La donazione d'azienda è esente dall'imposta sule successioni

La donazione d’azienda in favore dei discendenti che continuano l’attività d’impresa in forma societaria è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni, nonchè da quelle ipotecaria e catastale dovute per gli immobili compresi nell’azienda donata.
E' quanto ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 341/E del 23 novembre 2007.



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Risoluzione del 23/11/2007 n. 341
Oggetto:
Istanza di interpello - Donazione di azienda e continuazione dell'attivita'
d'impresa in forma societaria - Trattamento fiscale applicabile ai fini
dell'imposta sui redditi, dell'imposta di registro ed altri tributi indiretti
Testo:
Con istanza di interpello, concernente il trattamento fiscale
applicabile a una donazione d'azienda in favore dei figli, nell'ipotesi in
cui i donatari intendano continuare l'attivita' imprenditoriale in forma
societaria, e' stato esposto il seguente
QUESITO
Il signor ALFA e' titolare di un'azienda che esercita attivita' di
falegnameria ed intende donare ai suoi tre figli l'intero complesso
aziendale nel quale e' compreso anche un bene immobile.
Nell'atto di donazione dell'azienda i donatari intendono rappresentare
la loro volonta' di continuare l'esercizio dell'attivita' imprenditoriale
per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e di
regolarizzare la societa' di fatto che verra' a costituirsi in una delle
societa' tipiche regolate dal codice civile.
Atteso cio', l'istante chiede di sapere se:
. in capo al donante si applica il regime di neutralita' fiscale di
cui all'articolo 58, comma 1, del TUIR;
. ai fini della regolarizzazione della societa' di fatto da parte dei
tre figli in una delle societa' tipiche e regolate dal codice civile
(ad esempio s.n.c. e/o s.r.l.) trova applicazione il regime di
neutralita' fiscale di cui all'articolo 170 del TUIR;
. l'atto di donazione di azienda, nel quale contestualmente si
regolarizzi il rapporto societario di fatto instauratosi tra i
donatari con l'accettazione della donazione, sia esente dall'imposta
sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che:
. la descritta operazione di donazione di azienda a favore dei tre
figli non determina, ai fini della imposte dirette, alcuna tassazione,
ne' in capo al soggetto donante, ne' in capo ai soggetti donatari, ai
sensi dell'articolo 58, comma 1, del TUIR;
. la successiva regolarizzazione della societa' di fatto da parte dei
tre figli in una delle societa' tipiche regolate dal codice civile non
costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e
minusvalenze dei beni ai sensi dell'articolo 170 del TUIR;
. la donazione dell'azienda ai propri figli con contestuale
regolarizzazione della societa' di fatto instauratasi tra i donatari
e' esente dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte
ipotecaria e catastale.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In riferimento all'interpello in trattazione si osserva che ai fini
delle imposte sui redditi trova applicazione l'articolo 58, comma 1, secondo
periodo, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in base al
quale: "Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito
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Risoluzione del 23/11/2007 n. 341
non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda e'
assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante
causa".
La predetta disposizione intende favorire il passaggio generazionale
dell'azienda - sia a titolo di donazione che a titolo di successione per
causa di morte - da parte dell'imprenditore individuale a soggetti terzi
persone fisiche, indipendentemente dal grado di parentela o dal rapporto di
coniugio che intercorre con il beneficiario del trasferimento dell'azienda o
del ramo di azienda.
Cio' posto si osserva che la donazione di azienda ai sensi
dell'articolo 58, comma 1, secondo periodo, del TUIR rappresenta una
fattispecie di trasferimento di azienda in regime di neutralita' fiscale,
purche', pero', i valori dei beni costituenti il complesso aziendale
dell'imprenditore individuale siano assunti dal donatario al costo
fiscalmente riconosciuto che gli stessi avevano in capo al donante.
La plusvalenza, che in assenza della disposizione in commento avrebbe
realizzato il donante, resta allo stato latente e concorrera' alla
formazione del reddito da parte del donatario all'atto della cessione
dell'azienda o dei singoli beni che la compongono.
In riferimento al secondo quesito, concernente la possibilita' di
ricorrere all'istituto della trasformazione di cui all'articolo 170 del TUIR
in ipotesi di regolarizzazione della societa' di fatto costituitasi tra i
figli dell'imprenditore in una della societa' tipiche regolate dal codice
civile, la scrivente e' del parere che tale disposizione trovi applicazione
nella fattispecie rappresentata.
Si ricorda, a tal fine, che l'articolo 170 del TUIR al comma 1 dispone
che "La trasformazione della societa' non costituisce realizzo ne'
distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento". Resta inteso che trovano
applicazione anche tutte le altre disposizioni dettate dall'articolo 170 del
TUIR.
Per quanto attiene, infine, l'applicazione dell'imposta sulle
successioni e donazioni al negozio descritto nell'istanza di interpello in
esame si fa presente che trova applicazione l'articolo 3, comma 4-ter, del
Testo Unico concernente l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato
con DLGS 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dall'articolo 1, comma 78,
lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (d'ora in poi TUS).
Il predetto articolo 3, comma 4-ter, del TUS, prevede l'esenzione
dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende,
di quote sociali e di azioni "...effettuati anche tramite i patti di
famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore
dei discendenti (...). In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi (...), il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni
mediante le quali e' acquisito o integrato il controllo ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio
si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio
dell'attivita' d'impresa o detengano il controllo per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo,
contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o
all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato
rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza
dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui
l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata".
Pertanto, nel caso di specie, i figli dell'istante, beneficiari della
donazione d'azienda, non sono tenuti a corrispondere l'imposta sulle
successioni e donazioni, a condizione che rendano apposita dichiarazione
nell'atto di donazione circa la loro volonta' di proseguire l'attivita' di
impresa e che, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
trasferimento, proseguano effettivamente l'esercizio d'impresa.
Il mancato rispetto di una delle predette condizioni comporta la
decadenza dall'agevolazione fruita, il pagamento dell'imposta nella misura
ordinaria nonche' della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora

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