Le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile ma solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione dei redditi

In tema di imposte sui redditi, in base al dettato dell’art. 6, comma secondo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile ma solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione dei redditi.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico - Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere

Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere

Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VA. Mi., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini 11, presso lo studio dell'avvocato SALVINI Livia, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente dall'avv. Paolo M. Tabellini, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 45/23/03 della Commissione tributaria di Milano, depositata il 7 ottobre 2003, R.G. 2330/02;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 settembre 2008 dal Consigliere Dott. Giacinto BISOGNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che si e' riportato alle conclusioni scritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Va.Mi. otteneva la condanna del suo datore di lavoro al risarcimento dei danni da demansionamento liquidati dal Pretore di Milano (con sentenza n. 3660 del 22 ottobre 1997) in somma pari a lire 101.385.309. La Ba. Na. de., datore di lavoro del Va., gli accreditava la somma detraendo le ritenute fiscali pari a lire 41.567.976 che versava all'Esattoria Imposte dirette di Roma.

Va.Mi. presentava quindi istanza di rimborso dell'IRPEF per lire 45.380.000 e impugnava il silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria; riteneva infatti che la somma di cui alla condanna emessa dal Pretore di Milano non era soggetta a imposizione fiscale ai fini IRPEF in quanto non rappresentava alcuna reintegrazione di reddito patrimoniale non percepito ma piuttosto il risarcimento del danno alla professionalita' e all'immagine derivato dal demansionamento.

Il ricorso del contribuente veniva respinto in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale (sentenza n. 87/10/01) e in appello dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano (sentenza n. 45/23/03) che interpretava le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 articolo 6 comma 2, e quelle del Decreto Legge n. 41 del 1995 nel senso dell'imponibilita' dell'indennita' percepita dal contribuente per essere in generale soggette "a tassazione le somme e i valori comunque percepiti anche a titolo risarcitorio a seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria relativa a questioni di lavoro".

Ricorre per cassazione Va.Mi. affidandosi di impugnazione.

Si difendono con controricorso il Ministero e l'Agenzia delle Entrate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 articolo 1 articolo 6, comma 2, articolo 48 e Decreto Legge n. 41 del 1995, articolo 32 (convertito in Legge n. 85 del 1995).

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5, la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente insiste nel sottolineare la natura di risarcimento non patrimoniale e non derivante dall'accertamento di una perdita reddituale del suo credito accertato in giudizio nei confronti del datore di lavoro e rivendica quindi il suo diritto al rimborso delle ritenute illegittimamente detratte dalla somma corrisposta dal datore di lavoro e non restituite dall'amministrazione finanziaria. Fa rilevare a tale proposito che nessuna diminuzione stipendiale si era verificata nel quadro dell'accertato demansionamento e afferma l'erroneita' dell'interpretazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e al Decreto Legge n. 41 del 1995 recepita dalla CTR milanese.

Il ricorso e' manifestamente fondato.

La giurisprudenza di legittimita' e' ferma nel ritenere che in tema di imposte sui redditi, in base al dettato del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 6, comma 2, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile ma solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (Cassazione civile sezione 5^ n. 9111 del 21 giugno 2002 e n. 11682 del 21 maggio 2007). Sicche' ad esempio non sono assoggettabili a tributo l'indennita' corrisposta dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energie psicofisiche spese dal lavoratore oltre l'orario massimo di lavoro da lui esigibile.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente diretto all'accertamento della non soggezione a tassazione IRPEF della somma percepita dalla Ba. Na. de., a seguito della sopracitata sentenza n. 3660/1997 del Pretore di Milano, e al conseguente diritto al rimborso delle ritenute fiscali effettuate dal datore di lavoro.

Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto in primo grado dal contribuente. Compensa le spese processuali dell'intero giudizio.

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