Controversia tra privati su diritti - Limiti dei poteri del giudice ordinario in materia di interessi pubblici e di illegittimità di atti amministrativi - Questioni di giurisdizione

Qualora in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni che presentino aspetti di pubblico interesse ovvero valutare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l'estraneità dell'amministrazione al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 marzo n. 2248, allegato E). E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza sentenza 05.03.2007, n. 5075, sul caso sollevato dagli acquirenti di un immobile costituito da una pluralità di appartamenti in condominio che si dolevano del fatto che l'area destinata a parcheggio condominiale era inferiore a quella imposta dalla legge e ne chiedevano, pertanto, l'integrazione. Il costruttore convenuto aveva così eccepito l'inammissibilità della domanda, perché la residua quota dell'area non era individuata nel progetto presentato al comune per il rilascio della concessione, ovvero esulante dalla giurisdizione del giudice ordinario. In applicazione del predetto principio la deduzione è stata ritenuta inammissibile dal Supremo collegio.



- Leggi la sentenza integrale -

Corte di Cassazione Sezione 3 civile
Sentenza 05.03.2007, n. 5075



Integrale

--------------------------------------------------------------------------------
COMUNIONE E CONDOMINIO - CONDOMINIO - PARTI COMUNI - PARCHEGGIO

--------------------------------------------------------------------------------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Roberto PREDEN - Presidente

Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere Relatore

Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere

Dott. Giulio LEVI - Consigliere

Dott. Giacomo TRAVAGLINO - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ga.Lu., Sa.Io., Ga.Fr., Pa.An., Pa.Ge. e Pa.Gi., elettivamente domiciliati in Ro., via Ce. (...), presso l'avv. Fr.Ca., che li difende unitamente all'avv. Do.Pe., quanto al solo Ga.Fr., giusta deleghe in atti;

ricorrenti

contro

Pa.Ra., Ca.An., Se.To., Sa.Ma.Ro., Fa.An., Fa.As., Sa.Ri., Co.Gi. ved. Bu., Iu.Ar., Ro.Ga. in proprio e quale erede del defunto Tr.No., Ad.Gi., To.An.Ma., Am.Ma., Sp.Id.Ro., Av.Ar. e D'a.El., elettivamente domiciliati in Ro., via Pr.Cl. (...), presso l'avv. An.Cl., difesi dall'avv. Ga.Br. giusta delega in atti;

controricorrenti ricorrenti Incidentali

avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 205/04 dei 2 ottobre 2003, deliberata il 22 dicembre 2003 e pubblicata il 31 maggio 2004 (R. G. 162/01).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 febbraio 2007 dal Relatore Cons. Mario Finocchiario;

Udito l'avv, Fr.Ca. per i ricorrenti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pa.Ra., Ca.An., Se.To., Sa.Ma.Ro., Fa.An., Fa.As., Sa.Ri., Co.Gi., Iu.Ar., Ar.No., Ro.Ga., Ad.Gi., To.An.Ma., Am.Ma., Sp.Id.Ro., Av.Ar. e D'a.El., condomini proprietari di alcuni appartamenti del Palazzo Ga. in comune di Ro., realizzato con licenza edilizia rilasciata da quel comune il 23 agosto 1968, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Salerno, Ga.Io., Ga.Lu., Pa.Gi., Pa.An., Pa.Ge. e Ga.Fr., nella loro qualità di eredi di Ga.An., già proprietario dell'intero edificio, evidenziando che nella realizzazione del condominio in questione l'area destinata a parcheggio era inferiore di mq. 176,76, rispetto a quella dovuta, se fosse stata rispettata la proporzione fissata tra cubatura dell'edificio e superficie destinata a parcheggio, ai sensi dell'art. 18, l. 6 agosto 1967, n. 765.

Svoltasi l'istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza n. 1028 del 1989 ha condannato i convenuti a integrare l'area di parcheggio del fabbricato, mediante la messa a disposizione degli attori della ulteriore porzione di terreno, pari a mq. 176,76, dietro pagamento del relativo canone d'uso, senza, peraltro, individuare tale area.

Successivamente i predetti attori, con atto 20 novembre 1992, hanno nuovamente convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Nocera Inferiore, gli eredi di Ga.An..Richiamata la precedente pronunzia gli attori hanno chiesto che fosse individuata esattamente l'area funzionale per parcheggio di mq. 176,76 nonché le opere a farsi o da eliminarsi e, per l'effetto, dichiarare che tale area costituiva integrazione di quella spettante permanentemente al fabbricato condominiale, con condanna dei proprietari a metterla a disposizione dei condomini, così dando concreta attuazione del dispositivo della ricordata sentenza del 1989, e con condanna, altresì, degli stessi convenuti al risarcimento dei danni.

Hanno esposto gli attori che avevano intimato atto di precetto e che, dopo l'inutile decorso dei dieci giorni, erano ricorsi al pretore ai sensi dell'art. 612 c.p.c. per ottenere l'adempimento della condanna, ma, a seguito di opposizione degli intimati, il giudice aveva sospeso il processo esecutivo e con sentenza n. 554 del 1991 aveva dichiarato la propria incompetenza per valore, con termine di giorni 90 per la riassunzione, senza che nessuna delle parti provvedesse alla riassunzione.

Svoltasi la istruttoria del caso il tribunale adito f ha dichiarato la inammissibilità della domanda attrice, con condanna degli attori al pagamento delle spese processuali, sul rilievo che era già intervenuta sentenza con la quale i convenuti erano stati condannati a integrare l'area di parcheggio, con conseguente formazione del giudicato sul punto, sì che le parti dovevano porre in esecuzione la sentenza.

Gravata tale pronunzia da Pa.Ra., Ca.Se.An., Se.To., Sa.Ma.Ro., Fa.An., Fa.As., Sa.Ri., Co.Gi., Iu.Ar., Tr.No., Ro.Ga., Ad.Gi., To.An.Ma., Am.Ma., Sp.Id.Ro., Av.Ar. e D'a.El., la Corte di appello di Salerno, con sentenza 22 dicembre 2003 - 31 maggio 2004, in totale riforma della decisione del primo giudice ha condannato gli appellati, sia a mettere a disposizione degli appellanti, quale residuo area di parcheggio per la residua superficie di mq. 176,76, quella individuata nella planimetria n. 2 della c.t.u., nell'area E, contraddistinta con colorazione, previa esecuzione di tutti i lavori per il livellamento dell'area e lo spostamento del cancello, sia al risarcimento dei danni liquidati in Euro 30.019,00 oltre interessi nella misura legale dalla domanda, determinando il canone di uso a carico dei beneficiari in Euro 390,00 mensili da versare al momento della messa a disposizione dell'area, sia al pagamento delle spese di lite.

Per la cassazione di tale ultima sentenza, notificata il 16 giugno 2004, hanno proposto ricorso, affidato a 8 motivi, Ga.Lu., Ga.Io., Ga.Fr., Pa.An., Pa.Ge. e Pa.Gi., con atto 16 luglio 2004.

Resistono con controricorso e ricorso incidentale, affidato a un unico motivo, Pa.Ra., Ca.An., Se.To., Sa.Ma.Ro., Fa.An., Fa.As., Sa.Ri., Co.Gi., Iu.Ar., Tr.No., Ro.Ga., Ad.Gi., To.An.Ma., Am.Ma., Sp.Id.Ro., Av.Ar. e D'a.El..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. [ancorché la Cancelleria non abbia attribuito un autonomo numero di ruolo al ricorso incidentale proposta dai ricorrenti].

2. La sentenza, passata in cosa giudicata n. 1028 del 1989, del tribunale di Salerno, hanno osservato i giudici di secondo grado - andando di contrario avviso rispetto a quanto ritenuto in prime cure - definitivamente dichiarata la entità dell'area da asservire ai sensi dell'art. 18, l. 6 agosto 1967 n. 765 in mq.
899,63 ha condannato i convenuti a integrare l'area di parcheggio, mettendo a disposizione dei condomini la ulteriore porzione di terreno, per mq. 176,76, omettendo però ogni statuizione concreta in ordine alla ubicazione di tale terreno, pur avendo il c. t. u. accertatone la capienza in capo al costruttore e la previsione nel progetto.

Una tale statuizione - hanno ancora osservato i giudici di appello - non può che inquadrarsi in una statuizione di condanna generica, tendente esclusivamente a accertare l'esistenza del diritto e l'altrui comportamento illecito, non suscettiva di esecuzione specifica, sì che - pertanto - deve affermarsi la piena ammissibilità della domanda spiegata dai condomini diretta a costituire un valido titolo esecutivo che si aggiunga a quello già esistente o che a esso si sostituisca per una esecuzione corretta.

Quanto al merito, la sentenza impugnata ha accertato che il progettista del fabbricato con nota 27 luglio 1968, per evidenziare la legittimità della progettazione e il rispetto della legge, aveva sottolineato che, da una parte, età stata predisposta un vasta zona coperta al piano cantinato per uso di autorimessa e che, dall'altra, il costruttore si impegnava a destinare a parcheggio fino al raggiungimento della superficie occorrente le altre aree scoperte di sua proprietà.

«Presumibilmente anche in virtù di tale asservimento - osserva la sentenza gravata - era concessa in data 23 agosto 1968 la richiesta licenza edilizia».

Facendo proprio l'insegnamento contenuto in Cass. 9 novembre 2001, n. 13857, la sentenza gravata ha affermato - ancora - che «la disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, impone un vincolo di destinazione, di natura pubblicistica, per il quale gli spazi in questione sono riservati all'usodiretto delle persone che stabilmente occupano le singole unità immobiliari delle quali si compone il fabbricato o che ad esse abitualmente accedono; non impone, per contro, all'originario proprietario dell'intero immobile la cessione in proprietà delle dette aree in una alla cessione a tale titolo di ciascuna unità, in quanto le finalità perseguite dal legislatore, d'interesse collettivo e non individuale dei singoli acquirenti di porzioni del fabbricato o del complesso di essi, sono egualmente conseguite, purché il vincolo di destinazione venga rispettato con il riconoscere e garantire a costoro uno specifico diritto reale d'uso delle aree stesse (un metro quadro ogni venti metri cubi della costruzione ex art. 41 sexies, legge n. 1150 del 1942, come introdotto dall'art. 18, legge n. 765 del 1967); mentre le aree eccedenti detta misura rimangono nella libera disponibilità del costruttore - venditore».

Tutto ciò premesso i giudici del merito hanno - ancora - affermato;

- da un lato, che la superficie mancante di mq. 176,76 è quella indicata nell'area E, della superficie totale di mq. 199,64, appalesandosi inattuabile per la configurazione del terreno la soluzione relativa alla area C;

- dall'altro, che ai fini del presente giudizio è del tutto irrilevante che la particella E, donata da Ga.Fr. alia moglie Ba.Ca. sia stata da questa venduta a terzi, atteso e che la produzione del solo atto di liberalità non consente di individuarne l'esatto oggetto e che, in ogni caso, l' art. 41 sexies della l. n. 1150 del 1942 pone un vincolo pubblicistico dì destinazione che non può subire deroga negli atti di disposizione degli spazi stessi; tanto non esclude la negoziabilità separata delle aree con l'unico limite della permanenza del vincolo reale di destinazione.

3. Con il primo motivo ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata lamentando «error in iudicando: art. 360, 1 comma n. 3 c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 sexies 1. n. 1150 del 1942 nel testo introdotto dall'art. 18 l. n. 765 del 1967», atteso che erroneamente i giudici del merito hanno interpretato la dichiarazione del progettista - sopra trascritta - nel senso che lo stesso avesse fatto riferimento all'area E (piuttosto che a altre), senza considerare che la identificazione della superficie è condizione essenziale per il rilascio della concessione, ed è da questa che germoglia il vincolo di destinazione e spetta esclusivamente alla Amministrazione l'accertamento delle conformità degli spazi alle misura fissate dalla legge.

4. Il motivo è, per più versi, inammissibile.

4.1. In merito alla denunziata «violazione e falsa applicazione dell'art. 41 sexies l. n. 1150 del 1942 nel testo introdotto dall'art. 18 l. n. 765 del 1967», sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. preme evidenziare, in limine, la manifesta inammissibilità della deduzione.

In conformità, in particolare, a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente e che nella specie deve ulteriormente ribadirsi - infatti - il ricorso per cassazione deve contenere, a pena dì inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.

Il riferito principio comporta - in particolare -tra l'altro che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 15 febbraio 2003, n. 2312).

Quindi, quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile, poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il. compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048; Cass.
8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145; Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).

In altri termini, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione).

Viceversa, la allegazione - come prospettate nella specie da parte del ricorrente - di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (recentemente, in termini, Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione).

Atteso che nella specie i ricorrenti lungi dal censurare la interpretazione data dai giudici del merito alla norma che assumono «violata» e «falsamente applicata» da quei giudici si limitano, in realtà a denunziare gli apprezzamenti espressi dalla sentenza impugnata in margine ad alcune risultanze di causa (contenuto della licenza edilizia nonché di una nota predisposta dal progettista il fabbricato) è di palmare evidenza la inammissibilità della censura.

4.2. Anche a prescindere da quanto precede e si ritenga [superando quello che è il tenore letterale della censura] che, in realtà - nonostante l'improprio riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c. - i ricorrenti abbiano - come il motivo in esame inteso denunziare, sotto il [diverso] profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. la interpretazione data dai giudici di merito vuoi alla licenza edilizia a suo tempo rilasciata dall'Autorità Comunale, vuoi alla nota predisposta dal progettista del fabbricato, deve - ancora in limine - evidenziarsi la inammissibilità della deduzione per difetto di autosufficienza.

A prescindere dal considerare che l'attività di interpretazione delle risultanze documentali di causa implica un accertamento di fatto sindacabile in sede di legittimità entro circoscritti limiti nella specie non paiono osservati e non è sufficiente, allo scopo, contrapporre (come fatto dei ricorrenti) alla conclusione fatta propria dai giudici a quibus la propria, soggettiva, diversa interpretazione delle stesse risultanze, si osserva che la censura in parola - sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. - è inammissibile per difetto di autosufficienza.

In una con una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, in particolare, deve ribadirsi - ulteriormente - che il ricorso per cassazione - in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere - particolarmente nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di una scrittura di parte - a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 30 agosto 2004, n. 17369: Cass. 13 agosto 2004, n. 15867; Cass. 10 agosto 2004, n. 15412; Cass. 13 settembre 1999, n. 9734, tra le tantissime).

Il ricorrente per cassazione - pertanto - il quale deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 13 maggio 1999, n. 4754).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie i ricorrenti principali denunciano, sostanzialmente, la erronea interpretazione, da parte dei giudici del merito della licenzia edilizia rilasciata dal Comune nonché della nota del 27 luglio 1968 del progettista l'edificio, ma si astengono - totalmente - dal trascrivere in ricorso sia l'una che l'altra.

È palese, quindi, alla luce delle considerazioni svolte sopra, la inammissibilità della censura non a vendo i ricorrenti posto questa Corte nelle condizioni di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere delle censure sollevate.

5. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ancora, «error in procedendo - Inammissibilità della domanda attrice e/o carenza di giurisdizione», tenuto presente che «la domanda attrice, avente a oggetto l'integrazione dell'area adibita a parcheggio con la aggiunta dell'ulteriore superficie di mq. 176,76 non individuata nel progetto presentato al Comune per il rilascio della concessione ad aedificandum era inammissibile ovvero esulante dalla giurisdizione del giudice ordinario».

6. Il motivo è, per un verso, inammissibile, per altro, manifestamente infondato.

6.1. Costituisce ius receptum, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui allorché in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni presentanti aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l'estraneità della P.A. al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 legge 20 marzo n. 2248, all. E) (Cass. 27 giugno 2006, n. 14762; Cass., sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28500).

Deve ribadirsi, in particolare, ulteriormente, che allorché sì faccia questione circa la sussistenza, nell'ordinamento, di una norma astrattamente idonea al riconoscimento e alla tutelabilità della posizione soggettiva fatta valere, sì introduce una problematica che attiene al merito e non già alla giurisdizione.

In una tale eventualità, pertanto, come è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, così è irrilevante la formale proposizione della questione stessa in termini di devoluzione della potestas iudicandì all'uno o all'altro giudice (Cass., sez. un., 10 luglio 2003, n.; Cass. sez. un., 22 ottobre 1997, n. 10376; Cass., sez. un., 7 gennaio 1993, n. 66, tra le tantissime);

In altri termini, deducendosi, con il motivo in esame che nella licenza di costruzione in forza della quale è stato realizzato il fabbricato oggetto di controversia era prevista una «diversa» superficie da destinare a parcheggio in favore degli acquirenti le singole unità immobiliari [singolarmente senza mai trascrivere neppure per estratto il contenuto di detta licenza e, inoltre, in termini opposti rispetto agli accertamenti compiuti in fatto dai giudici a quibus] e dolendosi, con il motivo stesso, i ricorrenti, che sono stati destinati a parcheggio altre aree, è di palmare evidenza che non si prospetta una questione di giurisdizione, ma di merito, circa la individuazione delle aree stesse.

6.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva - per completezza di esposizione - che la questione, nei termini come prospettati è manifestamente infondata.

È di palmare evidenza, infatti, che, se del caso, tutte le questioni ora prospettate circa il presunto divieto per il giudice ordinario, in una causa in cui non sia parte il Comune che ha rilasciato la licenza o la concessione a edificare, di verificare quali siano le aree destinate a parcheggio nel provvedimento amministrativo, dovevano essere sollevate nel precedente giudizio, tra le stesse parti, già conclusosi con sentenza di condanna generica coperta da giudicato.

7. Con il terzo motivo i ricorrenti principali, lamentano «error in procedendo: violazione del principio del ne bis in idem», avendo la Corte di appello «errato nel riformare la sentenza del primo giudice atteso che questo ultimo aveva giustamente dichiarato le domande attrici inammissibili per essere le stesse già stata decise con la sentenza n. 1028/89 caduta in giudicato».

8. La censura è manifestamente infondata.

Precisano gli stessi ricorrenti principali, nella parte del loro ricorso dedicato al «fatto» [di causa] (p. 2) che «con sentenza n. 1028/89 il tribunale di Salerno condannò i convenuti eredi ad integrare l'area di parcheggio del fabbricato, mettendo a disposizione degli attori l'ulteriore porzione di terreno pari a mq. 176,76, dietro pagamento del relativo canone d'uso, senza però individuare la predetta area».

Certo quanto precede è di palmare evidenza che non vi è stata - da parte della sentenza gravata - alcuna violazione dei principi del giudicato.

Giusta la testuale previsione dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Certo quanto precede, pacifico che nel caso di specie la sentenza 1028/89, passata in cosa giudicata, ha riconosciuto il diritto degli odierni ricorrenti incidentali ha ottenere che fosse messa a loro disposizione una ulteriore porzione di terreno pari a mq. 176,76 dietro pagamento del relativo canone d'uso, è di palmare evidenza che la richiesta, in questo successivo giudizio, della concreta identificazione dei mq. 176,76 da destinare a parcheggio lungi dal contrastare il precedente giudicato - come del tutto apoditticamente si invoca con il motivo in esame - costituisce puntuale «e-secuzione» del comando già contenuto nella precedente sentenza.

In atri termini mentre la sentenza del 1989 l'accertamento è stato limitato all'an in questo diverso giudizio è stato concretamente accertato quale sia l'area da destinare a parcheggio.

9. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano «error in iudicando - Violazione e falsa applicazione degli artt. 817 e 818 c.c.» considerato che nella specie il rapporto di pertinenzialità tra bene principale e bene accessorio oggetto della questione non si è costituito, dal momento che la pertinenza non è stata affatto individuata e identificata», contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal giudice di appello e tenuto presente, altresì che l'adeguamento alla strutture portanti del fabbricato necessario per la concreta conformazione della superficie di che trattasi come area di parcheggio, come evidenziando dalla consulenza di parte nel giudizio di appello, è estremamente laborioso e gravemente oneroso.

10. Il motivo è, sotto molteplici profili, inammissibile.

10.1. Come detto sopra è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali sì ritiene di censurare la sentenza impugnata.

10.2. Anche a prescindere da quanto precede la censura in esame prescinde totalmente dal considerare che nella specie il vincolo pertinenziale, tra il fabbricato e le aree scoperte da destinare a parcheggio, deriva direttamente dalla legge e che la sua esistenza, nel caso concreto, è stata già accertata da una sentenza oramai coperta da giudicato, sì che le considerazioni svolte con il motivo in esame si appalesano del tutto inconferenti al fine del decidere.

10.3. Deve escludersi, poi, contrariamente a quanf del tutto apoditticamente si afferma nel motivo, sia che la Corte di appello sia incorsa in omessa pronunzia, e che le controparti avrebbe potuto ottenere esclusivamente un risarcimento del danno, per l'assenza delle aree destinate a parcheggio.

10.3.1. Quanto alla prima, delle ricordate censure, si osserva che si ha omessa pronunzia allorché il giudice del merito non sì è pronunziato su una domanda o su una eccezione, prospettata dalla parte.

Denunziandosi, nella specie, esclusivamente la mancata risposta - da parte del giudice del merito - a una osservazione sviluppata dal consulente di parte nella propria relazione è palese la inammissibilità della censura sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 4, c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c..

Né, ancora, la censura appare ammissibile sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. come vizio di motivazione.

Non è sufficiente, infatti, perché si abbia «omessa ... motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti», rilevante a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. che un. aspetto delle argomentazioni sviluppate negli scritti difensivi non sia trattato dalla sentenza impugnata.

È indispensabile, altresì, che il ricorrente dimostri che l'esame di quel punto avrebbe condotto a un diversa soluzione della lite.

Nulla avendo affermato e precisato al riguardo i ricorrenti e essendo, del resto, la scelta dell'area in concreto da adibire a parcheggio stata operata sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, anche tenuta presente la situazione dei luoghi, è evidente la inammissibilità della censura (che non solo è priva del requisito della autosufficienza ma sollecita - per quanto è dato comprendere - nuovi accertamenti di fatto preclusi in questa sede di legittimità).

10.3.2. Quanto, da ultimo, al principio giurisprudenziale enunciato da questa Corte - e invocato dai ricorrenti - alla luce del quale in mancanza della individuazione e costituzione del rapporto di pertinenzialità può invocarsi da parte degli acquirenti solo una tutela risarcitoria, lo stesso non è applicabile alla presente fattispecie.

Come già evidenziato sopra - infatti - nella specie il diritto degli odierni ricorrenti incidentali ad ottenere che sia messa a loro disposizione una ulteriore porzione di terreno pari a mq. 176,76 dietro pagamento del relativo canone d'uso non è stato accertato con la sentenza ora impugnata - nel quale eventualità l'assunto prospettato nell'ultima parte del quarto motivo avrebbe avuto un qualche spessore - ma in una precedente sentenza, passata in cosa giudicata, tra le stesse parti e, per l'effetto, non sindacabile in questa sede.

11. Con il quinto motivo i ricorrenti principali lamentano, ancora «error in giudicando, art. 360 1° comma n. 5 c.c. - Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia», per avere i giudici di appello omesso di motivare quanto alla eccepita inesistenza di un vincolo di pertinenzialità tra le unità immobiliari e l'area di 176,76 mq pretesa dagli appellanti.

12. La deduzione è manifestamente infondata.

I giudici del merito, infatti, contrariamente a quanto - ancora una volta del tutto apoditticamente -invocano i ricorrenti principali, hanno puntualmente e esaurientemente motivato le ragioni che li hanno condotti all'accoglimento della domanda attrice, disattendendo tutte le diverse - manifestamente infondate - eccezioni di controparte.

Infatti:

- giusta quanto assolutamente pacifico l'art. 41 sexies legge n. 1150 del 1942 pone un vincolo pubblicistico di destinazione che non può subire deroga negli atti di disposizione degli spazi stessi: tanto non e-sclude la negoziabilità separata delle aree, con l'u-nico limite della permanenza del vincolo di destinazione: è di palmare evidenza, pertanto, che è irrilevante che in corso di causa, nell'anno 1987, la particella E sia stata donata dal Ga. alla moglie (e poi venduta a terzi);

- come osservato sopra, i giudici del merito hanno accertato, coordinando la nota 27 luglio 1968 proveniente dal progettista l'immobile per cui è controversia con la licenza edilizia 23 agosto 1968, che il costruttore sì era impegnato a destinare a parcheggio un'area proporzionata ai metri cubi che intendeva realizzare (e, pertanto, anche a realizzare eventuali opere dirette a eliminare difficoltà di accesso).

Pacifico quanto precede è evidente la irrilevanza, al fine del decidere, di tutte le argomentazioni svolte dai ricorrenti che - ancora una volta in violazione dì quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione -tendono a un nuovo apprezzamento delle emergenze di causa precluso in questa sede di legittimità.

13. Con il sesto motivo i ricorrenti denunziano «Error in indicando: art. 360, 1° comma n. 5, c.p.c. - Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Si osserva, infatti, che la superficie effettiva è pari mq 76,76 e non quella di mq 176,76 come erroneamente deciso dalla Corte d'Appello che, travisando la realtà effettiva,. ha omesso di pronunciarsi sulla specifica eccezione sollevata dagli appellati (vedi penultima pagina della il comparsa conclusionale dell'avv. Gu. in data 26 aprile 2003, in grado di appello).

14. Il motivo è inammissibile, sotto diversi, concorrenti, profili.

14.1. In primis, in violazione del precetto di cui all'art. 366, n. 4 c.p.c., la deduzione è assolutamente generica, non essendo dato comprendere quale sia il «motivo» della censura.

14.2. In secondo luogo, qualora si interpreti la censura come volta a denunziare la sentenza gravata per avere affermato che la superficie da destinare a parcheggio era pari a mq. 76,76 e non 176,76, la deduzione è inammissibile sotto altri, concorrenti, profili.

14.2.1. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. le sentenze pronunziate in grado dì appello possono essere impugnate per revocazione qualora la sentenza stessa sì «l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa».

«Vi è questo errore - in particolare - quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa».

Pacifico quanto sopra e non controverso che la denuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass. 27 marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità - come anticipato - della censura in esame.

Nella specie, infatti, i ricorrenti denunziando che i giudici del merito avrebbero posto a fondamento della propria decisione la circostanza di fatto (peraltro risultante dalla sentenza già passata in cosa giudicata tra le stesse parti) che la superficie effettiva da destinare a parcheggio è diversa da quella accertata lamentano un eventuale vizio della sentenza che non può costituire motivo di ricorso per cassazione.

Il denunciato travisamento, in particolare, risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (Cass. 1° giugno 2002, n. 7965; Cass. 9 agosto 2002, n. 12087; Cass. 30 gennaio 2003, n. 1512).

14.2.2. Ulteriore motivo di inammissibilità della censura, infine, è la circostanza che in violazione del principio di autosufficienza i ricorrenti hanno - contra legem - fatto generico riferimento a una eccezione che assumono di avere formulato in grado di appello, omettendo di trascriverne in ricorso il contenuto, certo essendo che non è sufficiente al detto scopo il merito riferimento a atti del pregresso giudizio di merito (cfr., ad esempio, Cass. 19 febbraio 1986 n. 992, nonché Cass. 22 novembre 1984 n. 6018 e Cass. 2 luglio 1982 n. 3967).

15. Con gli ultimi due motivi, intimamente connessi e da esaminare congiuntamente i ricorrenti denunziano, da ultimo:

- da un lato, «error in iudicando, 1° comma n. 4 c.p.c. - omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia» per non essersi la corte di appello pronunciata sulla eccezione contenuta a p. 3 della memoria conclusionale di appello (quanto ai criteri seguiti dal consulente tecnico d'ufficio nella determinazione del quantum da corrispondere a titolo dì canone d'uso) (settimo motivo);

- dall'altro «errore in indicando; art. 360 1 comma n. 5 c.p.c. - omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia» per avere il giudice di appello omesso di motivare il rigetto della eccezione sollevata dagli appellati nella parte finale della comparsa conclusionale al riguardo della domanda di risarcimento dei danni (ottavo motivo).

16. Entrambi i riassunti motivi (come anche, per altro profilo il sesto motivo) sono manifestamente infondati.

Giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - da cui totalmente e senza alcuna motivazione prescinde la difesa di parte ricorrente - la comparsa conclusionale e, a maggior ragione, la memoria di replica, hanno la sola funzione di illustrare le domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non possono contenerne di nuove che costituiscano un ampliamento del thema decidendum, sicché il giudice non incorre nel vizio di omessa pronunzia ove non esamini una questione proposta per la prima volta in tale comparsa o memoria (tra le tantissime, Cass. 16 luglio 2004, n. 13165; Cass. 3 aprile 1987, n. 3234).

Non avendo dedotto, e dimostrato, parte ricorrente che le eccezioni non esaminate dalla sentenza gravata fossero state già dedotte in precedenza, nel rispetto del principio del contraddittorio, è di palmare evidenza la manifesta inammissibilità delle censure in esame.

17. Con la memoria ex art. 378 c.p.c. i ricorrenti invocano che successivamente alla proposizione del presente ricorso per cassazione è sopravvenuto l' art. 12 comma 9 della legge 28.11.2005, n. 246 che ha aggiunto un secondo comma all'art. 41 sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 (come introdotto dall'art. 18 delle legge 6 agosto 1967 n. 765) da cui è stato fatto derivare il vincolo pertinenziale sull'a-rea in questione.

Si osserva, in particolare, che per effetto di tale aggiunta, la predetta disposizione normativa risulta essere attualmente, così formulata: «Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione. Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da dirittì d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse».

Stante la chiara formulazione della citata norma, assumono i ricorrenti, appare evidente come il legislatore abbia inteso autoritativamente definire (con l'introduzione del comma 2 all'art. 41 sexies) la natura giuridica degli spazi che il costruttore continua ad essere tenuto a destinare a parcheggio ed abbia perciò precisato che tali spazi, oltre ad essere autonomamente trasferibili, non possono ritenersi gravati da alcun tipo di vincolo pertinenziale né da un qualsiasi diritto d'uso a favore dei proprietari delle altre unità immobiliari.

18. Il rilievo non è pertinente.

A prescindere dal prendere posizione sulla natura interpretativa, o meno, della disposizione sopravvenuta (questa Corte già si è espressa in termini negativi con la sentenza 24 febbraio 2006, n. 4264) quest'ultima è irrilevante, al fine della risoluzione della presente controversia.

Come accennato sopra, infatti, nella specie, con sentenza n. 1028/89, passata in cosa giudicata, il tribunale di Salerno ha condannato gli convenuti eredi del costruttore dell'immobile per cui è controversia a integrare l'area di parcheggio del fabbricato, mettendo a disposizione degli attori (in primo grado) l'ulteriore porzione di terreno pari a mq. 176,76, dietro pagamento del relativo canone d'uso, ancorché senza individuare la predetta area.

È palese, pertanto, che sono irrilevanti eventuali modifiche dell'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, successive al 1989, cioè all'epoca in cui è stato accertato - con efficacia di giudicato - il diritto degli attuali ricorrenti incidentali a ottenere la disponibilità di ulteriori mq. 176,76 destinati a parcheggio dell'edificio.

19. Come accennato in parte espositiva, la Corte di appello di Salerno, identificata l'area che deve essere posta a disposizione degli attori in primo grado, ha determinato il canone di uso a carico dei beneficiari in Euro 390,00 mensili, da versare al momento della messa a disposizione dell'area.

20. Con l'unico motivo del proprio ricorso i ricorrenti incidentali censurano tale capo della sentenza impugnata, denunciando violazione delle «disposizioni della legge 6 agosto 1967, n. 765 art. 18» e degli «artt. 1374, 1418 e 1419 c.c.».

Si osserva, infatti, che qualora il diritto dì uso del parcheggio operi in forza di legge, in contrasto con la volontà e la dichiarazione contrattuale, il relativo prezzo deve tendere a ripristinare l'equilibrio del sinallagma funzionale del contratto, sicché l'importo deve essere integrativo dell'oggetto del contratto di vendita, nel senso di fissare una somma una tantum e non un versamento infinito di canone mensile.

L'importo, quindi, concludono i ricorrenti incidentali, deve essere costituito da una indennità integrativa del prezzo dì vendita e non da un canone mensile che si addice solo ad una locazione.

21. Il motivo è manifestamente infondato.

Come puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata (ed evidenziato, altresì, dalla difesa dei ricorrenti principali, cfr., al riguardo, le deduzioni svolte nella già ricordata memoria ex art. 378 c.p.c.), la sentenza 1028/1989 del tribunale di Salerno, passata in cosa giudicata, ha affermato il diritto dei comproprietari al supplemento sulle aree di parcheggio, previo versamento del canone d'uso.

Atteso, pertanto, che la individuazione di un canone d'uso e non di una somma integrativa del prezzo di acquisto delle unità immobiliari per il godimento a parcheggio di mq. 176,76 era già contenuta nella sentenza, coperta da cosa giudicata, del tribunale di Salerno n. 1028 del 1989 è evidente che sono totalmente in conferenti (a prescindere da ogni altra questione sulla loro tempestività) tutte le considerazioni svolte in questa sede dai ricorrenti incidentali al fine di dimostrare la non conformità a diritto di una tale conclusione.

È di palmare evidenza, infatti, che le questioni prospettate con la censura in esame dovevano - se del caso - essere fatte valere nel giudizio poi conclusosi con la più volte ricordata sentenza n. 1028 del 1989 o in sede di impugnazione avverso tale sentenza e non, certamente, in questo diverso giudizio nel quale i giudici del merito si sono limitati a quantificare il «canone d'uso» dovuto.

22. Risultati infondati, in conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

Atteso l'esito del giudizio, sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la totale compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità.


INDICE
DELLA GUIDA IN Condominio

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 779 UTENTI