Ai fini della tutela prevista dall'art. 1120, secondo comma, cod. civ. in materia di divieto di innovazioni è sufficiente che il decoro architettonico del fabbricato sia stato alterato in modo visibile e significativo

Ai fini della tutela prevista dall'art. 1120, secondo comma, cod. civ. in materia di divieto di innovazioni sulle parti comuni dell'edificio condominiale, non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dall'innovazione abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale decoro sia stato già gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull'immobile, ma è sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato sul punto l'impugnata sentenza che aveva ritenuto dimostrata la violazione del decoro architettonico in un caso in cui la trasformazione in veranda dell'unico balcone esistente al piano ammezzato aveva spezzato il ritmo proprio della facciata ottocentesca del fabbricato, che nei vari piani possedeva un preciso disegno di ripetizione dei balconi e di alternanza di pieni e vuoti, non potendosi trascurare, a tal fine, anche la rilevanza delle caratteristiche costruttive della veranda e il suo colore bianco brillante, contrastante con le superfici più opache dei circostanti edifici).
(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 19 giugno 2009, n. 14455)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente

Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso n. 24570/04 r.g. proposto il 17 novembre 2004 da:

PA. Ca. , CA. Vi. , PA. An. , ST. Ro. , ST. Ca. , FA. Fr. e s.n.c. Da. Ci. a. Sa. Br. di. Ca. Pa. e C. - in persona del legale rappresentante - rappresentati e difesi in virtu' di procura speciale a margine del ricorso dall'avv. DI LAURO Massimo del foro di Napoli, unitamente al quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via S. Maria Maggiore, n. 112, presso l'avv. DI LAURO Aldo;

- ricorrenti -

contro

MA. Pa. - rappresentato e difeso in virtu' di procura speciale in calce al controricorso dall'avv. CIANNELLA Sergio del foro di Napoli, unitamente al quale e' elettivamente domiciliato in Roma, alla via Fiume delle Perle, n. 11, presso l'avv. DE ANGELIS Rossella;

controricorrente

e

MA. La. - rappresentata e difesa in virtu' di procura a margine del controricorso dall'avv. ALONGI Vittorio del foro di Napoli, unitamente al quale e' elettivamente domiciliata in Roma, al Piazzale Don G. Minzoni, n. 9, presso l'avv. MARTUCCELLI Carlo;

- controricorrente -

nonche'

MA. Vi. - rappresentato e difeso in virtu' di procura a margine del controricorso dall'avv. ALONGI Vittorio del foro di Napoli, unitamente al quale e' elettivamente domiciliato in Roma, al Piazzale Don G. Minzioni, n. 9, presso l'avv. MARTUCCELLI Carlo;

controricorrente

e

GA. Mi. , MA. Fi. , M. L. - elettivamente domiciliate in Napoli, alla via Fedro, n. 4, presso gli avv.ti Vittorio, Patrizia, Claudia e ALONGI Flaviana;

- intimate -

nonche'

MA. Ma. - residente in (OMESSO); MA. El. - residente in (OMESSO);

MA. St. - residente in (OMESSO);

M. S. - residente in (OMESSO);

M. V. - residente in (OMESSO);

C. M. - residente in (OMESSO);

- intimati -

e

sul ricorso n. 953/05 r.g. proposto il 28 dicembre 2004 da:

MA. La. - rappresentata e difesa in virtu' di procura a margine del controricorso dall'avv. ALONI Vittorio del foro di Napoli, unitamente al quale e' elettivamente domiciliata in Roma, al Piazzale Don G. Minzoni, n. 9, presso l'avv. MARTUCCELLI Carlo;

- controricorrente ricorrente incidentale -

contro

PA. Ca. , CA. Vi. , Pa. An. , ST. Ro. , ST. Ca. , FA. Fr. e s.n.c. Da. Ci. a. Sa. Br. di. Ca. pa. e C. - elettivamente domiciliati in Roma, alla via S. Maria Maggiore, n, 112, presso l'avv. DI LAURO Aldo;

- intimati -

e

MA. Pa. - elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Toledo, n. 424, presso gli avv. Giuliana e CANNELLA Barbara;

M. V. - domiciliata in (OMESSO);

- intimati -

nonche'

MA. Vi. , GA. Mi. , MA. Fi. , M. L. , MA. Ma. , MA. El. , MA. St. , M. S. , M. V. , C. M. ;

- intimati -

e

sul ricorso n. 954/05 r.g. proposto il 28 dicembre 2004 da:

MA. Vi. - rappresentato e difeso in virtu' di procura a margine del controricorso dall'avv. ALONGI Vittorio del foro di Napoli, unitamente al quale e' elettivamente domiciliato in Roma, al Piazzale Don G. Minzoni, n. 9, presso l'avv. MARTUCCELLI Carlo;

- controricorrente ricorrente incidentale -

contro

PA. Ca. , CA. Vi. , PA. An. , ST. Ro. , ST. Ca. , Fa. Fr. e s.n.c. Da. Ci. a. Sa. Br. di. Ca. pa. e C. - elettivamente domiciliati con il difensore avv. DI LAURO Massimo in Roma, alla via S. Maria Maggiore, n. 112, presso l'avv. DI LAURO Aldo;

- intimati -

e

MA. Pa. - elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Toledo, n. 424, presso gli avv. Giuliana e CANNELLA Barbara;

- intimato -

nonche'

MA. Vi. , GA. Mi. , MA. Fi. , M. L. , MA. Ma. , MA. El. , MA. St. , M. S. , M. V. , C. M. ;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli 2404 del 15 luglio 2004 - notificata il 19 ottobre 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell' 1 aprile 2009 dal Consigliere Dott. ODDO Massimo;

uditi gl'avv. Massimo di Lauro per i ricorrenti principali, l'avv. ALONGI Vittorio per i ricorrenti incidentali e l'avv. CIANNELLA Sergio per il controricorrente MA. Pa. ;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e dei ricorsi incidentali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 28 maggio 1990, Ma.Gi. , in proprio e quale amministratore dei beni in comunione dei germani Ma. Br. , Ma. Vi. , Ma. La. e Ma.Ma. , premesso che unitamente ai fratelli era comproprietario nell'edificio in (OMESSO), di vari cespiti sovrastanti un piano ammezzato, diviso in due distinte unita' immobiliare, che affacciava con quattro finestre sulla via pubblica, e che da qualche settimana era stata realizzata una veranda per tutta la lunghezza delle finestre in alterazione del decoro architettonico del fabbricato ed in violazione delle distanze dalle vedute del piano sovrastante, convenne Pa. Ca. ed Pa.An. , Ca. Vi. , St. Ca. e St.Ro. e FA. Fr. , comproprietari di una delle unita' immobiliari del piano ammezzato, e C.M. , proprietaria dell'altra, davanti al Tribunale di Napoli e domando' la declaratoria dell'illegittimita' dell'opera realizzata e la condanna dei convenuti in solido al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno.

Si costituirono in giudizio i convenuti, deducendo, la C. M. , di avere alienato il proprio immobile con rogito del (OMESSO) alla s.n.c. " Da. Ci. a. S. Br. de. Fr. Nu. e. Vi. Pa. ", ed i PA. , gli ST. , la CA. e la FA. , nonche' la societa' Da. Ci. a. S. Br. di. Ca. Pa. & C., successivamente chiamata in causa, l'infondatezza delle pretese del Ma. .

Con sentenza del 23 giugno 1999, il Tribunale rigetto' le domande dell'attore e la decisione, gravata da Ma.Gi. , in proprio e nella qualita', da Ma.La. e da Ga.Mi. , Ma. Fi. e M.L. , le ultime tre quali eredi di Ma. Br. , il 15 luglio 2004 venne riformata, previa riassunzione del giudizio nei confronti di M.V. e Ma. Pa. , Ma. El. , Ma. St. e M.S. , eredi del deceduto Ma.Gi. , dalla Corte di appello di Napoli, che:

- dichiaro' l'illegittimita' della costruzione della veranda e della limitazione della veduta dai piani sovrastanti che ne era seguita e condanno' i Pa. , la Ca. , gli St. , la Fa. e la societa' Da. Ci. a. S. Br. , nonche' Ma. Vi. , Ma. Ma. , Ma. El. , Ma. St. e M.S. , all'abbattimento della veranda ed al ripristino dello stato dei luoghi, rappresentato da una balconata unica, sovrastata da una copertura in lamiera delle stesse dimensioni della superficie calpestabile;

rigetto' la domanda degli appellanti di risarcimento del danno;

- condanno' i Pa. , la Ca. , gli St. , la Fe. e la societa' Da. Ci. a. S. Br. , nonche' Ma. Vi. , Ma. Ma. , Ma. El. , Ma. St. e M.S. , al pagamento dei due terzi delle spese dell'intero giudizio in favore dell'appellante Ma.Pa. , quale erede di Ma.Gi. , e di quelle del solo secondo grado in favore delle appellanti Ma. La. , Ga.Mi. e Ma. La. , Ma. Fi. e M. L. .

Osservo' il giudice di secondo grado che:

- da piu' di venti anni i vari balconi esistenti al primo piano (rectius: ammezzato) erano stati collegati tra loro mediante la costruzione di un'unica balconata, accessibile indifferentemente da uno qualsiasi dei vani - balcone, sovrastata da una copertura fuoriuscente rispetto al filo dei balconi dei piani superiori e sostenuta da cinque pilastrini che poggiavano sulla sottostante ringhiera della balconata;

- la trasformazione della balconata in una veranda, realizzata con strutture in alluminio e lastre trasparenti di lexan e caratterizzata da un colore bianco brillante, risaltante nettamente sulle superfici piu' opache degli intonaci dei fabbricati circostanti, aveva spezzato il ritmo e stravolto il decoro architettonico della facciata ottocentesca del fabbricato, eretto nel (OMESSO) come convento della adiacente chiesa di (OMESSO);

- la rilevanza del danno estetico al fabbricato ne rendeva implicito il danno economico ed aveva reso legittimo l'esercizio dell'azione ex articolo 1120 c.c.;

- il leggerissimo incremento dello sporto di copertura della veranda aveva violato le distanze imposte dall'articolo 907 c.c., essendone derivata una ulteriore la limitazione della veduta dagli appartamenti soprastanti;

- era fondata l'eccezione dei convenuti di usucapione del diritto a mantenere l'unica balconata con soprastante copertura in lamiera, essendo rappresentata l'opera anche in un dipinto del 1956 e non essendo intervenuti nel ventennio atti utili all'interruzione del possesso;

- gli appellanti non avevano provato di avere subito un concreto danno in conseguenza della realizzazione della veranda e della limitazione della veduta dei loro immobili.

Pa. Ca. ed Pa.An. , Ca.Vi. , St. Ro. e St.Ca. , Fe.Fr. e la societa' Da Ciro a Santa Brigida sono ricorsi con quattro motivi per la cassazione della sentenza; gli intimati Ma. Pa. , Ma. La. e Ma.Vi. hanno resistito con controricorso, proponendo, gli ultimi due contestuali ricorsi incidentali; non hanno resistito gli altri intimati.

Ma. La. e Ma.Vi. hanno presentato al Presidente della seconda sezione civile della Corte, assegnataria dei ricorsi, istanza di rimessione della causa alle Sezioni Unite ed i ricorrenti principali e Ma.La. hanno depositato memorie, nonche' i primi anche documenti ex articolo 372 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

A norma dell'articolo 335 c.p.c., va disposta la riunione dei ricorsi proposti in via principale ed incidentale avverso la medesima sentenza. Segue la declaratoria d'inammissibilita' della richiesta al Presidente della sezione di rimessione della causa alle Sezioni Unite, poiche' il potere di disporla su istanza di parte compete, ai sensi dell'articolo 376 c.p.c., al Primo Presidente ed alla rimessione d'ufficio da parte di questo collegio osta la mancata specificazione delle questioni delle quali e' asserita la complessita' e novita'.

Egualmente inammissibili vanno dichiarati, non essendo stati notificati e non potendone la notifica essere disposta in applicazione dell'articolo 332 c.p.c., dopo il decorso dei termini previsti negli articoli 325 e 327 c.p.c., i ricorsi incidentali proposti da Ma.La. nei confronti di Ma. Vi. , Ma. Fi. , M. L. , Ma. Ma. , Ma. El. , Ma. St. e M.S. , di Ga.Mi. e di C. M. e da Ma.Vi. nei confronti di Ma. La. , Ma. Fi. , M. L. , Ma. Ma. , Ma. El. , Ma. St. e M.S. , di Ga.Mi. , di M. V. e di C.M. .

Infondate sono le eccezioni di entrambi i ricorrenti incidentali concernenti:

- l'acquiescenza della societa' Da. Ci. a. Sa. Br. di. Ca. Pa. e C. alla sentenza di appello, essendo stata la procura a marsine dei ricorso per cassazione rilasciata dalla diversa s.n.c. Ri. Ci. S. Br. ;

- l'inammissibilita' del ricorso della medesima societa', perche' nella procura non e' indicato nome della persona che l'ha conferita.

La procura speciale a margine od in calce ad un atto processuale, infatti, deve essere apprezzata con riferimento all'atto sul quale e' apposta ed interpretata in relazione al suo contesto secondo i generali criteri ermeneutici desumibili dagli articoli 1367 c.c. e segg. e con il rispetto delle regole dettate dagli articoli 156 c.p.c. e segg..

Nel caso, in cui l'intestazione di una impugnazione od il suo testo rechino la corretta ed in equivoca specificazione della parte che l'abbia proposta, nessuna nullita', ne' tanto meno inesistenza, dell'atto puo' conseguentemente derivare da una incompleta od imprecisa indicazione della medesima nella procura contestualmente conferita al difensore, salvo che da questa derivi una incertezza assoluta sul soggetto che l'abbia rilasciata o sulla identificabilita' di esso con la parte impugnante.

Inoltre, questa Corte ha gia' avuto modo di sottolineare l'idoneita' della natura pubblica del registro delle imprese e l'opponibilita' ai terzi dei fatti in esso registrati a colmare la mancanza dell'indicazione del nome del titolare della specifica funzione o carica spesa al fine del conferimento di una procura in rappresentanza della societa', sempre che la relativa notizia sia iscritta nel registro medesimo (Cass. civ., sez. un., sent. 7 marzo 2005, n. 4810).

Ne consegue, quanto alla prima eccezione, che non puo' ritenersi passata in giudicato la sentenza di secondo grado nei confronti della societa' ricorrente " Da. Ci. a. Sa. Br. di. Ca. Pa. e C." in ragione del solo conferimento dello jus postulandi al suo difensore a margine del ricorso, correttamente intestato, con la piu' commerciale, ma non equivoca, denominazione " Ri. Ci. S. Br. ", e, quanto alla seconda, che l'inammissibilita' del riscorso e' esclusa dal deposito della certificazione camerale, attestante che all'epoca del conferimento della procura il sottoscrittore Pa. Ca. rivestiva la qualita' di amministratore della medesima societa'.

Con il primo motivo, il ricorso principale denuncia la nullita' della sentenza impugnata, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per violazione degli articoli 99 e 100 c.p.c., avendo condannato Ma. Vi. , Ma. Ma. , Ma. El. , Ma. St. e M. S. all'abbattimento della veranda ed al ripristino dello stato dei luoghi, nonche' alla rifusione delle spese processuali in favore di Ga.Mi. e di Ma. Pa. , Ma. La. , Ma. Fi. e M.L. , benche' l'appellante Ma.Gi. non avesse formulato nei loro confronti la relativa domanda.

Il motivo e' inammissibile.

L'interesse necessario ad agire in giudizio si identifica in sede di impugnazione nell'utilita' che dall'accoglimento delle censure puo' derivare alla parte che le propone e l'esistenza di esso e' conseguentemente condizionato ad una soccombenza della medesima sui punti censurati, anche solo parziale, nel precedente grado del processo.

Il principio non trova deroga relativamente al vizio di extrapetizione, che e' deducibile soltanto dalla parte in danno del quale si sia manifestato e, anche senza considerare l'evidente riconducibilita' di quello lamentato alla categoria dell'errore materiale, non anche da quella che dalla pronuncia non risulti, o comunque non dimostri, di avere ricevuto un qualsiasi pregiudizio.

Con il secondo motivo, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn 3 e 4, per violazione e falsa applicazione degli articoli 102 e 354 c.p.c., non avendo partecipato al giudizio i condomini del fabbricato menzionati nel verbale di assemblea condominiale del (OMESSO), prodotte in primo grado dalla societa', benche' litisconsorti necessari nella controversia concernente l'usucapione da parte dei convenuti del "diritto a tenere la balconata predetta con la sovrastante copertura in lamiera".

Il motivo e' infondato.

La sentenza ha espressamente evidenziato la proposizione della questioni di usucapione da parte dei convenuti in via di eccezione e, in coerenza con tale rilievo, ha accertato l'avvenuto acquisto del diritto da essi vantato in funzione e nei limiti del rigetto della domanda di riduzione in pristino proposta nei loro confronti.

Poiche', al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di piu' soggetti al giudizio istaurato nei confronti di uno di essi, non sussiste un litisconsorzio necessario rispetto ad un accertamento che, in quanto meramente incidentale, e' di per se' privo degli effetti del giudicato, nessun potere - dovere incombeva sul giudice di controllare d'ufficio il rispetto del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del fabbricato, sui quali avrebbe inciso l'asserito diritto soltanto in caso di pronuncia in via principale (cfr.: Cass. civ. sez. 3, sent. 3 novembre 2008, n. 26422; Cass. civ., sez. 2, sent. 26 luglio 2006, n. 1727).

Con il terzo motivo, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1102 c.c, ed illogicita' della motivazione, non avendo verificato se: a) l'innovazione insita nella anteriore trasformazione degli esistenti balconi in un'unica balconata, sovrastata da una tettoia in ferro zincato, e nel rivestimento dell'intero piano ammezzato con mattonelle di un colore diverso da quello, che caratterizzava il fabbricato nei piani superiori, avesse gia' inciso sulla composizione unitaria e sull'euritmia della facciata, che di per se' era priva di pregio architettonico, oltre che di quello storico impropriamente richiamato nella decisione; b) la veranda fosse idonea a cagionare al fabbricato un pregiudizio estetico suscettibile di apprezzabile valutazione economica, essendo la relativa motivazione apodittica e la circostanza contraddetta dal rigetto della domanda risarcitoria degli attori: "non essendo in concreto dimostrato un nocumento economico".

Il motivo e' infondato.

Quanto alla prima doglianza, giacche' ai fini della tutela prevista dall'articolo 1120 c.c., non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dalla innovazione, abbia un particolare pregio artistico (cfr.: Cass. civ., sez. 2, sent. 14 febbraio 2005, n. 27551), ne' rileva che detto decoro sia stato gia' gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull'immobile (cfr.: Cass. civ., sez. 2, sent. 17 ottobre 2007, n. 21835), ma e' sufficiente che vengano alterate in modo visibile e significativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identita' (cfr.: Cass. civ., sez. 2, sent. 30 agosto 2004, n. 17398; Cass. civ., sez. 2, sent. 19 gennai 2005, n. 1076).

A tali principi, condivisibili e piu' volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimita', si e' conformata la decisione impugnata, la quale ha sottolineato come la trasformazione dell'unico balcone esistente al piano ammezzato in un unico elemento orizzontale aveva spezzato il ritmo proprio della facciata ottocentesca del fabbricato, che nei vari piani possedeva un preciso disegno di ripetizione dei balconi e di alternanza di pieni e vuoti, e come allo stravolgimento del decoro architettonico della facciata concorrevano sia le caratteristiche costruttive della veranda e sia il suo colore bianco brillante, contrastante con le superfici piu' opache dei circostanti edifici.

Rientra, invece, ad un apprezzamento di fatto del giudice non sindacabile, in quanto adeguatamente e logicamente motivato con il richiamo alla visione delle foto allegate all'elaborato del c.t.u. ed alle particolari considerazioni da questo espresse sul punto, la valutazione dell'idoneita' dell'opera ad alterare significativamente il decoro architettonico, bene inteso come estetica del fabbricato, e dell'erroneita' della contraria affermazione del giudice di primo grado, secondo cui la realizzazione della veranda, configurandosi come una sorta di completamento di una struttura gia' esistente, non aveva apportato alla facciata un sensibile mutamento.

Quanto alla seconda, poiche' anche il giudizio espresso sulla particolare rilevanza del danno estetico, sul quale non incidono significativamente le considerazioni della sentenza relative all'interesse storico del fabbricato, attiene ad un apprezzamento, le cui argomentazioni si sottraggono a censura, e la desumibilita' di un pregiudizio economico dalla gravita di quello estetico senza necessita' di una specifica indagine e' conforme ad un principio consolidatosi in sede di legittimita' (cfr.: Cass. civ., sez. 2, sent. 15 aprile 2002, n. 5417; Cass. civ., sez. 2, sent. 7 febbraio 1998, n. 1297). Ne', essendo il pregiudizio da riferire all'intero fabbricato, il suo riconoscimento e' contraddetto dal rigetto della domanda risarcitoria degli attori in ragione della mancata dimostrazione in concreto di un danno ulteriore rispetto a quello risarcibile in forma specifica mediante la demolizione della veranda.

Con il quarto motivo, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione dell'articolo 905 c.c., e articoli 61 e 115 c.p.c., avendo attribuito ad un leggerissimo incremento della copertura del balcone una ulteriore limitazione della veduta dei piani sovrastanti, benche' il c.t.u. avesse ammesso che la "veduta era rimasta la stessa".

Il motivo e' inammissibile.

La condanna all'abbattimento della veranda ed al ripristino dello stato dei luoghi, trova relativamente alla copertura del balcone una duplice ratio nella violazione dell'articolo 1120 c.c., ed in quella dell'articolo 905 c.c..

L'autonomia di ciascuna delle violazioni a giustificare la riduzione del leggerissimo incremento apportato allo sporto della copertura dell'originaria balconata esclude l'interesse alla doglianza relativa alla seconda una volta accertata con l'esame del terzo motivo di ricorso l'infondatezza di quella rivolta alla prima.

Il ricorso incidentale di Ma.La. censura la sentenza impugnata, con il motivo sub A), per omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, non avendo delibato l'eccezione di acquiescenza degli appellati al gravame proposto da Ma. Gi. , il cui fondamento aveva trovato conferma nell'omessa menzione di esso nella loro comparsa conclusionale.

Il motivo e' inammissibile.

L'omessa pronuncia su una domanda od una eccezione costituisce un vizio del procedimento che va denunciato, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, come violazione dell'articolo 112 c.p.c., e non, come in specie, sotto il profilo dell'omessa motivazione.

In ogni caso, avendo Ma.La. proposto autonomo appello avverso la decisione di primo grado, nessun obbligo di pronunciarsi sulla sua eccezione di acquiescenza dei convenuti alla sola impugnazione di Ma.Gi. , sebbene da lui proposta anche nella qualita' di amministrazione dei beni della comunione, gravava sul giudice di secondo grado, in quanto la pronuncia, stante la scindibilita' delle cause dal lato attivo, non poteva incidere sul rapporto processuale da lei autonomamente e direttamente instaurato con gli appellati.

Con il motivo sub B), per violazione dell'articolo 112 c.p.c., e contraddittorieta' della decisione, avendo escluso la legittimazione attiva di M.V. , benche' fosse rimasta contumace e non avesse formulato la relativa eccezione.

Il motivo e' inammissibile.

Non sussiste ne' la legittimazione e ne' l'interesse della ricorrente a far valere un vizio di extrapetizione rispetto ad una pronuncia su un rapporto al quale e' rimasta estranea e dalla quale non ha subito, o dedotto di avere subito, alcun apprezzabile pregiudizio.

I ricorsi incidentali di Ma.La. e di Ma.Vi. censurano rispettivamente, con i motivi sub C) e sub A), la decisione impugnata per violazione dell'articolo 91 c.p.c., avendo liquidato le spese del giudizio in favore dell'appellante Ma.Pa. , quale erede di Ma.Gi. , benche' quest'ultimo avesse agito in giudizio anche nella qualita' di amministratore della comunione dei germani Ma. Br. , Ma. Vi. , Ma. La. e Ma. Ma. .

I motivi sono fondati.

Ma.Gi. aveva notificato l'atto di citazione e quello di appello, in proprio e nella qualita' di amministratore dei beni della comunione dei fratelli ed in tale sua qualita' aveva agito nel giudizio sino al suo decesso, dichiarato all'udienza del 23 novembre 2000. Ne consegue che, non potendo l'erede subentrare nel potere di rappresentanza conferito al suo dante causa, le spese maturate in favore del rappresentante della comunione sino alla sua morte, fatti salvi gli effetti del concorrente appello autonomamente proposto da Ma.La. e di Ga.Mi. e Ma. Fi. e M. L. , quali eredi di Ma.Br. , andavano liquidate in favore dei partecipanti ad essa. Con i motivi rispettivamente sub D) e sub B), in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo la decisione ritenuto in base alle sole risultanze della c.t.u., ampiamente confutate dagli appellanti, e di presunzioni non ammesse in tema di diritti immobiliari, che prima della costruzione della veranda vi fosse una balconata che senza soluzione di continuita' interessava da oltre un ventennio tutti i vani occupati dalla societa' al piano ammezzato e che non andassero conseguentemente ripristinate le preesistenti finestre, nonostante la sentenza penale emessa nel giudizio a carico dei Pa. e di St. Ca. avesse accertato che i lavori di costruzione della veranda erano iniziati l'1 febbraio 1990 e l'abbattimento della precedente balconata per la realizzazione della veranda avesse avuto efficacia interruttiva del termine per l'usucapione.

Il motivo e' in parte inammissibile ed in altra infondato.

E' inammissibile laddove non riporta le ampie confutazioni che sarebbero state rivolte nel giudizio di merito all'elaborato del c.t.u. per contestarne le risultanze sul punto controverso.

E' infondato, nella parte in cui nega che del possesso possa essere fornita la prova in forza della presunzione che la sentenza ha correttamente ricollegato al disposto dell'articolo 1142 c.c., dopo avere evidenziato il potere di fatto esercitato dai convenuti quanto meno nell'anno 1956, epoca il cui la balconata continua era stata ritratta in un dipinto, e nel momento della sua sostituzione con la veranda, ed attinge l'apprezzamento, adeguatamente e logicamente motivato, della maturazione tra il 1956 ed il 1990, epoca della costruzione della veranda, del termine ventennale di usucapione del diritto a mantenere l'opera e la sovrastante copertura, non essendo intervenuti nel frattempo atti interruttivi del possesso.

Con i motivi rispettivamente sub E) e sub C), per violazione dell'articolo 1120 c.c., e contraddittorieta' della decisione, avendo da un lato ritenuto implicito nella rilevanza del danno estetico il danno economico dell'edificio e, dall'altro, rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli appellanti, affermando apoditticamente che "gli appartamenti soprastanti il primo piano sono risultati di fatto non abitati" e senza tenere conto che la richiesta di risarcimento dei danni era stata formulata con riserva di richiederne il risarcimento in separato giudizio.

Il motivo e' infondato.

La sentenza impugnata ha rigettato la domanda di risarcimento degli attori in base alla duplice considerazione che non avevano dimostrato di avere subito nessun concreto nocumento economico e che nessun pregiudizio era loro derivato dall'ulteriore limitazione apportata alla dalla veranda loro veduta, non essendo abitati gli appartamenti sovrastanti il piano ammezzato.

Nessuna contraddittorieta' e' ravvisabile tra la prima considerazione ed il riconoscimento di un danno economico derivato al fabbricato da quello estetico, non avendo la pronuncia disconosciuto la risarcibilita' del danno conseguito alla costruzione della veranda, ma ritenuto neo e sufficiente a ristorarlo il risarcimento in forma specifica mediante condanna dei convenuti e della chiamata in causa al ripristino dello stato dei luoghi.

La seconda considerazione, che investe, invece, la prova di un ulteriore danno risarcibile per equivalente, resiste alle censure formulate, giacche' l'affermazione dei ricorrenti che la richiesta di risarcimento dei danni era stata formulata "con la riserva di chiedere, a parte, anche in separato giudizio, il loro risarcimento", non assolve per la mancanza di riscontri testuali l'onere di autosufficienza dei motivi e non essendo contestato il rilievo della sentenza che nessuna prova di tale danno era stata da loro fornita.

Il ricorso incidentale di Ma.La. censura, infine, la sentenza con il motivo sub F), per violazione dell'articolo 91 c.p.c., del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, e della Legge 13 giugno 1942, n. 794, articolo 24, avendo immotivatamente falcidiato la parcella delle spese depositata in grado di appello, violando i minimi degli onorari previsti dalla tariffa professionale vigente e liquidando le spese in misura inferiore a quelle riconosciute all'altro appellante.

Il motivo e' inammissibile.

Costituisce consolidato principio che, in tema di controllo della legittimita' della pronuncia di condanna alle spese del giudizio, e' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilita' della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, giacche' l'onere di specificita' imposto dall'articolo 366 c.p.c., n. 4, impone che nel motivo sia indicati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonche' le singole spese asseritamente non riconosciute (cfr.: Cass. civ., sez. 3, sent. 26 giugno 2007, n. 14744; Cass. civ., sez. 1, sent. 3 novembre 2005, n. 21325).

A tanto non ha soddisfatto il ricorso essendosi limitato ad indicare la misura complessiva degli onorari elencati nella parcella, i cui minimi assume violati, ed a dolersi genericamente della diversita' del criterio di liquidazione adottato nei confronti di un altro appellante.

All'inammissibilita' od infondatezza dei motivi di tutti i ricorsi, salvo che dei motivi sub C) e sub A) dei ricorsi incidentali, rispettivamente, di Ma. La. e Ma.Vi. , seguono il rigetto del ricorso principale e la cassazione della sentenza di secondo grado limitatamente ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita', ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi.

Dichiara inammissibili i ricorsi incidentali proposti da Ma. La. nei confronti di Ma. Vi. , Ma. Fi. , M. L. , Ma. Ma. , Ma. El. , Ma. St. e M. S. , di Ga.Mi. e di C.M. e da Ma. Vi. nei confronti di Ma. La. , Ma. Fi. , Ma. Lu. , Ma. Ma. , Ma. El. , Ma. St. e M. S. , di Ga.Mi. , di M.V. e di C. M. .

Rigetta il ricorso principale ed accoglie il motivo sub C) del ricorso incidentale proposto da Ma.La. e quello sub A) del ricorso incidentale proposto da Ma.Vi. , rigettando nel resto i ricorsi incidentali.

Rinvia la causa, anche per le spese del giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

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