Ai sensi dell'art. 1669 c.c. sono tutti (progettista, direttore dei lavori e costruttore) responsabili per i difetti di costruzione del condominio

Ai sensi dell'art. 1669 c.c. sono tutti responsabili per i difetti di costruzione del condominio. La norma de qua presuppone un genere di responsabilità nella quale incorre certamente l’appaltatore che ha materialmente edificato il fabbricato, ma anche tutti quei soggetti che, a vario titolo, hanno concorso alla realizzazione dell’opera, in particolare, il progettista e il direttore dei lavori che hanno concorso alla determinazione dell’evento dannoso. Ciò in quanto la natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal committente o dall’appaltatore – da valutare alla stregua della diligentia quam in concreto in relazione alla competenza professionale dallo stesso esigibile – per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall’esecuzione di essi, è di natura extracontrattuale e perciò può concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a produrlo.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 3 maggio 2016, n. 8700



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore - Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso 16868-2011 proposto da:

RESIDENCE (OMISSIS), (OMISSIS), IN PERSONA DELL'AMM.RE P.T., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

- controricorrente -

nonche' da:

(OMISSIS) SAS, (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 413/2010 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l'Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell'Avv. (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta alle difese in atti;

udito l'Avv. (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell'Avv. (OMISSIS) difensore della controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta alle difese in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, e per il rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 Con atto 1.2.1995 il Condominio RESIDENCE (OMISSIS) convenne davanti al Tribunale di Mantova l'impresa costruttrice-venditrice (OMISSIS) sas per ottenere il risarcimento dei danni provocati da infiltrazioni d'acqua e umidita' in varie parti degli edifici.

L'impresa convenuta, costituitasi nel giudizio, contesto' la pretesa rilevando che i danni, ove sussistenti, erano ascrivibili alla esclusiva responsabilita' del progettista-direttore dei lavori ing. (OMISSIS) e chiese pertanto di chiamarlo in causa perche' fosse tenuto al risarcimento in sua vece.

Il (OMISSIS), chiamato in causa, nego' a sua volta ogni responsabilita' e il Tribunale adito, dopo aver disposto una consulenza tecnica, con sentenza del 3.1.2006 condanno' in solido l'impresa e il (OMISSIS) al risarcimento dei danni in favore del Condominio nella misura di Euro 80.110,26, ritenendoli solidalmente responsabili.

2 La decisione, impugnata dai soccombenti, venne integralmente riformata dalla Corte d'Appello di Brescia, che, previa riunione delle impugnazioni, con sentenza depositata il 6.5.2010 rigetto' tutte le domande osservando - per quanto ancora interessa - che il diritto al risarcimento danni nei confronti dell'impresa si era prescritto e che l'assenza di responsabilita' (di natura extracontrattuale) del progettista/direttore dei lavori nominato dall'impresa poteva ritenersi sufficientemente accertata in giudizio sulla scorta delle espletate consulenze e della presenza in loco dell'appaltatore tramite un responsabile di cantiere.

3 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Condominio RESIDENCE (OMISSIS) sulla base di due motivi a cui resiste la (OMISSIS) sas con controricorso contenente ricorso incidentale.

L'ing. (OMISSIS) resiste con separati controricorsi al ricorso principale del Condominio e a quello incidentale proposto dalla (OMISSIS) sas.

Il ricorrente e la societa' hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo il Condominio ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli articoli 115 c.p.c. e ss. e articolo 118 disp. att. c.p.c. e articolo 111 Cost. dolendosi dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Impresa.

Premessa una ricostruzione delle regole sulla decadenza e sulla prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti dell'appaltatore per i vizi di cui all'articolo 1669 c.c. il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello, se avesse correttamente applicato le regole sull'interruzione della prescrizione di cui all'articolo 2943 c.c., avrebbe dovuto rigettare l'eccezione perche' agli atti vi erano validi atti interruttivi rappresentati da tre raccomandate, rispettivamente del 26.2.1993, 16.6.1993 e 9.6.1994.

Il motivo e' fondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, anche a sezioni unite - ed oggi ribadito - la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita' non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi' la sola facolta' di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilita' e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita' dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi', liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta' della medesima, puo' legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382).

Ebbene, nel caso di specie, dalla sentenza impugnata emerge un evidente ed insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione.

Ed infatti, pur condividendosi l'affermazione circa la proponibilita' in appello dell'eccezione di prescrizione ai sensi dell'articolo 345 c.p.c.nella precedente versione (trattandosi di causa di vecchio rito), appare illogico il successivo ragionamento: mentre a pagina 8 la Corte d'Appello da' atto di una lettera del 26.2.2003 (con cui il Condominio denunziava le infiltrazioni all'impresa) e di una successiva raccomandata del 16.6.2003 (con cui il Condominio ribadiva le doglianze gia' esposte circa i lamentati difetti costruttivi "e costituiva in mora l'Impresa perche' provvedesse agli opportuni interventi"), poi, inspiegabilmente a pag. 9 afferma che "l'unico atto potenzialmente interruttivo sarebbe individuabile nella raccomandata 9.6.1994 dell'avv. (OMISSIS), peraltro intervenuta gia' decorso l'anno dalla denunzia dei vizi, come visto risalente alla raccomandata 9.2.2003 e quindi a prescrizione gia' maturata", dimenticando, cosi', di prendere in esame la raccomandata 19.6.2003, di cui in precedenza aveva invece riconosciuto l'esistenza.

La frattura nel percorso logico-argomentativo e' evidente ed assai rilevante ai fini della decisione perche' la seconda raccomandata del 16.6.1993 (prima menzionata e poi inspiegabilmente ignorata), contenendo costituzione in mora e quindi valevole certamente come atto interruttivo, avrebbe comportato, ai sensi dell'articolo 2945 c.c., comma 1, comma 1, l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione (annuale, ex articolo 1669 c.c., comma 2), termine che sarebbe stato ancora in corso al 9.6.1994, data della terza raccomandata, che faceva nuovamente decorrere l'inizio del termine annuale, con gli inevitabili riflessi alla data di promovimento del giudizio risarcitorio (31.1.1995).

Inoltre, il ragionamento della Corte d'Appello si rivela anche giuridicamente errato laddove addebita al Condominio di non avere versato in atti "alcun elemento da cui potere desumere l'intervento di qualche fattore che abbia, in qualche modo, interrotto, la prescrizione...": con tale rilievo la Corte territoriale mostra chiaramente di ignorare il principio generale, affermato anche dalle sezioni unite, secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (v. tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 15661 del 27/07/2005 Rv. 583491; Sez. L, Sentenza n. 16542 del 14/07/2010 Rv. 614525; Sez. 3, Sentenza n. 18602 del 05/08/2013 Rv. 627483; Sez. 3, Sentenza n. 13335 del 30/06/2015 Rv. 635919 non massimata).

Ebbene, nel caso di specie, proprio dagli atti emergevano gli atti interruttivi rappresentati, come si e' visto, dalle raccomandate 26.2.1993, 16.6.1993 e 26.2.1993, tutte menzionate dalla Corte d'Appello, ma poi, come si e' visto, illogicamente valutate.

1.2. Con il secondo motivo, riguardante l'esclusione di responsabilita' del direttore di lavori (che non aveva eccepito la prescrizione), ilCondominio lamenta ancora vizio di motivazione e in subordine violazione dell'articolo 1669 c.c.. Richiamati i principi di diritto che disciplinano la responsabilita' del direttore dei lavori, rileva che dagli accertamenti compiuti dal consulente tecnico erano emersi difetti (mancanza di manto impermeabilizzante sul solaio di copertura, cattiva esecuzione dei pozzetti esterni, intonaco non realizzato con stabilitura di calce aerea, unicita' dello strato di tinteggiatura, porosita' del calcestruzzo utilizzato per la trave di fondazione, rigonfiamenti dell'intonaco) che non avrebbero potuto sfuggire al direttore dei lavori e che pertanto ne avrebbero giustificato la affermazione di responsabilita' per i danni conseguenti. Ritiene di avere assolto l'onere probatorio a lui spettante (dimostrazione della qualifica rivestita dal (OMISSIS), tipologia e gravita' dei difetti tramite CTU e collegamento tra i difetti e il comportamento del direttore lavori/progettista).

Anche questo motivo e' fondato per quanto di ragione.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, configurando l'articolo 1669 c.c. una sorta di responsabilita' extracontrattuale, analoga a quella aquiliana, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore - costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche tutti quei soggetti, che prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano comunque contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (v., tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 17874 del 23/07/2013 Rv. 627344;, Cass. nn. 19868/09, 3406/06, 13158/02, 4900/93).

Ebbene, nel caso di specie, (in cui e' pacifica l'avvenuta estensione della originaria domanda del Condominio anche nei confronti dell'ingegnere nella duplice veste di progettista e direttore dei lavori), la Corte territoriale ha affermato che "a seguito delle espletate CTU.....nessuno dei difetti effettivamente riscontrati sugli immobili era riconducibile a vizi di progettazione o comunque riferibili al progettista/direttore dei lavori....e quindi la prova dell'assenza di responsabilita' del (OMISSIS) era da ritenersi sufficientemente accertata in giudizio, si da potersi ritenere superata la ritenuta presunzione di corresponsabilita'". (v. pag. 12 sentenza impugnata).

Un simile passaggio argomentativo appare logicamente coerente e giuridicamente corretto ai fini dell'esclusione della responsabilita' del tecnico in veste di progettista (perche' frutto di apprezzamento in fatto sulla scorta di accertamenti peritali).

Non altrettanto puo' dirsi, pero', con riferimento alla figura del direttore dei lavori.

E' stato affermato in giurisprudenza che la natura della responsabilita' del direttore dei lavori nominato dal committente o dell'appaltatore - da valutare alla stregua della diligentia quam in concreto in relazione alla competenza professionale dallo stesso esigibile - per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall'esecuzione di essi, e' di natura extracontrattuale e percio' puo' concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a produrlo. In relazione poi al direttore dei lavori dell'appaltatore egli risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte (v. Sez. 3, Sentenza n. 15789 del 22/10/2003 Rv. 567581; Sez. 2, Sentenza n. 11359 del 29/08/2000 Rv. 539873).

Per quanto attiene in particolare al direttore dei lavori dell'appaltatore (ed e' il caso che qui interessa) e'' stato altresi' precisato che egli risponde del fatto dannoso verificatosi sia se non si e' accorto del pericolo, percepibile in base alle norme di perizia e capacita' tecnica esigibili nel caso concreto, che sarebbe potuto derivare dall'esecuzione delle opere, sia se ha omesso di impartire le opportune direttive al riguardo nonche' di controllarne l'ottemperanza, al contempo manifestando il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi ed astenendosi dal continuare la propria opera di direttore se non venissero adottate le cautele disposte (v. Sentenza n. 15789/2003 cit. in motivazione).

Si rivela pertanto erronea in diritto l'affermazione della Corte d'Appello laddove (pagg. 13 e 14) ritiene una minore incisivita' della attivita' di controllo del direttore dei lavori sull'andamento degli stessi sol perche' vi erano ditte subappaltatrici e, soprattutto laddove sulla base dell'esistenza dell'appaltatore e di un responsabile di cantiere, tale (OMISSIS) (di cui neppure ha verificato le specifiche mansioni o il titolo professionale), - ha di fatto spogliato il direttore di lavori di ogni responsabilita' nella verifica della corretta esecuzione dell'opera ("era da ritenersi del tutto sostituito dallo stesso imprenditore che eseguiva o faceva eseguire, su sua esclusiva iniziativa, i lavori").

Il salto logico e' evidente e si somma all'errore di diritto sopra evidenziato.

2.1-2.2. Resta a questo punto da esaminare il ricorso incidentale dell'impresa che si articola in quattro motivi. Col primo di essi si denunzia violazione dell'articolo 1669 c.c., L. n. 47 del 1985, articolo 6, articoli 2229 e 2232 c.c., L. n. 143 del 1949, articolo 19. Criticando l'esclusione di responsabilita' dell'ingegnere anche come direttore dei lavori, l'impresa osserva invece che gli oneri e i compiti in tale veste assunti non possono ridurlo ad una figura assimilabile a quella del lavoratore subordinato perche' contrasta i modo insuperabile con le competenze e responsabilita' del professionista: di conseguenza non si applica alla figura del direttore dei lavori quella giurisprudenza in tema di appalto che prevede la figura del "nudus minister" e la conseguente esclusione di responsabilita' dell'appaltatore. Richiama la giurisprudenza sui compiti e responsabilita' del direttore dei lavori.

Col secondo motivo di ricorso incidentale l'impresa deduce vizi di motivazione, sulla ritenuta esclusione di responsabilita' dell'ing. (OMISSIS): l'illogicita' dell'argomentazione che esclude la responsabilita' del direttore di lavori per la mera presenza di un direttore di cantiere sta nel fatto che una tale presenza non esonera affatto il direttore dei lavori dai propri compiti, stante la differenza delle mansioni del responsabile di cantiere (organizzazione del lavoro delle manovalanze, dell'uso dei materiali, della speditezza delle lavorazioni), mansioni neppure esaminate dai giudici bresciani. Inoltre la Corte avrebbe di ufficio ravvisato una sostituzione del direttore dei lavori da parte del responsabile di cantiere senza che neppure la difesa dell'ingegnere l'avesse mai dedotto. Insomma, ad avviso della ricorrente incidentale, la Corte d'Appello, dalla semplice presenza di un responsabile di cantiere deduce, con un salto logico incolmabile, lo svuotamento della figura del direttore dei lavori e cio' nonostante abbia riconosciuto il riconoscimento dell'esecuzione di alcune opere da parte di imprese subappaltatrici.

Queste due censure entrambe collegate alla domanda proposta dall'impresa convenuta nei confronti dell'ing. (OMISSIS) e suscettibili di trattazione unitaria - sono fondate.

Il principio dell'esclusione di responsabilita' per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (cd. "nudus minister") si attaglia, ricorrendone determinate condizioni, alla figura dell'appaltatore, ma non a quella del direttore dei lavori il quale - come si e' visto - assume, per le sue peculiari capacita' tecniche, precisi doveri di vigilanza correlati alla particolare diligenza richiestagli: ragionare diversamente significa negare in radice la figura del direttore dei lavori.

Costituisce infatti obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformita' sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalita' dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica e pertanto egli non si sottrae a responsabilita' ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonche' di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente (Sez. 1, Sentenza n. 24859 del 2008 non massimata; Cass., n. 11359 del 2000; Cass., n. 15124 del 2001; Cass., n. 15255 del 2005; Cass., n. 10728 del 2008).

La Corte d'Appello, come si e' visto, nell'esame del secondo motivo di ricorso principale, non si e' attenuta a tale principio e pertanto anche sotto tale profilo la sentenza e' meritevole di censura.

2.3 Col terzo motivo di ricorso incidentale si deduce ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4, violazione degli articoli 112 e 194 c.p.c.rimproverandosi alla Corte d'Appello di avere escluso la responsabilita' dell'ingegner (OMISSIS) quale progettista. Si rileva che il rapporto tra l'impresa e il professionista e' di natura contrattuale per cui spettava a costui di dimostrare l'esatto adempimento. Si ritiene nulla la seconda consulenza (come eccepito sin dal giudizio di prime cure nella prima udienza successiva al deposito e poi a pag. 6 dell'atto di appello), per avere il CTU dato corso alle indagini necessarie a dare risposta ai quesiti integrativi posti dal Tribunale senza in alcun modo dare avviso ai consulenti di parte. Si ritiene inoltre che la redazione di un computo metrico dettagliato come quello allegato alla seconda relazione implicava necessariamente nuovi accertamenti di fatto e pertanto si ripropone la questione del mancato avviso, stante l'implicito rigetto da parte della Corte d'Appello. In definitiva, dalla nullita' della seconda consulenza discende, ad avviso della ricorrente incidentale, l'impossibilita' di porla a base dell'esclusione di responsabilita' del (OMISSIS).

La censura e' infondata.

Innanzitutto, deve ritenersi che la Corte d'Appello, richiamando il contenuto della consulenza tecnica per escludere la responsabilita' dell'ingegnere quale progettista (v. pag. 12), abbia implicitamente disatteso l'eccezione di nullita' della relazione integrativa, come del resto la stessa ricorrente incidentale ammette: pertanto non si e' in presenza di omessa pronuncia, ma al piu' di un vizio motivazionale che, pero', non risulta dedotto.

L'eccezione di nullita' della consulenza tecnica - qui riproposta - e' infondata.

Il riesame della documentazione e la nuova valutazione critica dei risultati degli accertamenti gia' compiuti dal consulente nel contraddittorio delle parti non possono essere ricondotti alla categoria delle operazioni peritali alle quali si fa riferimento nelle disposizioni degli articoli 90 e 91 disp. att. c.p.c.. Cio' esclude la necessita' della comunicazione, alle parti (tra le varie, v. Sez. 3, Sentenza n. 5762 del 17/03/2005 Rv. 581144 in motivazione sub 8.1; Sez. 2, Sentenza n. 15926 del 17/07/2007 Rv. 599345 non massimata).

La censura pertanto non coglie nel segno e in ogni caso si limita solo ad ipotizzare, richiamando il motivo di appello, che il CTU abbia proceduto a nuovi accertamenti in fatto (per avere proceduto ad un dettagliato computo metrico), ma non offre alcun concreto elemento per supportare tale affermazione, che resta pertanto una mera alternativa supposizione.

Per il resto, sull'esclusione della responsabilita' del progettista valgono le considerazioni esposte nella trattazione del secondo motivo di ricorso principale a cui - per evidenti ragioni di sintesi espositiva - si fa rinvio anche perche' il motivo in esame non contiene alcuna altra doglianza.

2.4 In conclusione, accolto il ricorso principale nonche' i primi due motivi di quello incidentale e respinto il terzo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia che riesaminera' la vicenda attenendosi ai principi esposti.

Resta cosi' logicamente assorbito l'esame del quarto motivo di ricorso incidentale proposto dalla societa' (OMISSIS), con cui si censura (sotto il profilo della violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.) la Corte d'Appello per averla condannata a rifondere le spese di lite all'ingegner (OMISSIS).

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso principale e i primi due motivi del ricorso incidentale; rigetta il terzo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia.

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