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La prescrizione del diritto al rimborso decorre dall'annullamento della sanatoria
Pubblicata il 22/07/2009
(Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 23 aprile 2009, n. 9662)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente Aggiunto
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente di Sezione
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18910/2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TU. S.R.L.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 22/43/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 05/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso, in applicazione della Legge n. 47 del 1985, articolo 35, comma 11, per il dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo; in subordine per il dichiararsi la giurisdizione dell'A.G.O. e, in questo caso, nel merito, per l'estinzione del ricorso per avvenuta prescrizione del diritto al rimborso.
RILEVATO IN FATTO
La Tu. s.r.l. ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi a seguito della presentazione di una domanda di rimborso della somma versata a titolo di oblazione per beneficiare del condono edilizio ai sensi della Legge n. 724 del 1994, articolo 39.
In fatto, la societa' ha presentato istanza di condono il 1 marzo 1995, l'istanza e' stata accolta il 14 aprile 1997, poi, pero', la concessione edilizia rilasciata in sanatoria e' stata annullata con provvedimento del 17 dicembre 1999, comunicato il successivo 20 dicembre. La societa' ha presentato istanza di rimborso il 18 maggio 2000.
La commissione tributaria adita ha rigetto il ricorso della societa', sul rilievo che la domanda di rimborso risultava presentata ben oltre il termine di 36 mesi dalla presentazione della istanza di condono, previsto dalla Legge n. 47 del 1985, articolo 35, comma 12.
La commissione tributaria regionale, invece ha accolto l'appello del contribuente sul rilievo che il diritto al rimborso poteva esser fatto valere soltanto dopo la notifica del provvedimento di annullamento della concessione rilasciata in sanatoria e che la Legge n. 47 del 1985, articolo 35, comma 12, contiene una disposizione che deroga all'ordinaria prescrizione decennale, insuscettibile di interpretazione analogica, che si applica soltanto al condono di cui alla Legge n. 47 del 1985, e non anche a quello di cui alla Legge n. 724 del 1994.
Avverso questa decisione ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate con tre motivi.
La parte intimata non ha svolto attivita' difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Con i primi due motivi, la difesa dell'Agenzia ricorrente denuncia difetto di giurisdizione del giudice adito sostenendo che la controversia sarebbe di competenza del giudice amministrativo o di quello ordinario, ma non certo del giudice tributario.
Il motivo e' inammissibile essendo stato proposto per la prima volta in Cassazione. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che "l'interpretazione dell'articolo 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione e' rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (asse portante della nuova lettura della norma), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranita' statale, essendo essa un servizio reso alla collettivita' con effettivita' e tempestivita', per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione puo' essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 38 c.p.c., (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito puo' sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimita'; 4) il giudice puo' rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione puo' formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilita' della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito" (Cass. SS.UU. 24883/2008; coni. 26019/08, 25770/08, 27344/08, 27531/08).
Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione della Legge n. 47 del 1985, articolo 35, in quanto tale disposizione deve trovare applicazione anche in relazione alle istanze di condono disciplinate dalla Legge n. 724 del 1994, in forza del rinvio operato dall'articolo 39, comma 4, di quest'ultima.
Il motivo e' infondato. E' vero che la Legge n. 724 del 1994, articolo 39, comma 4, ha fatto salvi "i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalita' di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione", ma e' altrettanto vero che la Legge n. 47 del 1985, articolo 35, comma 17, disciplina una ipotesi diversa da quella in esame. Infatti, la norma invocata dall'Agenzia opera in presenza del silenzio - accoglimento dell'istanza di condono e del versamento di quanto dovuto. In tal caso infatti trascorsi trentasei mesi "si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso". Nel caso di specie il diritto al rimborso nasce da un provvedimento di annullamento della concessione in sanatoria e soltanto da questo momento puo' decorre il termine per richiedere il rimborso. E' pacifico che la societa' ha presentato l'istanza di rimborso il 18 maggio 2000 e che il provvedimento di annullamento della concessione in sanatoria e' del 17 dicembre 1999. Pertanto, la richiesta e' tempestiva anche se si dovesse ritenere estensibile alla fattispecie in esame il termine di prescrizione breve. Peraltro, aderendo alla tesi opposta si giungerebbe all'assurdo che il diritto al rimborso si sarebbe prescritto (il 1 marzo 1998, tre anni dalla presentazione dell'istanza di condono) prima ancora dell'annullamento della concessione (il 17 dicembre 1999) dalla quale trae origine il diritto.
Conseguentemente, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese sostenute soltanto dalla parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.