Criteri di ripartizione delle spese stabiliti dalla legge e deliberazioni annullabili

In materia di condominio degli edifici ed in ordine alla ripartizione delle spese comuni, le attribuzioni dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1135 c.c., n. 2, sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri fissati dalla legge e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe, venendo direttamente ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino, attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca, per cui la deliberazione assembleare che modifichi detti criteri e' inefficace nei confronti del condomino dissenziente per nullità radicale deducibile senza limitazioni di tempo e non meramente annullabile con impugnazione da proporsi nel termine di cui all'art. 1137 c.c.. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 14 gennaio 2009, n. 747)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Consigliere

Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere

Dott. MALPICA Emilio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12337/2004 proposto da:

GE. GE. , GE. TI. , OC. PA. , DI. ST. AN. MA. , BO. HE. GI. vedova MA. AN. , elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato DE TILLA MAURIZIO;

- ricorrenti -

contro

COND (OMESSO) in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimato -

sul ricorso 14469/2004 proposto da:

COND (OMESSO) in persona dell'Amministratore pro tempore DE. BI.CO. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELL'OCEANO ATLANTICO 25, presso lo studio dell'avvocato LEUCI MARIA GRAZIA, rappresentato e difeso dall'avvocato DELL'ACQUA GIOVANNI;

- controricorrente ric. incidentale -

contro

GE. GE. , GE. TI. , OC. PA. , DI. ST. AN. MA. , BO. HE. GI. vedova MA. AN. , elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato DE TILLA MAURIZIO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 57/2004 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 02/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2008 dal Consigliere Dott. TRIOLA Roberto Michele;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per rigetto ricorso principale, rigetto ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9 febbraio 1993 Tito Gentile, GE. Ge. , Oc.Pa. , Di. St.An. Ma. e Ma.An. convenivano davanti al Tribunale di Salerno il Condominio di via (OMESSO), dolendosi della ripartizione delle spese relative ad alcuni lavori operata dall'assemblea con Delib. 9 ottobre 1992 e chiedendo la condanna del condominio al risarcimento dei danni per il ritardo con il quale tali lavori erano stati effettuati.

In particolare, con riferimento alla prima domanda, gli attori deducevano che alcuni lavori avevano interessato anche parti comuni e non solo le terrazze a livello di cui erano proprietari esclusivi, per cui la ripartizione delle spese interessanti tali parti comuni avrebbe dovuto essere effettuata secondo il criterio generale di cui all'articolo 1123 c.c., comma 1, e non secondo il criterio speciale di cui all'articolo 1126 c.c., come, del resto, era stato stabilito dalla Corte di appello di Salerno con sentenza in data 16 marzo 1992, passata in giudicato.

Il condominio, costituitosi, resisteva alla domanda.

Il giudizio veniva riunito ai giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi emessi nei confronti degli attori.

Il Tribunale di Salerno con sentenza non definitiva in data 25 febbraio 2000 rigettava la domanda di nullita' e di risarcimento dei danni e la istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi, disponendo peraltro una consulenza tecnica diretta ad accertare quali fossero i lavori che avevano interessato rispettivamente le parti comuni o le terrazze a livello.

Ge.Ti. , Ge.Ge. , Oc.Pa. , Di. St. An. Ma. e Ma.An. proponevano appello principale.

Il condominio proponeva appello incidentale, dolendosi del mancato rigetto delle opposizioni ai decreti ingiuntivi e della ammissione della consulenza tecnica di ufficio.

Con sentenza in data 2 febbraio 2004 la Corte di appello di Salerno rigettava entrambe le impugnazioni.

In ordine all'appello principale i giudici di secondo grado rilevavano che gli attori non avevano impugnato nel termine di cui all'articolo 1137 c.c., la delibera che, secondo il loro assunto, aveva provveduto ad una errata ripartizione delle spese per cui era causa, ne' quelle successive, che tale ripartizione avevano confermato.

La Corte di appello di Salerno riteneva che infondatamente gli appellanti in via principale si dolevano del rigetto della domanda risarcitoria ex articolo 2043 c.c.. Tale domanda, in primo luogo, trovava un limite insormontabile nel giudicato formatosi a seguito della sentenza in data 16 marzo 1992. Per la verita' nell'atto di appello era stato dedotta la diversita' dell'oggetto tra le due cause, ma nell'atto di citazione era stato affermato esattamente il contrario. Ad ogni modo, anche volendo prescindere dalla preclusione del giudicato, la domanda sarebbe stata comunque infondata, non essendo stata supportata dal benche' minimo elemento di prova, ne' relativamente all'an ne' in ordine al quantum.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, illustrati da memoria, Ge.Ti. , Ge. Ge. , Oc.Pa. .

Resiste con controricorso il condominio di via (OMESSO), che ha anche proposto ricorso incidentale, con un unico motivo, al quale resistono con controricorso Ge.Ti. , Ge. Ge. , Oc.Pa. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.

Da un punto di vista logico va esaminato per primo il terzo motivo del ricorso principale, con il quale si censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato che, anche volendo ritenere che era stata effettuata una errata ripartizione delle spese, la relativa delibera non era stata impugnata nel termine di cui all'articolo 1137 c.c., e si invoca l'orientamento di questa S.C. secondo il quale, in tema di condominio degli edifici ed in ordine alla ripartizione delle spese comuni, le attribuzioni dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 1135 c.c., n. 2, sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri fissati dalla legge e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe, venendo direttamente ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino, attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprieta', possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca, per cui la deliberazione assembleare che modifichi detti criteri e' inefficace nei confronti del condomino dissenziente per nullita' radicale deducibile senza limitazioni di tempo e non meramente annullabile con impugnazione da proporsi nel termine di cui all'articolo 1137 c.c..

Il motivo e' infondato.

Secondo questa S.C. l'orientamento invocato dai ricorrenti in via principale trova applicazione solo nel caso l'assemblea consapevolmente modifichi i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dalla legge; sempre secondo questa S.C., invece, le deliberazioni relative alla ripartizione delle spese sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri siano violati o disattesi (cfr., in tal senso: sent. 9 marzo 2007 n. 7708; 21 luglio 2006 n. 16793).

Il rigetto del terzo motivo preclude l'esame del primo motivo e del secondo motivo del ricorso principale, con i quali si deduce rispettivamente »„ che la proprieta' comune di alcuni degli elementi dell'edificio interessati dai lavori per cui era causa risultava dalla precedente sentenza della Corte di appello di Salerno in data 1992, e che comunque tali elementi, alla stregua della giurisprudenza di questa S.C., si dovevano considerare comuni.

Con il quarto motivo del ricorso incidentale Ge. Ti. , Ge. Ge. , Oc.Pa. si dolgono, in primo luogo, della affermazione della Corte di appello di Salerno secondo la quale la domanda relativa al risarcimento dei danni era preclusa dalla precedente propria sentenza in data 16 marzo 1992.

La doglianza e' infondata.

Secondo la Corte di appello di Salerno, infatti, la identita' tra l'attuale domanda e quella decisa dalla sentenza in data 16 marzo 1992 e' stata riconosciuta nell'atto di citazione dagli stessi attuali ricorrenti in via principale e la esattezza di tale affermazione non viene contestata.

Il rigetto di tale doglianza comporta preclude l'esame della seconda doglianza contenuta nel motivo in esame, con la quale si censura l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale la domanda risarcimento era comunque infondata in quanto non provata sia nell'an che nel quantum.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale il condominio si duole del mancato accoglimento del motivo dell'appello incidentale, con il quale si era censurato il mancato rigetto delle opposizioni a decreto ingiuntivo, in quanto tra tali opposizioni e la causa relativa alla ripartizione delle spese non esisteva continenza ne' pregiudizialita' necessaria.

Il motivo e' inammissibile per difetto di interesse.

I giudici di merito non erano, infatti, tenuti ad una espressa pronuncia di rigetto delle opposizioni ai decreti ingiuntivi emessi nei confronti degli attori, dal momento che tale rigetto costituiva la logica conseguenza del rigetto della domanda relativa alla ripartizione delle spese.

In definitiva, entrambi i ricorsi vanno rigettati; in considerazione della reciproca soccombenza, ritiene il collegio di disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte:

Riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese.

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