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Commette il reato di diffamazione colui che affigge in bacheca il comunicato con cui si indica un condomino come moroso
Pubblicata il 29/04/2008
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Con sentenza 24/1/06 il Giudice di pace di Trinitapoli assolveva De Rosa Umberto dall'imputazione ascrittagli ex articolo 595 c.p., di diffamazione ai danni di BA. Mi. (per avere, affiggendo all'interno della bacheca del condominio denominato "dei giovani pescatori" un cartello con scritto: "si avvisa i sigg. condomini che la signora MA. Mi. non vuole pagare la quota dell'acqua da lei consumata", offeso la reputazione di BA. Mi., moglie di MA. An. ").
A seguito di appello della parte civile il Tribunale di Foggia, sezione dist. di Trinitapoli, con pronuncia del 21/2/2007, condannava l'imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della Ba..
Avverso quest'ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione il De Rosa nei termini infradescritti.
1 - Violazione dell'articolo 595 c.p., per essersi ritenuta sussistere l'ipotesi criminosa de qua, pur mancando la prova che terzi soggetti potessero avere preso conoscenza del "comunicato".
2 - Vizio di motivazione sul punto di cui sopra.
3 - Violazione di legge per omessa valutazione delle dichiarazioni dei testi a discarico e mancato riconoscimento della scriminante di cui all'articolo 50 c.p.
Le censure sub 1 e 2 sono infondate.
Integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all'esito di un'assemblea condominiale, con cui un condomino venga indicato come moroso nel pagamento delle spese, qualora esso venga affisso in un luogo accessibile - non gia' ai soli condomini dell'edificio per i quali puo' sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza dei fatti - ma ad un numero indeterminato di altri soggetti: in tal caso, invero, il requisito della comunicazione con piu' persone si puo' ritenere in re ipsa (si veda: Cass. 18/9/07 n. 35543 Rv. 237728).
L'ultimo motivo e' generico non indicandosi la collocazione nell'ambito degli atti delle emergenze invocate ne' lo specifico contenuto delle medesime, limitandosi il ricorrente ad affermare apoditticamente che da queste si evinceva il consenso della persona offesa al comportamento incriminato.
In conclusione s'impone il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.