Non sono soggette a tassazione le somme ricevute dal professionista che ha fatto una transazione con l’azienda per mettere fine a una causa nella quale chiedeva i danni all’immagine per essere stato mandato via anticipatamente

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla tassazione delle somme percepite dal contribuente in risarcimento del danno all'immagine e del danno biologico subiti a causa dell'interruzione anticipata del suo rapporto lavorativo, vale il principio secondo il quale le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, dal che discende che la questione relativa all'imponibilità delle somme riscosse dal lavoratore o professionista a titolo risarcitorio non può mai prescindere dall'accertamento in ordine alla natura del pregiudizio che l'importo ricevuto ha la funzione di indennizzare, dovendosi verificare se la dazione di tali somme trovi o meno la sua causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito, potendo soltanto in caso di risposta positiva, e sempre che non si tratti di danni da invalidità permanente o da morte, affermarsi la tassazione della relativa indennità.
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 13 maggio 2009, n. 10972)







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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. MERONE Antonio - Consigliere

Dott. PARMEGGIANI Carlo - Consigliere

Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FI. AN., FI. MA. GU., in proprio e in qualita' di procuratori della Si.ra RI. FU. tutti eredi di FI. CA., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI SAN BASILIO N. 72, presso lo studio dell'avvocato PINGUE FILIPPO, rappresentati e difesi dall'avvocato CORDEIRO GUERRA ROBERTO;

- ricorrenti -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FIRENZE (OMESSO) in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 2997/2004 della COMM. TRIB. CENTR. di ROMA, depositata il 29/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2009 dal Consigliere Dott. MARIO BERTUZZI;

udito per il ricorrente l'Avvocato CORDERO GUERRA, che ha chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO WLADIMIRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fi. Ca. propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Firenze avverso il silenzio rifiuto formatosi a seguito della sua istanza di rimborso della ritenuta di lire 173.977.000 effettuata a fini irpef sulla somma di lire 350.000.000 da lui ricevuta nel 1991 dalla s.p.a. Casa di cura (OMESSO), in esecuzione di una transazione che, nel definire il rapporto di collaborazione professionale esistente ira le parli, aveva liquidato in favore del professionista la somma predetta a titolo di risarcimento del danno derivante dalla anticipata risoluzione del rapporto. Sostenne in particolare il contribuente la non assoggettabilita' ad imposta della somma ricevuta a tale titolo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 articolo 6.

La Commissione di primo grado accolse il ricorso e la relativa decisione fu confermata dalla Commissione di secondo grado.

Interposto ulteriore gravame da parte del l'Ufficio, la Commissione tributaria centrale, con sentenza n. 2997 del 29.3.2004, riformo' la decisione impugnata e respinse il ricorso del contribuente, ritenendo che. in virtu' del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 6 le somme percepite, anche se in via transattiva, dai prestatore di lavoro in occasione della cessazione del rapporto a seguito di licenziamento, costituendo reddito da lavoro, dovessero essere sottoposte a tassazione.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 10.5.2005, ricorrono Fi. An. e Fi. Ma. Gu., in proprio ed in qualita' di procuratori di Ri. Fu., quali eredi di Fi. Ca..

Il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.

Le parti ricorrenti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Sotto un primo profilo, il ricorso censura la sentenza impugnata per avere confusamente ed inutilmente affermato la retroattivita', nel caso in esame, della normativa posta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nonostante che il presupposto di imposta si fosse verificato nel 1991, vale a dire successivamente all'entrata in vigore della legge; sotto altro profilo, denunzia un assoluto difetto di motivazione, per avere il giudice a quo omesso di esaminare ed argomentare sul punto decisivo della controversia rappresentato dalla natura e dalla funzione risarcitoria della somma percepita e sottoposta a tassazione, tenuto conto che l'articolo 6, Decreto del Presidente della Repubblica citato assoggetta ad imposta non tutte le somme riscosse dal contribuente a titolo di risarcimento dei danno, ma solo quelle che hanno la funzione di reintegrare la perdita di redditi (principio cd. sostitutivo). Ne consegue, ad avviso delle ricorrenti, che la Commissione centrale e' incorsa nel vizio denunziato in quanto, pur avendo la parte dedotto che la somma ricevuta andava ad integrare un danno emergente, il giudicante ha giustificalo la propria soluzione limitandosi ad affermare l'applicabilita' nel caso di specie della disposizione di legge citata, senza esaminare ed argomentare in ordine all'esistenza dei presupposti richiesti per la sua applicazione.

Il motivo e' in parte inammissibile, in parte infondato.

Inammissibile con riguardo alla censura che investe il passo della motivazione relativo alla applicabilita' retroattiva del Decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1986, considerato che - al di la' della palese mancanza di interesse della parte a sollevare la doglianza, dal momento che l'applicabilita', nel caso concreto, del testo di legge citato non e' mai stata comunque messa in discussione - le decisioni della Commissione tributaria centrale sono impugnabili mediante ricorso per cassazione soltanto ai sensi dell'articolo 111 Cost., che e' rimedio limitato ai vizi di violazione di legge, con la conseguenza che il vizio di motivazione e' in tale sede denunziabile soltanto nei casi in cui si deduca la mancanza assoluta di motivazione ovvero un vizio di contraddittorieta' della stessa cosi' grave da non consentire di individuare le effettive ragioni poste dal giudice a base della decisione impugnata (Cass. n. 26426 del 2008; Cass. n. 24985 del 2006).

Il richiamo al principio appena esposto porta invece a ritenere infondata la censura di difetto assoluto di motivazione sviluppata nella seconda parte del motivo. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge infatti agevolmente che la Commissione centrale ha giustificato la soluzione di rigetto dell'istanza di rimborso del contribuente sulla base della espressa considerazione che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 6 assoggetta ad imposta sui redditi "le somme percepite, anche se in via transattiva, dal prestatore di lavoro in occasione della cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento". La motivazione della sentenza impugnata evidenzia pertanto una chiara ratio decidendi. Ne' e' condivisibile l'assunto circa l'assoluta carenza di motivazione con riguardo alla questione secondo cui la tassabilita' resterebbe nel caso concreto condizionata, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 6 dall'accertamento circa la natura e la funzione sostitutive di redditi delle somme riscosse a titolo di risarcimento del danno, atteso che essa non investe direttamente l'obbligo di motivazione, ma. piu' propriamente, la correttezza dell'interpretazione della disposizione di legge richiamata. Per tale ragione la sentenza impugnata si sottrae al vizio denunziato.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 6 lamentando che, il giudice a quo abbia affermato con assolutezza la tassabilita' del ristoro del danno conseguente ad anticipata cessazione del rapporto di lavoro, senza considerare se il danno risarcito atteneva alla perdita di redditi ovvero al danno emergente, considerazione che, ove svolta, avrebbe portato la Commissione centrale ad escludere l'imponibilita', nel caso di specie. della somma riscossa dal contribuente, atteso che, alla luce del contenuto della transazione, essa andava a ristorare il danno all'immagine ed il danno biologico subiti dal professionista a causa del suo licenziamento anticipato.

Il motivo e' fondato.

L'affermazione portata dal giudice a quo a sostegno della propria conclusione di rigetto del ricorso del contribuente, secondo cui ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 6 "le somme percepite, anche se in via transattiva, dai prestatore di lavoro in occasione della cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, costituiscono reddito di lavoro dipendente e quindi, come tale, soggetto a tassazione" non puo' essere condivisa. Questa Corte ha invero piu' volte affermato, adottando un orientamento che qui va interamente confermato, che il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 6, comma 2, nella parte in cui dispone che "le indennita' conseguite...a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidita' permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli...perduti", comporta che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (Cass. n. 19356 del 2008; Cass. n. 12798 del 2002; Cass. n. 14241 del 2000; Cass. n. 9893 del 1997). L'applicazione in concreto della disposizione di legge citata comporta, quindi, che la questione relativa alla imponibilita' delle somme riscosse dal lavoratore a titolo risarcitorio non possa mai prescindere dall'accertamento in ordine alla natura del pregiudizio che l'importo ricevuto ha la funzione di indennizzare, dovendo in particolare il giudicante verificare se la dazione di tali somme trovi o meno la sua causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito, potendo soltanto in caso di risposta positiva - e sempre che non si tratti di danni da invalidita' permanente o da morte - affermarsi la tassazione della relativa indennita'.

L'applicazione di tali principi porta a ravvisare nel caso di specie il denunziato vizio di violazione di legge, per avere il giudice a quo, muovendo da una errata interpretazione dell'articolo 6, Decreto del Presidente della Repubblica citato, ritenuto che le indennita' che il lavoratore, in questo caso autonomo, riceve, anche in via transattiva, a causa della anticipata cessazione del rapporto di lavoro costituiscono senz'altro reddito imponibile, omettendo completamente di svolgere il necessario accertamento sulla natura e l'unzione dell'indennita' percepita.

Il secondo motivo di ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassala con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, che si atterra', nel decidere, al principio di diritto sopra enunciato e provvedere anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, che provvedere anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

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