Chi vuole ottenere una pronuncia che accerti l' avvenuta usucapione di un bene comune è indisenabile che provi di aver gosuto del bene in modo esclusivo

Ai fini della prova dell'avvenuta usucapione di beni in comunione, non è sufficiente che gli altri comproprietari si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, né che l'istante abbia compiuto atti di gestione consentiti al singolo proprietario oppure atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazioni di spese per il miglior godimento della cosa comune ovvero per la sua manutenzione, non possono dar luogo ad una estensione del possesso, occorrendo, per contro, la prova che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale, cioè, da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, una inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri ogni atto di godimento o di gestione.
(Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile,Sentenza del 18 giugno 2007, n. 14171)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PA. ET. , elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARQUINIO PRISCO 12, presso lo studio dell'avvocato PINNA ELENA, che lo difende unitamente all'avvocato SEGHI LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PA. MA. , PI. AN. , PA. BE. , PA. FI. , elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, pal. 4, scala B, presso lo studio GREZ e ASSOCIATI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIALLONGO NATALE, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 291/05 della Corte d'Appello di FIRENZE del 3.12.04, depositata il 02/02/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/03/07 dal Consigliere Dott. Mario BERTUZZI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 31.8.2005, Pa. Et. ri. , sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze del 2.2.2005, che, in accoglimento dell'appello proposto da Pi. An. , Pa. Fi. , Pa. Ma. e Pa. Be. ed in riforma della sentenza di primo grado del tribunale di Firenze, aveva respinto la sua domanda di acquisto per usucapione della meta' dell'immobile sito a (OMESSO) di cui egli era gia' proprietario per l'altra meta' - intestata alle controparti e di cui era gia' titolare il loro dante causa P. E. , fratello di Pa. Et. , ritenendo che l'istante avesse dimostrato di avere svolto attivita' di gestione, ordinaria e straordinaria, perfettamente conforme alla facolta' assegnatagli dalla legge quale comproprietario dei bene, ma non anche di averne goduto in via esclusiva con esclusione degli altri comproprietari.

Resistono con controricorso Pi. An. , Pa. Fi. , Pa. Ma. e Pa. Be. .

Attivata procedura ex articolo 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e per il suo rigetto per manifesta infondatezza.

Con il primo motivo, il ricorso denunzia "Violazione di legge ex articolo 360 c.p.c. Violazione ex articolo 111 Cost. e articolo 132 c.p.c.. Carenza, insufficienza e/o contraddittorieta' della motivazione", censurando la sentenza impugnata per avere mal valutato il materiale probatorio, da cui emergeva agevolmente che l'odierno ricorrente per 35 anni aveva goduto dell'intero immobile uti dominus, provvedendo da solo ad ogni opera di manutenzione, rifacendo sia la facciata che il tetto e curando le relative pratiche edilizie, ad assumere ogni iniziativa circa la destinazione de bene, a curare ogni altro atto di gestione e, in particolare, con rapporto con il condominio.

Il motivo e' infondato.

La valutazione degli elementi probatori risulta condotta dal giudice a qua in piena aderenza con l'orientamento di questa Corte che, in materia di usucapione di beni in comunione, ha piu' volte affermato che. ai fini della prova, non e' sufficiente che gli altri comproprietari si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, ne' che l'istante abbia compiuto atti di gestione consentiti al singolo proprietario oppure atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazioni di spese per il miglior godimento della cosa comune ovvero per la sua manutenzione, non possono dar luogo ad una estensione del possesso, occorrendo, per contro, la prova che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilita' di godimento altrui, in modo tale, cioe', da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, una inequivoca volonta' di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri ogni atto di godimento o di gestione (Cass. n. 9903 del 2006; Cass. n. 16841 del 2005; Cass. n. 5226 del 2002). La circostanza che, nella specie, la Corte territoriale non abbia ritenuto raggiunta la prova della effettiva estensione del possesso da parte dell'odierno ricorrente, ferma la correttezza del relativo ragionamento in tema di interpretazione ed applicazione delle norme di legge, integra invece un chiaro apprezzamento di fatto, in quanto ricadente sulla valutazione intrinseca del materiale probatorio, in termini di attendibilita' e significane, che spetta esclusivamente al giudice di merito e non e', pertanto, censurabile in sede di legittimita' (Cass. n. 4770 del 2006). Sotto il profilo della sufficienza e congruita' della motivazione della decisione de qua, si rileva, infine, che l'omessa illustrazione nel ricorso del contenuto dei documenti o delle testimonianze - onere imposto nella specie dal nolo principio della autosufficienza del ricorso per cassazione, non potendo la Corte, stante la natura non processuale del vizio sollevato, avere accesso diretto agli atti - impedisce altresi' qualsiasi apprezzamento in termini di decisi vita e quindi di rilevanza delle prove che, secondo il ricorrente, sarebbero state trascurate o male interpretate. 11 secondo motivo denunzia "Insufficienza e contraddittorieta' della motivazione circa l'addossamento delle spese di lite. Violazione dell'articolo 111 Cost., articoli 132 e 91 c.p.c.", lamentando che, nonostante la soccombenza anche delle controparti in ordine alla domanda di divisione dell'immobile, la sentenza impugnata non abbia proceduto ad alcuna compensazione delle spese di lite, ponendole interamente a carico dell'odierno ricorrente.

Il motivo e' inammissibile.

La statuizione sulle spese del giudice di merito e' sindacabile in cassazione nei soli casi di violazione di legge, la quale si verifica nell'ipotesi in cui, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 91 cod. proc. civ., le stesse sono poste totalmente a carico della parte vittoriosa, mentre la compensazione totale o parziale delle spese, anche nel caso di soccombenza reciproca, rientra tra i poteri del giudice di merito, non censurabili in sede di legittimita' (Cass. n. 5828 del 2006); a cio' si aggiunga che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha espressamente motivato la propria scelta di non dar luogo alla compensazione e, quindi, la statuizione di condanna in ragione della obiettiva prevalenza della soccombenza dell'odierno ricorrente su quella delle altre parti.

Il ricorso va pertanto respinto, con ogni conseguenza sulle spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto da Pa. Et. e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.600,00, di cui euro 2.500,00 per onorari, oltre accessori.

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