Non possono essere pignorate le tasse riscosse dal concessionario e non ancora versate alle Finanze

La regola generale dell'assoggettabilità ad esecuzione di tutti i beni del debitore subisce, per quanto attiene agli enti pubblici, una limitazione in dipendenza della natura dei beni ad essi appartenenti, essendo espropriabili solo i beni disponibili e non quelli di origine pubblicistica e destinati per legge ad uno specifico scopo pubblico; ne consegue che, per la realizzazione di crediti di terzi verso il Ministero delle Finanze, non possono essere pignorati, presso il concessionario del servizio di riscossione dei tributi, i corrispondenti crediti dell'ente pubblico, prima che le obbligazioni pubbliche del concessionario siano estinte, così esaurendosi il procedimento normativamente disciplinato.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 17 dicembre 2009, n. 26497



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. CALABRESE Donato - Consigliere

Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 10890/2005 proposto da:

MINISTERO DELLE FINANZE ora MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro p.t., AGENZIA PER LE ENTRATE in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli UFFICI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

- ricorrenti -

contro

FO. LU. , CO. LU. , elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'Avvocato BONARDI Carlo e CONTESSA ANTONIO con studio in 25121 BRESCIA, VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 9 giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro

ES. ES. TR. SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 491/2004 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, Sezione Prima Civile, emessa il 21/04/2004, depositata il 11/06/2004, R.G.N. 244/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/10/2009 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento dell'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero delle Finanze con ricorso del 18 novembre 2000 proponeva opposizione all'esecuzione presso terzi promossa da Fo. Lu. e Co.Lu. deducendo l'impignorabilita' del credito costituito dalle somme riscosse dalla s.p.a. Es. quale concessionario per l'esazione di imposte e tributi dovuti al Ministero delle Finanze. Costoro si costituivano deducendo che la C.T.P. aveva disposto a loro favore il rimborso dell'imposta ILOR versata in eccedenza, per lire 20.768.000, inutilmente richieste, e che la natura tributaria del credito pignorato non ostava alla sua pignorabilita'.

Il Tribunale di Brescia rigettava l'opposizione.

La Corte di appello di Brescia confermava la decisione di primo grado richiamando integralmente le considerazioni espresse da Cass. 14847/2000 ed escludendo la rilevanza della Legge n. 483 del 1993, articolo 4, comma 5, che sancisce la nullita' di tutti gli atti esecutivi aventi ad oggetto gli importi riversati sul conto esistente presso la Ba. d'. in cui devono confluire tutte le entrate erariali, perche' l' Es. non aveva ancora provveduto al riversamento delle somme riscosse.

Avverso questa sentenza ricorre il Ministero delle Finanze cui resistono Fo.Lu. e Po.Lu. . L' Es. s.p.a. non ha svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 828 cod. civ. e articolo 545 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Insufficiente e contraddittoria motivazione per travisamento dei fatti su punto decisivo della controversia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5".

Tutti i crediti della pubblica amministrazione, comunque provenienti da rapporto di diritto pubblico, sono impignorabili, come statuito dalle Sezioni Unite nel 1995 con la sentenza n. 5303. E poiche' e' di natura pubblicistica il rapporto che lega la P.A. al concessionario per la riscossione dei tributi, alternativo al versamento diretto, ed il credito - che non e' percio' una mera somma di danaro, tant'e' vero che l'esattore diviene debitore dell'intero ammontare iscritto a ruolo che deve versare alle casse dello Stato nel termine prestabilito - ha natura pubblica, e' impignorabile per salvaguardare l'interesse pubblico alla riscossione dei tributi.

Il motivo e' fondato.

1.1- Va preliminarmente riaffermato che la disciplina normativa che vincola la P.A. all'imposizione, all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, essendo strumentale alla sicura e tempestiva disponibilita' delle stesse per gestire, secondo la legge della contabilita' di Stato - Regio Decreto n. 2440 del 1923 - le spese necessarie per i fini istituzionali, e' di diritto pubblico. Ne consegue l'inderogabilita' delle disposizioni per l'esazione del debito tributario e delle modalita' per far affluire nella cassa dello Stato - al cui servizio sovrintende il Direttore Generale del Tesoro (articolo 23 Regio Decreto succitato)- i proventi ritenuti o riscossi versandoli o riversandoli negli uffici decentrati costituiti dalla Tesoreria provinciale, della cui gestione e' titolare la Ba. D'. It. (Regio Decreto n. 1067 del 1936, articolo 43, e success. mod., da ultimo legge 104/1991).

1.2- La disciplina del servizio di riscossione delle entrate tributarie ha mantenuto, pur nel succedersi dei provvedimenti, le inderogabili disposizioni per realizzare il credito della P.A. Ed infatti, attribuita la qualita' di agente della riscossione dei tributi - gia' conferita agli esattori, ricevitori provinciali e delegati governativi dal Testo Unico sui servizi di riscossione delle II.DD. (Decreto del Presidente della Repubblica n. 858 del 1963) - ai concessionari del servizio centralizzato di riscossione delle entrate tributarie (Legge n. 657 del 1986, articolo 1, comma 1, lettera f, articolo 4, che lo ha istituito), e di concessionari di pubbliche funzioni a seguito della dislocazione periferica di detto servizio - Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 2, in attuazione della Legge 28 settembre 1998, n. 337 - la legge ha ribadito l'obbligo di costoro di riversare, con modalita' e termini precettivi ed inderogabili, le somme riscosse alla competente sezione di Tesoreria Provinciale (rispettivamente Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, articoli 32, 72 e 73, nella formulazione introdotta dal Decreto Legislativo n. 237 del 1997, e Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 22), sanzionando amministrativamente la violazione di detti obblighi (Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, articolo 104, Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 47).

Pertanto, se da un lato dalla funzione ausiliaria del Fisco svolta dal concessionario del servizio di riscossione ne consegue la soggezione dell'attivita' dal medesimo svolta alla giurisdizione contabile (S.U. 2321/1993, 862/1999, 8409/2008), dall'altro dalla finalita' di garantire la piena e tempestiva disponibilita' allo Stato dei proventi tributari (Corte costituzionale n. 138/1981) deriva che la natura pubblica del credito permane nella fase in cui le somme riscosse sono detenute dal concessionario della gestione del servizio per conto del Ministero delle Finanze (Cass. 21222/2006), non potendosi ritenere che la natura del credito da cui scaturiscono muti a seconda dei sistemi di riscossione (tramite organi della P.A. e direttamente o tramite terzi, mediante ruolo o delega ad istituti di credito) prima del completamento dell'iter stabilito per ciascuno di essi. Percio' prima che le obbligazioni pubbliche del concessionario siano estinte, esaurendo il procedimento normativamente disciplinato, e' inapplicabile alla P.A. la regola generale dell'assoggettabilita' ad esecuzione di tutti i beni del debitore per soddisfare il creditore privato, il cui diritto e' tutelato, pur se su altri beni del patrimonio dello Stato, dinanzi al giudice ordinario o amministrativo (Cass. 10284/2009).

1.3 - Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata e quella di primo grado vanno annullate e poiche' non sono necessari altri accertamenti di fatto la causa puo' esser decisa nel merito dichiarando nullo il pignoramento - procedura esecutiva n. 1314/2000 - eseguito da Fo.Lu. e Co.Lu. sulle somme riscosse dall' Es. di (OMESSO) in esecuzione del servizio di riscossione tributi di cui e' concessionaria.

Si compensano le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa le sentenze di primo e secondo grado e, decidendo nel merito, dichiara nullo il pignoramento eseguito da Fo.Lu. e Po.Lu. - (procedura esecutiva n. 1314/2000) - sulle somme riscosse dall' Es. . Compensa le spese dell'intero giudizio.

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