Notificazioni cartelle esattoriali. Agenzie private concessionarie


Con sentenza del 21 settembre 2006, n. 20440 la Corte di cassazione ha stabilito che, in materia di notificazione di cartella esattoriale per violazione del codice della strada, quando l'amministrazione alla quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione si avvalga del servizio postale per la notificazione degli estremi della violazione, ? tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta come dettato dalla L. n. 890/1982; dal complesso di tale minuziosa disciplina si deve con certezza desumere che i relativi adempimenti non possono formare oggetto della concessione a privati come prevista per taluni servizi postali dall'art. 29 del D.P.R. n. 156/1973 (c.d. codice postale) e dagli artt. da 121 a 148 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 655/1982. Ne consegue che la notificazione degli estremi della violazione affidata (dall'ufficio cui appartiene l'agente accertatore) all'agenzia privata concessionaria a norma dell'art. 29 codice postale ed eseguita dai dipendenti della stessa agenzia ("suoi fattorini", cos? definiti dall'art. 131 del regolamento) si deve considerare giuridicamente inesistente e, come a omessa notificazione, ad essa consegue l'effetto della estinzione della obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 14 L. n. 689/1981.

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