Ammissibilità di tutela possessoria in caso di compossesso del bene

In una situazione di compossesso il godimento del bene da parte dei singoli compossessori assurge ad oggetto di tutela possessoria qualora uno di essi alteri o violi lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso senza consenso ed in pregiudizio degli altri partecipanti e di conseguenza impedisce o restringe il godimento spettante ad ogni compossessore sulla cosa medesima. (Tribunale di Bari, Sezione 1 civile, Sentenza 28.09.2006, n. 2397)



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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BARI PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del

Dott. Filippo LABELLARTE, ha pronunciato la seguente :

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 1157 dell'anno 2002 del Registro Generale Affari Contenziosi

TRA

Condominio Di via De.Qu.N. n. (...) di Ba. - Pa., in persona del legale rappresentante (elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gi.Pi., dal quale è rappresentato e difeso)

ATTORE

E

Ma.Ni. (elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ro.Pe. dalla quale è rappresentato e difeso)

CONVENUTO

NONCHE'

Vi.Vi. (elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. An.De.Pa., dal quale è rap-presentato e difeso, unitamente all'avv. Vi.Na.)

INTERVENTORE VOLONTARIO

All'udienza del 14/11/2005, la causa era riservata per la decisione, all'esito della scadenza dei termini di legge, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti a verbale della medesima udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, possessorio ex art. 1168 c.c., depositato il 10/8/2000, il Condominio Di via De.Qu. n. (...) di Ba. - Pa., in persona del legale" rappresentante, adiva questo Tribunale ed esponeva:

- che tale Ma.Ni. - proprietario di un fondo sù "cui insisteva un fabbricato adibito ad abitazione posto a poca distanza da esso Condominio - nei primi giorni del mese dì luglio del 2000, aveva realizzato due tombini fognari sulla strada antistante il complesso residenziale;

- che esso Condominio era pieno proprietario e possessore esclusivo della sede viaria in questione;

- che dette opere erano state realizzate dal Ma. senza alcuna autorizzazione di esso ricorrente, ed in assenza di alcun diritto reale di servitù di passaggio, di acquedotto e/o di scarico, con la volontà, da parte del Ma., di turbare, con molestie di fatto, il pieno godimento dell'immobile altrui;

- che i predetti atti erano stati posti in essere contro la volontà di esso Condominio, con violenza e clandestinità, sì che essi integravano gli estremi dello spoglio.

Tanto premesso, il Condominio chiedeva di essere immediatamente reintegrato nel possesso della strada antistante il complesso condominiale, con vittoria di spese.

Nel merito, il ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittimità degli atti compiuti dal Ma., con condanna dello stesso alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi.

Il G.D. fissava l'udienza di comparizione delle parti.

Si costituiva il Ma., il quale resisteva alla domanda possessoria, denunciandone la totale infondatezza.

Successivamente, interveniva volontariamente nel giudizio Vi.Vi., proprietario e possessore di altro suolo, ubicato sull'altro lato della strada antistante il Condominio, e frontistante rispetto alla proprietà del Ma., assumendo di avere interesse al rigetto del ricorso possessorio, essendo comproprietario e compossessore, unitamente ad ogni altro frontista, della strada privata oggetto dell'azione possessoria proposta del Condominio.

Il Vi., quindi, aderiva alle conclusioni rassegnate dal Ma., instando per il rigetto del ricorso.

Il G. D. nominava un C.T.U. e, espletata la consulenza, si riservava la decisione in ordine alla domanda cautelare possessoria.

Con ordinanza del 19/7/2001, il G. D. rigettava l'istanza di provvedimenti interinali e rinviava la causa in prima trattazione all'udienza fissata, quanto al merito possessorio.

Il Condominio proponeva reclamo ex art. 669 ter decies c.p.c. avverso l'ordinanza del G. D. del 19/7/2001 ed il Collegio, instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 5/3/2002, depositata il 26/4/2002, rigettava il reclamo.
Il giudizio di merito proseguiva senza l'espletamento di attività istruttoria. Indi, precisate le conclusioni, la causa veniva ritenuta per la decisione, all'esito della scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e merita integrale rigetto. Rileva il Giudicante che gli esiti della fase di merito, non hanno offerto alcun elemento probatorio idoneo a contrastare gli esiti della fase cautelare, sia in prime cure, che in fase di reclamo, che ha visto il Condominio totalmente soccombente.

Invero, gli atti del presente giudizio di merito non consentono affatto di ritenere fondata la domanda possessoria.

Il provvedimento emesso dal G. D. in data 19/7/2001 - confermato in sede di reclamo - va, anche in questa sede, integralmente confermato, in quanto la delibazione sommaria in esso contenuta, ha trovato piena conferma e riscontro - questa volta in termini di plena cognitio - nella fase di merito.

Il G. D., ha così motivato il provvedimento del 19/7/2001:

"Tale assunto (n.d.r. quello attoreo) è negato tanto dal convenuto Ma., quanto dall'interventore Vi., entrambi proprietari di suoli ubicati sull'altro lato della strada in oggetto.

Le risultanze dell'indagine peritale non hanno confermato le tesi di parte ricorrente.

Il C.T.U. ha riscontrato che l'attuale sede viaria attraversa in direzione est-ovest i lotti dalla stessa serviti e che il suo tracciato rettilineo è sostanzialmente conforme a quello rilevabile nella planimetria allegata al rogito At. del 1912 e nelle piante catastali degli anni '30 e del 1961.

Nel rogito del 1912 si accenna ad uno "stradone comune per eguali parti a tutti i detti acquirenti"; sicché, allo stato degli atti, pare accertata una comunione sulla strada tra gli originari stipulanti e quindi tra i successivi avanti causa, e cioè le parti dell'odierno giudizio possessorio.

Questo, peraltro, si muove sin dal ricorso introduttivo in termini di stretto rapporto coi diritti dominicali, invocati "ad colorandam possessionem".

Ed è in questa prospettiva che, ai limitati fini della presente delibazione interinale, che si può ritenere che la strada controversa sia di proprietà comune indivisa tra coloro che ne fruiscono per l'accesso ai rispettivi lotti.

Di servitù di passaggio si inizia a parlare solo col rogito Fa. del 1938 ed essa viene richiamata con imprecisioni pure negli atti successivi. Mentre di una servitù d'acquedotto a favore della "proprietà Ca. " (oggi Ma.) si parla nella compravendita Vi.Ca.

Ne deriva, in conclusione, che solo lo spazio libero antistante il complesso residenziale è di proprietà del Condominio mentre la strada resta comune per eguali parti come nel 1912.

Il C.T.U., con i suoi chiarimenti scritti, ha precisato che il tracciato attuale è simile, anche se non identico a quello del 1912, mantenendo sia l'andamento rettilineo in direzione est-ovest nel collegamento con l'arteria comunale Mo. Pa., sia la previsione originaria che dovesse intersecare ortogonalmente gran parte dei lotti interessati dal rogito At..

Dalla comunione su tale strada deriva il suo regime giuridico, anche ai fini possessori.

Nella specie si tratta dell'utilizzo di un bene comune per la realizzazione di tombini fognari: opere queste che non incidono sulla destinazione della strada.

Dunque è consentito al singolo comunista, come il Ma., servirsene in collegamento col proprio immobile non pregiudicando l'essenza strutturale e funzionale del bene comune, né il pari uso da parte degli altri comunisti e costituisce solo espressione del potere di modificazione consentita ad ogni comunista per il miglior godimento della cosa comune, sia in funzione strumentale alla proprietà solitaria frontista.

Pertanto, allo stato degli atti, non sembrano esservi i requisiti per alcun intervento interinale.

P.T.M.

Respinge l'istanza di provvedimenti interinali"

E' d'uopo, inoltre, riportare, qui di seguito, la motivazione dell'ordinanza collegiale che ha respinto il reclamo proposto dal Condominio.

"Ebbene, si deve considerare che le concrete modalità di godimento della cosa comune, desumibili dagli artt. 1102, 1120, 1139, 1121 c.c. assurgono a possibile contenuto di una posizione possessoria tutelabile contro tutte le attività con le quali uno dei compossessori comproprietari unilateralmente introduca una modificazione che sopprima o turbi il compossesso degli altri (Cassazione Civile, Sez. II, 21 luglio 1988, n. 4733). Con particolare riguardo al compossesso dei condomini su parti comuni dell'edificio (ma con evidente riferimento ad un principio generale) la S.C. ha poi affermato che l'eccezione "feci sed iure feci" resta opponibile ogni volta che l'attività materiale del condomino sulle stesse non sia in contrasto con l'esercizio attuale e potenziale di analoga attività di altro condomino non limitandone i poteri corrispondenti ai diritti spettanti sulle cose condominiali o sulle parti di proprietà individuale (Cassazione Civile, Sez. II, 6 novembre 1987, n. 8231). Ne consegue che una puntuale indagine tesa a stabilire la situazione dominicale dei beni è del tutto indispensabile nella specie, tenuto. conto che (come rilevato dal giudice di prime cure) la causa si muove, sin dall'inizio, in stretto rapporto con i diritti dominicali, invocati "ad colorandam possessionem".

Per altro verso si deve considerare che in una situazione di compossesso il godimento del bene da parte dei singoli compossessori assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia alterato e violato senza il consenso ed in pregiudizio di altri partecipanti lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima, o che in modo apprezzabile ne modifichi o turbi le modalità di esercizio (Cassazione Civile, Sez. II, 30 luglio 2001, n. 10406). Tale turbativa o modifica non pare dimostrata nella specie.. ".

Rileva il Giudicante che l'istanza del Condominio volto ad ottenere un provvedimento di nomina di un C.T.U., non può essere affatto accolta.

Invero, come emerge dagli atti, la puntuale, precisa, circostanziata ed esaustiva relazione ' di C.T.U., effettuata nella fase cautelare, valutata unitamente ai chiarimenti scritti successivamente forniti dal C.T. U., non necessita affatto ne di integrazione, né di rinnovazione.

Invero, dalla puntuale ricostruzione effettuata dal C.T.U., emerge chiaramente che la strada oggetto dell'azione di spoglio è di proprietà comune, e non già di proprietà esclusiva del Condominio.

La C.T.U., invero, benché espletata in fase cautelare, ben può essere valutata in questa sede di merito, potendosi perfino acquisire e valutare, in sede civile, una C.T.U. espletata in un diverso processo, addirittura anche penale (Cass. civ., Sez. IlI, 10/6/2004, n. 11013).

E', quindi, evidente che, nella specie, vi è una situazione di compossesso (da parte del Condominio, del Ma. e del Vi.), che non è tutelabile, in via possessoria, in quanto il comportamento tenuto dal Ma. non è stato (e non è) certamente idoneo a creare spoglio o turbativa del compossesso dell'attore.

Invero, la realizzazione dei due tombini - ammesso pure che essa sia stata effettuata contro la volontà e senza il consenso del Condominio - certamente non ha ".. alterato e violato senza il consenso ed in pregiudizio di altri partecipanti lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima, o che in modo apprezzabile ne modifichi o turbi le modalità di esercizio" (Cassazione Civile, Sez. II, 30 luglio 2001, n. 10406).

Ciò per le ragioni ampiamente esposte dal G. D. nell'ordinanza sopra riportata, ragioni che questo Giudicante condivide pienamente.

Quanto, poi, al rilievo del ricorrente, secondo cui, nel presente giudizio, si controverte in tema di possesso e non di proprietà, con conseguente irrilevanza dei diritti dominicali del Ma., va evidenziato che esso è infondato, sia per le ragioni già esposte nei due provvedimenti del G.D. e del Collegio sopra riportati, sia perché la S.C. ha sempre ritenuto che: "Nel giudizio possessorio anche se l'esame dei titoli di proprietà può essere compiuto ad colorandam possessionem e cioè per trarre elementi qualificativi di una già accertata relazione di fatto, la prova dell'effettivo esercizio del possesso esclusivo o del compossesso della cosa non può trarsi dai medesimi titoli, ma deve essere data in modo rigoroso da chi agisce in giudizio" (Cass. civ., 20/8/1981, n. 4948).

Il Condominio, non ha provato, né ha chiesto di provare circostante idonee a fondare l'assunto secondo cui esso sarebbe possessore esclusivo della strada.

Invero, le circostanze di prova articolate nelle note istruttorie depositate il 13/12/2003, relative alle spese sopportate per i lavori di bitumazione e di pulizia della strada oggetto della controversia, non sono idonee ai fini sopra indicati, atteso che esse, anche se provate, sarebbero perfettamente compatibili con il compossesso della strada, potendo benissimo un compossessore anticipare le spese necessarie, per poi richiederne il rimborso, prò quota, agli altri compossessori.

Le spese processuali, comprese quelle della fase cautelare e di quella di reclamo, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (1).

Stessa sorte devono avere le spese di C.T.U., già liquidate nel corso della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale - definitivamente e monocraticamente pronunziando sulla domanda possessoria proposta, con ricorso depositato il 10/8/2000, dal CONDOMINIO di Via De.Qu. n. (...) di Ba. - Pa., in persona del legale rappresentante, nei confronti di Ma.Ni, nel giudizio iscritto al n. 1157 dell'anno 2002 del R.G.A.C., nel quale è l'intervenuto volontariamente Vi Vi., così provvede:

1. Rigetta la domanda predetta;

2. Condanna il CONDOMINIO al rimborso, in favore di Ma.Ni, delle spese del presente giudizio, di quello cautelare, in prime cure ed in fase di reclamo, che liquida in complessivi Euro 6.000,00 (di cui Euro 200,00 per spese borsuali), oltre IVA e CAP secondo legge;

3. Condanna il CONDOMINIO al rimborso, in favore di Vi.Vi., delle spese del presente giudizio, di quello cautelare, in prime cure ed in fase di reclamo, che liquida in complessivi Euro10. 773,00 (di cui Euro236,00 per spese borsuali), oltre al rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorati, nonché oltre IVA e CAP secondo legge;

4. Pone le spese di C.T.U., già liquidate nel corso della fase cautelare, definitivamente a carico del CONDOMINIO.

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(1) Ovviamente, anche l'interventore Vi. è parte vittoriosa, a favore della quale vanno rifuse le spese di lite. Invero, il rimborso delle spese processuali sostenute dall'interveniente ad adiuvandum legittimamente è posto a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento (Cass. civ., 23/7/1983, n. 5085).


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