Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio si applica la disciplina di tutela del consumatore

Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale. Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 22 maggio 2015, n. 10679

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 22 maggio 2015, n. 10679



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 12594-2014 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. CERONI FRANCESCA, che ha chiesto l'inammissibilita' dell'istanza di regolamento di competenza in premessa indicata, con le determinazioni di legge;

avverso la sentenza n. 3449/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI del 25/02/2014, depositata il 05/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D'ASCOLA.

FATTO E DIRITTO

1) Con sentenza 5 marzo 2014 il tribunale di Napoli ha dichiarato di competenza arbitrale la causa promossa da (OMISSIS) srl per ottenere dal condominio di via (OMISSIS) il pagamento di lavori edili gia' eseguito e il risarcimento dei danni per la mancata esecuzione di tutti i lavori inizialmente appaltati.

Il Condominio eccepiva preliminarmente l'esistenza di clausola compromissoria.

Il tribunale ha accolto l'eccezione di compromesso e con sentenza 5 marzo 2014 ha dichiarato ex articolo 819 ter che sussiste la competenza del Collegio arbitrale.

(OMISSIS) srl ha proposto regolamento di competenza con atto notificato il 2 aprile 2014.

Il Condominio e' rimasto intimato.

Parte ricorrente ha depositato memoria in replica alla requisitoria scritta del P.G..

2) IL ricorso denuncia che la clausola compromissoria e' nulla, perche' carente della necessaria reciprocita': l'articolo 32 del contratto prevede infatti che la parte Committente, quale attrice o convenuta ha comunque la facolta' di declinare la competenza arbitrale e chiedere che la controversia sia decisa dal giudice ordinario.

Analoga facolta' non e' quindi prevista per l'appaltatore.

Secondo parte ricorrente una clausola siffatta sarebbe invalida, perche' le parti non si sarebbero attribuite, come necessario, "un reciproco vincolo", che costituirebbe "elemento essenziale per mantenere il sinallagma del negozio devolutivo".

Senza reciprocita' verrebbe meno la funzione della clausola.

3) Va preliminarmente esaminata l'ammissibilita' del Regolamento.

E' da premettere che il regolamento di competenza proposto nei confronti di sentenza declinatoria o affermativa della competenza per l'esistenza di clausola compromissoria e' ammissibile ove riguardi, come nella specie, un giudizio promosso successivamente al 2 marzo 2006, data di entrata in vigore dell'articolo 819 ter c.p.c., introdotto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 4O.(Cass. 29261/11; 5510/11).

Tuttavia secondo la giurisprudenza - pur contraddetta da buona parte della dottrina - non e' impugnabile per regolamento di competenza la sentenza che neghi la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato irrituale, in quanto tale tipologia di arbitrato determina l'inapplicabilita' di tutte le norme dettate per quello rituale, (Cass. 10300/14; 1158/13).

Nella specie il tribunale di Napoli non ha espressamente qualificato il tipo di arbitrato in relazione al quale ha declinato la competenza.

Il regolamento e' da ritenere nondimeno ammissibile: per stabilire infatti quale sia il rimedio impugnatorio appropriato, occorre aver riguardo al principio dell'apparenza (Cass. 26919/09;

2558/13) , facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, a prescindere dalla esattezza del provvedimento impugnato, al fine di escludere che la parte possa conoscere "ex post", ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile (Cass. 3712/11; SU 390/11).

In mancanza di espressa indicazione, si deve credere che il tribunale si sia espresso nel senso della configurabilita' di arbitrato rituale: ha infatti fermato la propria attenzione alla prima parte della clausola compromissoria, senza prendere in considerazione le parti di essa da ritenere piu' significative per la qualificazione. Ha inoltre portato attenzione sul tipo di pronuncia da rendere in relazione all'eccezione di compromesso. In proposito va rilevato che, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, detta eccezione e' stata ricompresa, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito (Cass. 24153/13), cosicche' deve credersi che sia stato rinvenuto nel sistema un favor per questa figura arbitrale, che mutua dalla giurisdizione pubblica meccanismi processuali analoghi a quelli propri del giudice statale (cfr utilmente Cass. 26135/13 che richiama Corte Cost. 223/13).

Bene ha fatto quindi parte ricorrente a impugnare la sentenza con regolamento di competenza.

3.1) Altro profilo di inammissibilita' e' stato sollevato dal pubblico ministero, che ha ravvisato nelle doglianze di ricorso la denuncia di un vizio di motivazione, come tale inammissibile in questa sede.

Il rilievo non e' condivisibile.

Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'articolo 360 c.p.c. e' correlato all'accertamento e alla valutazione di punti di fatto rilevanti per la decisione e pertanto, secondo risalente opinione (347/2000; 4010/2003), tale vizio non puo' essere dedotto nel ricorso per regolamento di competenza, in cui sono contestabili soltanto l'affermazione o l'applicazione di principi giuridici.

Nella specie pero' la questione sollevata in ricorso non attiene alla ricostruzione del fatto, ma a profilo giuridico, attinente la validita' della clausola: si sostiene infatti, come anzidetto, che la clausola compromissoria debba avere, a pena di invalidita', carattere bilaterale o reciproco.

4) Va dunque esaminata la fondatezza di questa tesi, che non e' meritevole di accoglimento.

Giova muovere dall'analisi della clausola, che (v. articolo 32 del contratto) prevede che le parti in caso di disaccordo su interpretazione, risoluzione o applicazione del presente atto e comunque per qualsiasi controversia si rimettono, "con promessa di rato e valido", al giudizio di arbitri "amichevoli compositori", chiamati a decidere "senza alcuna formalita'

procedurale e secondo equita'".

Poiche' nell'arbitrato irrituale le parti intendono affidare all'arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale - mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volonta' - impegnandosi a considerare la decisione degli arbitri come espressione di tale personale volonta' (Cass. 24552/13; 7554/11), le frasi usate, interpretate secondo i canoni ermeneutici codicistici, lasciano intendere che nel caso odierno le parti abbiano voluto preferire lo strumento negoziale per risolvere le controversie.

E' quindi all'arbitrato irrituale che esse hanno fatto riferimento.

In tal senso va corretta la pronuncia napoletana, come la Corte e' chiamata a dire, essendo interpellata in sede di regolamento.

4.1) L'attivazione dell'arbitrato prevede, ex articolo 32, un meccanismo complesso. E' prevista la possibilita' di adire il Collegio arbitrale solo dopo un'interlocuzione diretta, cioe' dopo che la Committente "avra' fatto conoscere le proprie decisioni sulle argomentazioni addotte dall'Appaltatore e comunque dopo l'effettuazione del collaudo definitivo".

La clausola prevede poi che solo la Committente ha facolta' di "declinare la competenza arbitrale" e di chiedere che la controversia sia decisa dal giudice ordinario.

Questa previsione non inficia la validita' del patto.

Va ricordato che al contratto concluso con il professionista dall'amministratore del condominio, ente di gestione sfornito di personalita' giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la normativa a tutela del consumatore, atteso che l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attivita' imprenditoriale o professionale (Cass. 10086/01; 452/05).

Cio' in primo luogo esclude che vi siano profili di squilibrio negoziale rilevabili di ufficio, poiche' committente e' il Condominio oggi intimato e non viceversa.

Ne' sembra esservi ragione per ritenere che la derogabilita' unilaterale confligga con i margini di esercizio dell'autonomia privata.

Va infatti rilevato che la derogabilita' unilaterale della clausola compromissoria per arbitrato irrituale e' comunque espressione di una tendenza coerente con il sistema, cioe' a favore del riconoscimento della giustizia pubblica quale forma primaria di soluzione dei conflitti. Pertanto la rinuncia all'attivazione della forma arbitrale irrituale, che e' "strumento strettamente negoziale" (Cass. 24552/13, 6830/14) di soluzione delle controversie, corrisponde a un'opzione che non contraddice norme vigenti, ne' alcun valore immanente nell'ordinamento.

5) Previa la correzione della sentenza impugnata di cui si e' detto

sub 4), il ricorso va rigettato.

Non v'e' luogo per condanna alle spese, in mancanza di costituzione dell'intimata in questo procedimento e comunque in considerazione della novita' della questione.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Al sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 12594-2014 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. CERONI FRANCESCA, che ha chiesto l'inammissibilita' dell'istanza di regolamento di competenza in premessa indicata, con le determinazioni di legge;

avverso la sentenza n. 3449/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI del 25/02/2014, depositata il 05/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D'ASCOLA.

FATTO E DIRITTO

1) Con sentenza 5 marzo 2014 il tribunale di Napoli ha dichiarato di competenza arbitrale la causa promossa da (OMISSIS) srl per ottenere dal condominio di via (OMISSIS) il pagamento di lavori edili gia' eseguito e il risarcimento dei danni per la mancata esecuzione di tutti i lavori inizialmente appaltati.

Il Condominio eccepiva preliminarmente l'esistenza di clausola compromissoria.

Il tribunale ha accolto l'eccezione di compromesso e con sentenza 5 marzo 2014 ha dichiarato ex articolo 819 ter che sussiste la competenza del Collegio arbitrale.

(OMISSIS) srl ha proposto regolamento di competenza con atto notificato il 2 aprile 2014.

Il Condominio e' rimasto intimato.

Parte ricorrente ha depositato memoria in replica alla requisitoria scritta del P.G..

2) IL ricorso denuncia che la clausola compromissoria e' nulla, perche' carente della necessaria reciprocita': l'articolo 32 del contratto prevede infatti che la parte Committente, quale attrice o convenuta ha comunque la facolta' di declinare la competenza arbitrale e chiedere che la controversia sia decisa dal giudice ordinario.

Analoga facolta' non e' quindi prevista per l'appaltatore.

Secondo parte ricorrente una clausola siffatta sarebbe invalida, perche' le parti non si sarebbero attribuite, come necessario, "un reciproco vincolo", che costituirebbe "elemento essenziale per mantenere il sinallagma del negozio devolutivo".

Senza reciprocita' verrebbe meno la funzione della clausola.

3) Va preliminarmente esaminata l'ammissibilita' del Regolamento.

E' da premettere che il regolamento di competenza proposto nei confronti di sentenza declinatoria o affermativa della competenza per l'esistenza di clausola compromissoria e' ammissibile ove riguardi, come nella specie, un giudizio promosso successivamente al 2 marzo 2006, data di entrata in vigore dell'articolo 819 ter c.p.c., introdotto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 4O.(Cass. 29261/11; 5510/11).

Tuttavia secondo la giurisprudenza - pur contraddetta da buona parte della dottrina - non e' impugnabile per regolamento di competenza la sentenza che neghi la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato irrituale, in quanto tale tipologia di arbitrato determina l'inapplicabilita' di tutte le norme dettate per quello rituale, (Cass. 10300/14; 1158/13).

Nella specie il tribunale di Napoli non ha espressamente qualificato il tipo di arbitrato in relazione al quale ha declinato la competenza.

Il regolamento e' da ritenere nondimeno ammissibile: per stabilire infatti quale sia il rimedio impugnatorio appropriato, occorre aver riguardo al principio dell'apparenza (Cass. 26919/09;

2558/13) , facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, a prescindere dalla esattezza del provvedimento impugnato, al fine di escludere che la parte possa conoscere "ex post", ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile (Cass. 3712/11; SU 390/11).

In mancanza di espressa indicazione, si deve credere che il tribunale si sia espresso nel senso della configurabilita' di arbitrato rituale: ha infatti fermato la propria attenzione alla prima parte della clausola compromissoria, senza prendere in considerazione le parti di essa da ritenere piu' significative per la qualificazione. Ha inoltre portato attenzione sul tipo di pronuncia da rendere in relazione all'eccezione di compromesso. In proposito va rilevato che, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, detta eccezione e' stata ricompresa, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito (Cass. 24153/13), cosicche' deve credersi che sia stato rinvenuto nel sistema un favor per questa figura arbitrale, che mutua dalla giurisdizione pubblica meccanismi processuali analoghi a quelli propri del giudice statale (cfr utilmente Cass. 26135/13 che richiama Corte Cost. 223/13).

Bene ha fatto quindi parte ricorrente a impugnare la sentenza con regolamento di competenza.

3.1) Altro profilo di inammissibilita' e' stato sollevato dal pubblico ministero, che ha ravvisato nelle doglianze di ricorso la denuncia di un vizio di motivazione, come tale inammissibile in questa sede.

Il rilievo non e' condivisibile.

Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'articolo 360 c.p.c. e' correlato all'accertamento e alla valutazione di punti di fatto rilevanti per la decisione e pertanto, secondo risalente opinione (347/2000; 4010/2003), tale vizio non puo' essere dedotto nel ricorso per regolamento di competenza, in cui sono contestabili soltanto l'affermazione o l'applicazione di principi giuridici.

Nella specie pero' la questione sollevata in ricorso non attiene alla ricostruzione del fatto, ma a profilo giuridico, attinente la validita' della clausola: si sostiene infatti, come anzidetto, che la clausola compromissoria debba avere, a pena di invalidita', carattere bilaterale o reciproco.

4) Va dunque esaminata la fondatezza di questa tesi, che non e' meritevole di accoglimento.

Giova muovere dall'analisi della clausola, che (v. articolo 32 del contratto) prevede che le parti in caso di disaccordo su interpretazione, risoluzione o applicazione del presente atto e comunque per qualsiasi controversia si rimettono, "con promessa di rato e valido", al giudizio di arbitri "amichevoli compositori", chiamati a decidere "senza alcuna formalita'

procedurale e secondo equita'".

Poiche' nell'arbitrato irrituale le parti intendono affidare all'arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale - mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volonta' - impegnandosi a considerare la decisione degli arbitri come espressione di tale personale volonta' (Cass. 24552/13; 7554/11), le frasi usate, interpretate secondo i canoni ermeneutici codicistici, lasciano intendere che nel caso odierno le parti abbiano voluto preferire lo strumento negoziale per risolvere le controversie.

E' quindi all'arbitrato irrituale che esse hanno fatto riferimento.

In tal senso va corretta la pronuncia napoletana, come la Corte e' chiamata a dire, essendo interpellata in sede di regolamento.

4.1) L'attivazione dell'arbitrato prevede, ex articolo 32, un meccanismo complesso. E' prevista la possibilita' di adire il Collegio arbitrale solo dopo un'interlocuzione diretta, cioe' dopo che la Committente "avra' fatto conoscere le proprie decisioni sulle argomentazioni addotte dall'Appaltatore e comunque dopo l'effettuazione del collaudo definitivo".

La clausola prevede poi che solo la Committente ha facolta' di "declinare la competenza arbitrale" e di chiedere che la controversia sia decisa dal giudice ordinario.

Questa previsione non inficia la validita' del patto.

Va ricordato che al contratto concluso con il professionista dall'amministratore del condominio, ente di gestione sfornito di personalita' giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la normativa a tutela del consumatore, atteso che l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attivita' imprenditoriale o professionale (Cass. 10086/01; 452/05).

Cio' in primo luogo esclude che vi siano profili di squilibrio negoziale rilevabili di ufficio, poiche' committente e' il Condominio oggi intimato e non viceversa.

Ne' sembra esservi ragione per ritenere che la derogabilita' unilaterale confligga con i margini di esercizio dell'autonomia privata.

Va infatti rilevato che la derogabilita' unilaterale della clausola compromissoria per arbitrato irrituale e' comunque espressione di una tendenza coerente con il sistema, cioe' a favore del riconoscimento della giustizia pubblica quale forma primaria di soluzione dei conflitti. Pertanto la rinuncia all'attivazione della forma arbitrale irrituale, che e' "strumento strettamente negoziale" (Cass. 24552/13, 6830/14) di soluzione delle controversie, corrisponde a un'opzione che non contraddice norme vigenti, ne' alcun valore immanente nell'ordinamento.

5) Previa la correzione della sentenza impugnata di cui si e' detto

sub 4), il ricorso va rigettato.

Non v'e' luogo per condanna alle spese, in mancanza di costituzione dell'intimata in questo procedimento e comunque in considerazione della novita' della questione.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Al sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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