L'Irap va pagata anche sulle attività diverse da quelle svolte in forma associata e anche se non vi sono collaboratori

L'esistenza di una autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, indicati nell'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non deve essere intesa in senso soggettivo, ma oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui; che tale organizzazione è riscontrabile ogni qualvolta il professionista, si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell’attività, costituendo indice di tale eccedenza, fra l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell'Irfep o dell'Iva, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell'imposta, indebitamente versata, l'onere di provare l'assenza delle predette condizioni. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 10 luglio 2008, n. 19138)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando - Presidente

Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere

Dott. SCUFFI Massimo - Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avv. Gen. dello Stato, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

signor BA. Ma. ;

- intimato -

avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Lombardia n. 121/63/2005 depositata il 2 maggio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8/7/2008 dal Relatore Cons. Dott. GENOVESE Francesco Antonio;

Lette le conclusioni scritte del P.M..

RILEVATO IN FATTO

Che a seguito del silenzio rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso, il contribuente, commercialista Ba.Ma. , ha adito la C.T.P. di Brescia, per ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso dell'imposta Irap per l'anno 1998;

che la C.T.P. ha respinto il ricorso;

che il contribuente ha proposto appello, eccependo che l'attivita' lavorativa era stata espletata senza l'ausilio della autonoma organizzazione prevista dalla norma impositiva, a differenza di quanto rilevabile in ordine alla posizione dello St. As. Do. Ma. Bi. e. Do. Co. , al quale pure egli aderiva, e la C.T.R. l'ha accolto;

che, secondo i Giudici del riesame, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001, nel caso controverso, a differenza dello Studio Associato, per il singolo contribuente in quanto tale sarebbero mancati gli elementi relativi al capitale ed al lavoro altrui, considerati rappresentativi o costitutivi del presupposto impositivo dell'Irap, ossia della "organizzazione autonoma", elementi sussistenti invece - per il sodalizio;

che avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

che la contribuente resiste, con controricorso;

che con l'unico motivo del ricorso principale (con il quale lamentano la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articoli 2, 3, 8, 27 e 36) l'Agenzia deduce che la Commissione regionale avrebbe errato nell'interpretazione della sentenza della Corte costituzionale;

che sarebbe errato, innanzitutto, considerare non applicabile il tributo nel caso in cui l'attivita' professionale venga svolta in assenza di una organizzazione di capitali o di lavoro altrui;

che il fatto che l'attivita' professionale si sia estrinsecata in una prestazione d'opera intellettuale personale, senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori e con l'impiego di pochi ed essenziali beni strumentali, non escluderebbe l'esistenza dell'autonoma organizzazione che, al contrario, consisterebbe nell'impiego dell'intelligenza e della cultura posseduta dal professionista, in modo prevalente rispetto al lavoro manuale sbrigato dallo stesso, sfociante in una obbligazione di mezzi e non di risultato;

che, secondo la ricorrente, comunque, nel caso in esame il Dottor Bi. come singolo professionista eserciterebbe la sua attivita' con costi, spese, quote di ammortamento e rilevanti compensi (p. 18 del ricorso), tali da farlo considerare assoggettabile ad imposizione;

che, rispetto a tale doglianza, il PG ha chiesto che la Corte, ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., accolga il ricorso per essere manifestamente fondato; che tale conclusione e' condivisa da questo Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il ricorso dell'Agenzia e' manifestamente fondato, nella parte in cui critica la soluzione data - in concreto - dalla CTR;

che questa Corte, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata, fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, ha gia' affermato il principio (contenuto nella sentenza 3673 del 2007 ed in altre successive) che l'esistenza di una autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 49, comma 1, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse, non deve essere intesa in senso soggettivo, ma oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui;

che tale organizzazione e' riscontrabile ogni qualvolta il professionista si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantita' o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attivita', costituendo indice di tale eccedenza, fra l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell'Irpef o dell'Iva, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell'imposta, indebitamente versata, l'onere di provare l'assenza delle predette condizioni;

che, con riferimento a tale ultimo profilo del principio sopra enunciato, va precisato che l'accertamento deve essere compiuto con riferimento ai singoli anni d'imposta controversi, in ordine ai quali e' stato chiesto il rimborso dell'Irap, atteso che il possesso di tale autonoma organizzazione, com'e' facile immaginare, puo' variare nel tempo essendo libero il professionista di svolgere la propria opera attraverso l'ausilio di essa oppure svolgerla personalmente e senza l'aiuto di una particolare organizzazione; che il Giudice di merito ha compiuto una valutazione in fatto che appare censurabile in questa sede perche' essa e' stata raggiunta senza verificare gli effetti ella complessa fattispecie (singolo professionista aderente ad una associazione professionale), essendosi postulato la sufficienza dell'esame dei soli costi, delle collaborazioni e degli altri oneri individualmente sopportati, e cosi' escludendosi, sic et simpliciter, la sussistenza del presupposto impositivo;

che tale ragionamento, pero', e' in contrasto con gli elementari sviluppi del principio di diritto sopra enunciato;

che, infatti, ove il professionista sia inserito in uno studio associato, secondo l'id quod plerumque accidit, sebbene svolga anche una distinta e separata attivita' professionale (diversa da quella svolta in forma associata), egli deve dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati proprio dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire ai suoi aderenti utilita' altre e aggiuntive, che non si esauriscono in quelle della separata attivita' collettiva, in quanto, solitamente, queste ultime comportano anche altri vantaggi organizzativi (come ad es.: le sostituzioni in attivita' - materiali e professionali - da parte di colleghi di studio; l'utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni; la possibilita' di conferenze e colloqui professionali o altre attivita' allargate; l'utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzi l'attivita' svolta in associazione professionale) che comportano vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta; che, alla luce di tale massima di esperienza, ricavabile dall'esperienza di comune osservazione, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, per un suo nuovo esame, ad altra sezione della stessa CTR, la quale dovra' - in uno con il governo delle spese di questa fase - verificare se sussista il presupposto impositivo anche per l'attivita' professionale svolta dal singolo aderente allo studio associato, ponendola in relazione a quella svolta dalla associazione professionale, e dando conto degli elementi di prova addotti dal contribuente per escludere i benefici organizzativi normalmente recati da quella.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, ad altra sezione della CTR della Lombardia.


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