Se la contabilità non è reperibile l'accertamento è induttivo

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili, ivi compreso il requisito dell'inerenza, incombe al contribuente che invoca la deducibilità. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 16 aprile 2008, n. 9918)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando - Presidente

Dott. CICALA Mario - Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE FINANZE ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;

- ricorrenti -

contro

CA. UM., residente a (OMESSO), rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso, dagli Avv.ti CRASTOLLA Fernando e Antonino Desi, elettivamente domiciliato nello studio del primo, in Roma, Via della Giuliana, 63;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 170/05/2001 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna - Sezione n. 05, in data 19/06/2001, depositata il 22/11/2001;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/01/2008 dal Cons. Dott. Antonino Di Blasi;

Uditi, per i ricorrenti, l'Avv. Diego Giordano, dell'Avvocatura Generale dello Stato, nonche', per il controricorrente, l'Avv. Antonino Desi;

Udito, altresi', il Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente impugnava in sede giurisdizionale l'avviso dell'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Piacenza con il quale veniva accertata la plusvalenza, derivante dal trasferimento di beni nel quinquennio dall'acquisto.

L'adita C.T.P. di Piacenza accoglieva il ricorso, con decisione che veniva confermata dalla C.T.R., giusta pronuncia in epigrafe.

In particolare, la Commissione Regionale riteneva di dover confermare l'illegittimita' dell'accertamento, gia' dichiarato dai Giudici di primo grado, nella considerazione dell'insussistenza dell'accertata plusvalenza, stante il fatto che l'eventuale plusvalenza non poteva essere determinata, come avvenuto, con riferimento ai valori della vendita della quota sociale della El. srl alla Ra. di. So. spa, bensi' a quello dei beni conferiti nella El. srl, ed, altresi', avuto riguardo al fatto che il contribuente aveva conferito alla srl El. non gia' dei terreni, bensi' una azienda agricola, e che, quindi, poiche' la plusvalenza era stata accertata "su beni non omogenei", non poteva trovare applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 articolo 81.

Con ricorso notificato il 07 gennaio 2003, affidato a due mezzi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno chiesto la cassazione dell'impugnata sentenza.

L'intimato, con controricorso notificato il 12 febbraio 2003, illustrato con successiva memoria 11.01.2008, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, rileva il Collegio che l'impugnazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e' a ritenersi inammissibile, in quanto non e' stato parte nel giudizio di appello - che e' stato promosso solo dall'Agenzia delle Entrate di Piacenza - ed il ricorso risulta notificato il 7.01.2003, quindi, dopo la data dell'1 gennaio 2001, a decorrere dalla quale l'Agenzia delle Entrate e' subentrata all'Amministrazione delle Finanze nei rapporti giuridici gia' facenti capo a quest'ultima.

Con il primo motivo, la sentenza viene censurata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche' per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Si deduce che il Giudice di secondo grado, avrebbe omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo, prospettato dall'Ufficio con l'appello, con il quale era stato denunziato il vizio di ultrapetizione, in cui era incorso il giudice di primo grado, per avere disposto l'annullamento dell'atto impositivo sulla base di un motivo mai dedotto in giudizio dal contribuente.

Il mezzo non puo' trovare ingresso, ostandovi il pacifico e condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo cui "L'omessa pronuncia avverso specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integrando una violazione dell'articolo 112 c.p.c., costituisce una violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'articolo 360 c.p.c., n. 4, e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ne' tanto meno come vizio della motivazione". (Cass. n. 9159/2002, n. 27387/2005, n. 12475/2004, n. 1170/2004).

Con il secondo mezzo, si deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 81 ed articolo 812 cod. civ., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Si evidenzia l'erroneo operato della Commissione di appello per avere ritenuto che, nel caso, non sussistessero i presupposti per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 articolo 81.

Trattasi di censura inammissibile ed infondata.

I Giudici di appello, sono pervenuti alle rassegnate conclusioni, dopo avere rilevato che la plusvalenza accertata era riferita alla vendita, effettuata dal Ca. alla Ra. di. So. spa, della quota posseduta nella srl El., nella quale ultima, con precedente rogito, aveva conferito, fra l'altro, l'azienda agricola Co. Ve. e. Bo. di. So..

Posta tale realta' fattuale, i medesimi Giudici hanno escluso che potesse trovare applicazione l'articolo 81 citato, considerando che, se del caso, l'esistenza della plusvalenza avrebbe dovuto essere accertata, avendo riguardo all'originario acquisto a titolo personale ed al precedente atto di conferimento dell'azienda agricola nella El. srl, e non gia' nella successiva vendita di quota societaria alla Ra. di. So. spa, e rilevando, peraltro, che il Ca. aveva conferito nella El. srl, non gia' dei terreni, bensi' una azienda; agricola e che, quindi, la plusvalenza risultava essere stata accertata, avendo riguardo a beni non omogenei.

Ritiene il Collegio che il mezzo debba essere dichiarato inammissibile, sia perche' non vengono censurate entrambe le ragioni che sorreggono la decisione, sia pure perche' formulato in violazione del principio di autosufficienza.

Sotto il primo aspetto, si rileva che il mezzo non investe la prima ratio decidendi, per la quale l'eventuale plusvalenza, rispetto all'originario acquisto a titolo personale, operato dal Ca., avrebbe dovuto essere accertata con riferimento al successivo atto di conferimento nella El. srl, e non mai con riferimento alla vendita delle quote, possedute dal Ca. nella El. srl, alla spa Ra. di. So..

Il motivo, infatti, non affronta la problematica, limitandosi ad offrire una ricostruzione della realta' fattuale, diversa da quella effettuata dalla sentenza impugnata, senza, pero' fornire alcun concreto elemento di riscontro.

I ricorrenti, in vero, deducono in questa sede, cosi' ignorando la contrastante realta' fattuale accertata, affermata e stigmatizzata dai giudici di merito, che l'Ufficio avrebbe determinato la plusvalenza tassabile attraverso il confronto tra il valore dei beni acquistati dal Ca., personalmente, con l'originario rogito (del 23.12.1987) ed il valore del terreno dal Ca. conferito nella El. srl, giusto atto dell'8.06.1988).

Il mezzo, cosi' formulato, si pone, anzitutto, in evidente contrasto con il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui l'impugnazione di una decisione di merito che si fonda su distinte rationes decidendi, autonome l'una dall'altra, e ciascuna sufficiente, da sola, a sorreggerla, e' meritevole di ingresso solo se risulta articolata in uno spettro di censure che investano utilmente tutti gli ordini di ragioni esposte nella sentenza, atteso che la eventuale fondatezza del motivo dedotto con riferimento a una sola parte delle ragioni della decisione non puo' portare alla riforma della sentenza, che rimane ferma sulla base dell'argomento non censurato (Cass. n. 3965/2002; n. 4424/2001; n. 14740/2005).

Rileva, poi, il Collegio, che le doglianze in esame, avuto riguardo alle rationes decidendi dell'impugnata sentenza, appaiono, oltretutto, genericamente formulate, in violazione del principio di autosufficienza (Cass. n. 6225/2005, n. 5148/2003).

Infatti, il ricorrente per cassazione "deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo" (Cass. n. 15672/05; 19756/05, n. 20454/2005, SS.UU. 1513/1998) e, quindi, deve indicare specificamente le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, nonche' i vizi logici e giuridici della motivazione (Cass. n. 11462/2004, n. 2090/2004, n. 1170/2004, n. 842/2002).

Nel caso, il mezzo non risulta formulato in coerenza ai richiamati principi, sia perche' non vengono indicati i concreti elementi (atti, provvedimenti, relativa produzione in giudizio, oggetto dei diversi trasferimenti "immobili, azienda, quote sociali, altri beni" tenore delle disposizioni), che ove presi in considerazione avrebbero potuto indurre a decisione di segno opposto, sia pure perche' le censure prospettate non investono, con la necessaria specificita', le ragioni della sentenza impugnata.

Rileva, infine, il Collegio che il motivo appare, oltretutto, formulato in violazione del consolidato orientamento secondo cui in tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a sostegno delle rispettive pretese, i vizi deducibili con il ricorso per Cassazione non possono consistere nella circostanza che la determinazione o la valutazione delle prove siano state eseguite dal giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche' a norma dell'articolo 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale - e come tale insindacabile - del giudice di merito apprezzare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti con l'unico limite di supportare con adeguata e congrua motivazione l'esito del procedimento accertativo e valutativo seguito (Cass. n. 11462/04, n. 2090/04, n. 12446/2006).

Conclusivamente, il ricorso, del quale pur si colgono profili di infondatezza per le ragioni rappresentate dai giudici di merito, che si condividono, va rigettato per inammissibilita' dei motivi.

Le spese seguono la soccombenza, vanno liquidate in complessivi euro 2.600,00, di cui euro 2.500,00 per onorario ed euro 100,00 per spese vive, oltre accessori di legge e poste a carico dei ricorrenti, in solido.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del contribuente, delle spese processuali, in ragione di complessivi euro 2.600,00, oltre accessori di legge.

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