliati in Ro., in via De.Po. (...);
- ricorrenti -
contro
Sg.Ro.;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 9/27/04, depositata il 12 novembre 2004.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2009 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Wladimiro De Nunzio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria regionale del Piemonte con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l'appello di Ro.Sc., commercialista, gli ha riconosciuto il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000.
L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.
Il ricorso, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo, assorbente, motivo di ricorso l'amministrazione censura la sentenza per violazione della normativa istitutiva dell'IRAP, sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, nonché per vizio di motivazione; con il secondo motivo lamenta la mancanza di specificità dei motivi dell'appello del contribuente; con il terzo motivo si duole che, per l'annualità 1998, solo con il ricorso giurisdizionale il contribuente abbia fatto valere l'insussistenza del presupposto impositivo dato dalla mancanza di autonoma organizzazione, laddove il rimborso era stato richiesto all'amministrazione per l'illegittimità costituzionale dell'imposta.
Il ricorso è manifestamente fondato, poiché la ratio decidendi della sentenza impugnata - secondo la quale i "servizi di segreteria resi dalla dipendente escludono la sussistenza di significativi elementi di organizzazione, atteso che il conseguimento dei ricavi nella fattispecie è strettamente e necessariamente collegato all'attività svolta dal professionista" - non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerunque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).
Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, con assorbimento dell'esame del secondo e del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati, oltre a disporre in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte.