Un possibile indice per il professionista per il pagamento dell'Irap è, tra le altre cose, l'esistenza di un'organizzazione strutturata per la quale, il professionista stesso, ai fini Irpef e iva , abbia dedotto costi superiori a quanto indispensabil

L'esistenza dì un'autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione ai fini IRAP dei soggetti esercenti arti o professioni (esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse), non deve essere inteso in senso soggettivo, ma oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui, sicché non ha alcun rilievo l'impiego dell'intelligenza e della cultura posseduta dal professionista stesso. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 23 gennaio 2008, n. 1414)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente

Dott. MERONE Antonio - Consigliere

Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro p.t., e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avv. Gen. dello Stato, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

Il signor Mi. An. , elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Cesi n. 21, presso l'Avv. Cantelli Antonio, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale del Lazio n. 20/29/2005 depositata il 11 maggio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/12/2007 dal Relatore Cons. Dott. GENOVESE Francesco Antonio;

Udito l'avv. Cantelli;

Udito il Dott. Iannelli Domenico per l'Ufficio del PG;

Lette le conclusioni scritte del PM.

RILEVATO IN FATTO

Che a seguito del silenzio rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso, il contribuente, avv. Mi. An. , ha adito la C.T.P. di Roma per ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso dell'imposta Irap per l'anno 1998;

che il ricorrente ha anche eccepito profili di legittimita' costituzionale, correlati all'assenza dei presupposti dell'imposizione, previsti dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 2, con particolare riguardo all'esercizio di una attivita' autonomamente organizzata;

che la C.T.P. ha accolto il ricorso;

che l'Ufficio ha proposto appello, eccependo che l'attivita' lavorativa era stata espletata con l'ausilio della autonoma organizzazione prevista dalla norma impositiva, ma la C.T.R. l'ha respinto e condannato l'Ufficio al pagamento delle spese;

che, secondo i Giudici del riesame, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001, nel caso controverso, sarebbero mancati gli elementi relativi al capitale ed al lavoro altrui, considerati rappresentativi o costitutivi del presupposto impositivo dell'IRAP, ossia della "organizzazione autonoma";

che avverso tale pronuncia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

che il contribuente resiste, con controricorso;

che con l'unico motivo del ricorso (con il quale lamentano la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articoli 2 e 3), i ricorrenti deducono che la Commissione regionale avrebbe errato nell'interpretazione della sentenza della Corte costituzionale;

che sarebbe errato, innanzitutto, considerare non applicabile il tributo nel caso in cui l'attivita' professionale venga svolta in assenza di una organizzazione di capitali o di lavoro altrui;

che il fatto che l'attivita' professionale si sia estrinsecata in una prestazione d'opera intellettuale personale, senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori e con l'impiego di pochi ed essenziali beni strumentali, non escluderebbe l'esistenza dell'autonoma organizzazione che, al contrario, consisterebbe nell'impiego dell'intelligenza e della cultura posseduta dal professionista, in modo prevalente rispetto al lavoro manuale sbrigato dallo stesso, sfociante in una obbligazione di mezzi e non di risultato;

che, rispetto a tale doglianza, il PG ha chiesto che la Corte, ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., respinga il ricorso per essere manifestamente infondato; che tale conclusione deve essere condivisa con riguardo al ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Infatti che, preliminarmente, il ricorso del Ministero delle Finanze e' inammissibile perche' nel giudizio di secondo grado era parte l'Agenzia delle Entrate (con un suo ufficio periferico); che, quanto al ricorso dell'Agenzia, esso e' manifestamente infondato, perche', infatti, questa Corte, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata, fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, ha gia' affermato il principio (contenuto nella sentenza 3673 del 2007 ed in altre successive) che l'esistenza di una autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 49, comma 1, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse, non deve essere intesa in senso soggettivo, ma oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui;

che tale organizzazione e' riscontrabile ogni qualvolta il professionista si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantita' o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attivita', costituendo indice di tale eccedenza, fra l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell'Irpef o dell'Iva, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell'imposta, indebitamente versata, l'onere di provare l'assenza delle predette condizioni;

che, pertanto, un tale accertamento deve essere compiuto con riferimento ai singoli anni d'imposta controversi (nella specie, il solo anno 1998), in ordine ai quali e' stato chiesto il rimborso dell'Irap, atteso che il possesso di tale autonoma organizzazione, com'e' facile immaginare, puo' variare nel tempo essendo libero il professionista di svolgere la propria opera attraverso l'ausilio di essa oppure svolgerla personalmente e senza l'aiuto di una particolare organizzazione;

che il Giudice di merito, con valutazione in fatto incensurabile in questa sede, perche' immune da vizi motivazionali, logici e giuridici, ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo;

che il ragionamento da esso compiuto, neppure censurato

dalla ricorrente Agenzia, e' adeguato al principio di diritto sopra enunciato;

che la motivazione della sentenza, peraltro va corretta nella parte in cui postula la non assoggettabilita' a imposizione Irap delle attivita' professionali, in quanto svolte intuitu personae;

che tale affermazione, non conforme ai principi di diritto sopra richiamati, va in questa sede emendata, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., senza che sia necessario modificare il dispositivo della decisione, che e' conforma a diritto;

che la posteriorita' dell'enunciazione del principio di diritto sopra riportato, rispetto alla proposizione del ricorso da parte dell'agenzia, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero delle Finanze, rigetta quello proposto dall'Agenzia delle Entrate e compensa, fra le parti, le spese di questa fase del giudizio.

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