Casa:
Le somme che tarsnsitano sul conto di un professionista consentono si imputano direttamente a ricavi dell'attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo
Pubblicata il 22/06/2008
- Leggi la sentenza integrale -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente
Dott. CICALA Mario - Consigliere
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere
Dott. SCUFFI Massimo - Consigliere
Dott. DI IASI Camilla - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
MA. FR., TR. DO., elettivamente domiciliati in ROMA VIA SISTINA 149, presso lo studio dell'avvocato LORENZO CARAVELLA, rappresentati e difesi dall'avvocato CENTORE CIRO, giusta delega a margine;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 24/02 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 12/03/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/08 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito per il ricorrente l'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La C.T.P. di Caserta accoglieva il ricorso proposto dagli eredi di Tr.Pi. avverso avviso di accertamento emesso nei confronti del predetto ai fini Irpef e Ilor per l'anno 1991.
La C.T.R. Campania rigettava l'appello proposto dall'Ufficio delle Entrate di Caserta, rilevando che la sentenza impugnata era supportata da precisi riscontri normativi e giurisprudenziali.
Rilevavano altresi' i giudici d'appello che il decesso del contribuente appena iniziata la verifica (e percio' la mancanza della sua firma in calce al relativo verbale) avrebbero dovuto indurre l'Ufficio ad integrare gli accertamenti della Guardia di Finanza con elementi probatori idonei a confermare che le somme depositate presso gli istituti di credito provenivano esclusivamente dall'attivita' professionale del Tr., mentre l'Ufficio si era limitato e richiamare il verbale di accertamento, inidoneo a costituire esclusiva fonte di prova, posto che dall'esame dei conti correnti emergeva una perfetta corrispondenza tra la voce "dare" e la voce "avere", rendendo evidente che il Tr. aveva l'abitudine di far transitare sui suoi conti anche denaro non proprio e redditi terziari non identificati.
Secondo i giudici d'appello, occorreva considerare inoltre che, secondo gli eredi, alcune poste del conto erano riferibili all'attivita' politica espletata dal Dott. Tr. e per la quale egli doveva rendere conto al partito, ed inoltre che, essendo egli in comunione legale dei beni col coniuge, erano imputabili al Tr. solo la meta' delle somme rinvenute sui conti correnti, al netto delle operazioni concernenti l'interscambio di assegni a titolo gratuito e l'organizzazione del partito nel quale il defunto militava.
Concludevano i giudici d'appello rilevando che non risultava fornita la prova dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria.
Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate; resistono con controricorso Ma.Fr. e Tr.Do., la prima in proprio e nella qualita' di erede di Tr.Pi., il secondo solo nella qualita'.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, deducendo violazione dell'articolo 112 c.p.c., articoli 2697 c.c., nonche' Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 22 ss., articolo 41 ss., articolo 51 ss., articolo 81 ss., oltre che vizi di motivazione, i ricorrenti rilevano che la sentenza fonda su argomentazioni mai dedotte nel ricorso introduttivo ne' successivamente deducibili.
In particolare, nel suddetto ricorso introduttivo non risulterebbe alcun accenno ad attivita' extraprofessionali del Tr., tali da far presumere che le somme sui suoi conti potessero essere riferibili a terzi, ne' ad una riferibilita' per meta' dei conti in esame al coniuge in comunione di beni, argomento peraltro inadeguato, secondo i ricorrenti, perche' anche la moglie del Tr. era destinataria dell'avviso impugnato e quindi parte ricorrente in proprio, oltre che nella qualita' di erede.
Secondo i ricorrenti, inoltre, la sentenza impugnata ometterebbe di pronunciarsi sul motivo d'appello relativo alla sufficienza delle risultanze bancarie ad assumere il valore di presunzione,. immotivatamente affermando che il p.v.c. non poteva costituire esclusiva fonte di prova della maggiore pretesa tributaria e che il Tr. poteva essere ritenuto titolare delle somme di cui ai conti correnti in esame solo per meta' e solo al netto delle somme concernenti il partito e l'interscambio di assegni a titolo gratuito, senza che la parte avesse mai dimostrato quali e quante fossero tali somme, o che esse fossero di pertinenza altrui o che la stretta corrispondenza tra versamenti e prelievi fosse prova dell'alterita' delle somme.
Infine, secondo i ricorrenti, i giudici d'appello avrebbero erroneamente affermato che l'amministrazione doveva provare la provenienza esclusiva delle somme sui conti dall'attivita' professionale del contribuente, laddove, secondo la normativa vigente, sono imponibili tutti i redditi, di qualunque natura, anche diversi da quelli di lavoro (e inclusi perfino i proventi da attivita' illecite). Le censure esposte sono fondate.
E' innanzitutto da chiarire che, secondo la univoca giurisprudenza di questo giudice di legittimita', in tema di accertamento delle imposte sui redditi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 32 e 39 i dati raccolti dall'Ufficio in sede di accesso ai conti correnti bancari di un professionista consentono, in virtu' della presunzione legale contenuta nella detta normativa, di imputare gli elementi da essi risultanti direttamente a ricavi dell'attivita' di lavoro autonomo svolta dal medesimo, salva la possibilita' per il contribuente di provare che determinati accrediti non costituiscono proventi della detta attivita' (v. tra le altre cass. n. 4601 del 2002 cit.) e che pertanto, in relazione alla suddetta presunzione concernente gli elementi risultanti dagli accertamenti bancari, si determina una inversione dell'onere della prova, per cui, a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata, deve ritenersi che l'Amministrazione abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria e spetta al contribuente fornire adeguata e specifica prova contraria.
Secondo la giurisprudenza di legittimita', la suddetta prova contraria deve essere circostanziata e non puo' consistere nella mera affermazione che sul conto corrente confluivano anche somme di pertinenza di terzi, avendo in particolare questa Corte affermato (v. cass. n. 13819 del 2007) che, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32 "non e' sufficiente dimostrare genericamente di avere fatto affluire su un proprio conto corrente bancario, nell'esercizio della propria professione, somme affidategli da terzi in amministrazione, ma e' necessario che egli fornisca la prova analitica della inerenza alla sua attivita' di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto".
E' peraltro da aggiungere l'assoluta irrilevanza, ai fini dell'operativita' della presunzione de qua, del decesso del contribuente subito dopo l'inizio della verifica e della conseguente mancanza della sua firma in calce al relativo verbale, posto che, per giurisprudenza costante, la legittimita' della utilizzazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei movimenti dei conti correnti bancari non e' condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell'accertamento, atteso che l'articolo 32 prevede il contraddittorio come oggetto di una mera facolta' dell'amministrazione tributaria, non di un obbligo (v. cass. n. 4601 del 2002); che "l'utilizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari in disponibilita' del contribuente, a fine di accertamento, e' legittima anche in assenza di preventiva convocazione dell'interessato" (v. cass. n. 10964 del 2007); infine che, in tema di accertamento delle imposte sul reddito, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32 nella parte in cui prevede l'invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, non impone all'Ufficio l'obbligo di uno specifico e previo invito, ma gli attribuisce una mera facolta', della quale puo' avvalersi in piena discrezionalita', con la conseguenza che "il mancato esercizio di tale facolta' non puo' quindi determinare l'illegittimita' della verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti, ne' comporta la trasformazione della presunzione legale posta dalla norma in esame in presunzione semplice, con possibilita' per il giudice di valutarne liberamente la gravita', la precisione e la concordanza, e con il conseguente onere per il Fisco di fornire ulteriori elementi di riscontro" (v. cass. n. 14675 del 2006).
Tanto premesso, e' appena il caso di aggiungere che, comunque, nel ricorso introduttivo (esaminato da questo giudice in relazione alla deduzione di error in procedendo) neppure si accennava all'attivita' politica del Tr. (che avrebbe in ipotesi giustificato il transito di somme del partito sul suo conto) o ad altra attivita' genericamente comportante, secondo la sentenza impugnata, "interscambio di assegni a titolo gratuito" e si evidenziava non la comunione dei beni tra il Tr. ed il coniuge, bensi' la cointestazione del conto corrente in esame, circostanza considerata dall'Amministrazione, tanto che l'avviso impugnato risultava destinato anche a Ma.Fr., coniuge del Tr. e impugnante il suddetto avviso non solo quale erede del marito, ma anche in proprio. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata, deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice che provvedera' anche in ordine al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Campania.