Curare l'osservanza del regolamento di condominio costituisce compito precipuo dell'amministratore il quale, pertanto, può agire e resistere nei pertinenti giudizi

In tema di attribuzioni dell'amministratore, curare l'osservanza del regolamento di condominio costituisce compito precipuo affidato dall'art. 1130 c.c. all'amministratore medesimo, il quale, pertanto, risulta senz'altro abilitato ad agire ed a resistere nei pertinenti giudizi senza che a tal fine occorra quell'apposita autorizzazione richiesta dalla legge (art. 1136, quarto comma, c.c.) soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell'amministratore stesso. Per tale ragione , la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza con la quale il giudice del merito, in una controversia promossa dall'amministratore contro il proprietario ed il conduttore di locali siti al piano terreno del fabbricato ed adibiti, in violazione del regolamento condominiale di natura contrattuale, alla gestione di un bar ristorante, aveva ritenuto l'amministratore del condominio legittimato a promuovere la causa anche se la relativa autorizzazione assembleare era stata approvata senza osservare la maggioranza qualificata stabilita dal combinato disposto dei commi secondo e quarto del citato art. 1136 c.c..

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 25 ottobre 2010, n. 21841



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo - Presidente

Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 7581-2005 proposto da:

ED. IM. DI. MA. AN. BA. & C SAS (OMESSO) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato BARBANTINI GOFFREDO MARIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FUMAGALLI PAOLO;

- ricorrente -

contro

COND VIA (OMESSO) in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AZUNI 9, presso lo studio dell'avvocato DE CAMELIS PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANELLI FRANCO;

- controricorrente -

e contro

ER. SRL in persona del legale rapp.te p.t.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 3116/2004 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l'Avvocato BARBANTINI GOFFREDO MARIA difensore del ricorrente che ha chiesto di riportarsi agli scritti depositati;

udito l'avvocato DE CAMELIS PAOLO difensore del controricorrente che ha chiesto di riportarsi agli scritti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI VINCENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25 gennaio 2003 il Tribunale di Milano accolse parzialmente le domanda proposte dal condominio dell'edificio sito in via (OMESSO) in quella citta' nei confronti della s.a.s. Ed. Im. di. Fr. Mo. & C. e della s.r.l. ER. , rispettivamente proprietaria e conduttrice di locali al piano terreno del fabbricato con relative pertinenze al piano seminterrato: dichiaro' che la destinazione di tali porzioni immobiliari alla gestione di un bar-ristorante, come in concreto svolta, contrastava con il regolamento condominiale avente natura contrattuale, sicche' condanno' le predette societa' a non proseguire tale attivita' e a ripristinare lo stato preesistente di tranquillita' della compagine condominiale, nonche' a rimuovere una presa d'aria e un tendone parasole installati all'esterno dello stabile.

Adita in via principale dalle societa' Ed. e ER. , in via incidentale dal condominio, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 3 dicembre 2004, ha confermato la decisione del Tribunale e ha inoltre condannato le appellanti principali a porre termine all'occupazione, con rifiuti del ristorante e bottiglie vuote, di uno spazio comune nel seminterrato del palazzo.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi poi illustrati anche con memoria, la s.a.s. Ed. Im. di. Ma. An. Ba. & C. (gia' s.a.s. Ed. Im. di. Fr. Mo. & C). Il condominio dell'edificio sito in via (OMESSO) si e' costituito con controricorso. La s.r.l. ER. non ha svolto attivita' difensive nel giudizio di legittimita'.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tra le censure rivolte dalla ricorrente alla sentenza impugnata, deve essere presa in esame prioritariamente, stante il suo carattere pregiudiziale ed assorbente, quella formulata con il secondo motivo di ricorso, con cui la s.a.s. Ed. Im. di. Ma. An. Ba. & C. lamenta che la Corte d'appello ha ritenuto l'amministratore del condominio legittimato a promuovere questa causa, pur se la relativa deliberazione assembleare era stata approvata senza la maggioranza qualificata stabilita dall'articolo 1136 c.c., comma 2: maggioranza necessaria nella specie, poiche' la lite concerne materia estranea alle attribuzioni dell'amministratore medesimo, data la mancanza nel regolamento condominiale di un esplicito e chiaro divieto di adibire i locali al piano terreno dell'edificio alla gestione di un bar-ristorante, che peraltro all'epoca non era operante, essendo in corso lavori di ristrutturazione.

La doglianza va disattesa.

Curare l'osservanza del regolamento di condominio e' compito precipuo affidato dall'articolo 1130 c.c. all'amministratore, il quale pertanto e' senz'altro abilitato ad agire e a resistere nei pertinenti giudizi, senza che occorra quell'apposita autorizzazione, che e' richiesta dalla disposizione richiamata dalla ricorrente soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell'amministratore stesso. Superflua, quindi, era stata la deliberazione dell'assemblea di dare corso al giudizio e conseguentemente ininfluente e' la maggioranza con cui essa e' stata adottata. Ne' rileva che l'attivita' in questione fosse stata momentaneamente sospesa, poiche' la stessa ricorrente riconosce che sarebbe ripresa, dopo il ripristino dei locali in cui veniva esercitata. Quanto poi alla dedotta insussistenza della violazione del regolamento oggetto della causa, e' sufficiente rilevare che la questione concerne il merito, sicche' la sua eventuale soluzione nel senso propugnato dalla ricorrente avrebbe comportato semmai il rigetto della domanda, non la sua dichiarazione di inammissibilita' per difetto di legittimazione di chi l'aveva proposta.

Appunto al merito della controversia attiene il primo motivo di ricorso, con il quale la societa' Ed. lamenta che erroneamente e ingiustificatamente la Corte d'appello e' pervenuta alla conclusione che il regolamento condominiale vieta in maniera assoluta di adibire a bar-ristorante le porzioni immobiliari di cui si tratta, indipendentemente dalle modalita' di svolgimento dell'attivita'.

Di questo motivo di ricorso il resistente ha contestato l'ammissibilita', osservando che investe esclusivamente una delle due autonome rationes decidendi sulle quali si basa la sentenza impugnata.

L'eccezione non puo' essere accolta. In effetti la Corte d'appello, oltre a dichiarare che l'utilizzazione come bar-ristorante dei locali al piano terreno dell'edificio contrasta comunque con il regolamento del condominio, ha anche ribadito l'argomento che unicamente era stato addotto dal Tribunale a fondamento della sentenza di primo grado: la maniera in cui aveva operato in concreto la societa' ER. , conduttrice dei locali al piano terreno, era tale da compromettere gravemente la quiete e la tranquillita' dello stabile. Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene il controricorrente, la societa' Ed. , quale proprietaria dei locali stessi, non difetta dell'interesse a ottenere la cassazione della sentenza di appello, anche soltanto nella parte in cui ha affermato il carattere assoluto del divieto di adibire quella porzione immobiliare a bar-ristorante, con l'effetto di impedire la sua locazione anche in futuro con tale destinazione, pur se lo svolgimento dell'attivita' avvenga con modalita' diverse e meno "invasive" di quelle praticate nella ormai cessata gestione della societa' ER. .

Sebbene quindi ammissibile, il motivo di ricorso in esame e' pero' infondato.

Si verte nel campo dell'interpretazione di un atto negoziale, che non puo' formare oggetto di censura in questa sede se non sotto i profili della violazione o falsa applicazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e dell'omissione, insufficienza o contraddittorieta' della motivazione.

Ma da tali vizi la sentenza impugnata e' del tutto immune.

La Corte d'appello, alla stregua proprio dei criteri normativi che la ricorrente le addebita di aver trascurato o travisato, ha individuato la portata dell'articolo 2, comma 4 del regolamento condominiale (il quale prevede: "Le unita' immobiliari al piano terreno potranno essere destinate, oltre che a negozi, a uffici in genere, depositi e magazzini anche di vendita") indagando quale sia stata la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole e attribuendo alla clausola in questione il senso risultante dal complesso dell'atto e in particolare dagli altri commi dello stesso articolo (i quali stabiliscono: "Gli appartamenti non potranno essere adibiti ad uso diverso da quello di abitazione civile e di studi e le cantine per i locali destinati allo scopo, sempre che da questo non derivi alcuna molestia al vicinato e siano conformi alle disposizioni dei Regolamenti del Comune di (OMESSO). - E' quindi vietato ai singoli condomini ogni godimento che possa arrecare pericolo di danno allo stabile e agli abitanti di esso, o che per effetto di rumori, esalazioni e simili eventi e per ragioni di indole morale contrasti con il decoro e con il carattere che si vuoi mantenere allo stabile ad uso di abitazione civile. - La destinazione eventuale degli appartamenti ad uso diverso da quello di abitazione civile e di studio professionale dovra' essere acconsentita dall'assemblea con la maggioranza richiesta dall'articolo 1136 c.c.".

Se ne e' desunto, con la sentenza impugnata, che i locali al piano terreno possono essere adibiti soltanto agli usi commerciali espressamente consentiti, tra i quali non e' compreso quello di bar-ristorante. Delle ragioni per le quali e' pervenuto a questa conclusione, d'altra parte, il giudice a quo ha dato argomentatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, spiegando che un'impresa di ristorazione e' del tutto differente, per gli aspetti rilevanti nella specie, da quelle di conduzione di negozi di vendita, poiche' e' idonea - e ne basta la semplice potenzialita', indipendentemente dalla concreta sua verificazione - a snaturare il carattere proprio dell'edificio, compromettendone la quiete e la tranquillita' mediante "rumori, esalazioni e altri simili eventi", a causa in particolare delle immissioni rumorose e dalle esalazioni di odori sgradevoli, che normalmente derivano dalle attivita' di tal genere, a causa della stessa loro natura, nonche' dell'intensita', della durata e degli orari della frequentazione della clientela, ben diversi da quelli dei "negozi, uffici in genere, depositi e magazzini anche di vendita". L'asserita maggiore plausibilita' dell'interpretazione estensiva della disposizione regolamentare di cui si tratta, propugnata dalla ricorrente, non puo' costituire valida ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimita', che non consentono a questa Corte alcun sindacato su valutazioni e apprezzamenti eminentemente di merito che siano stati, come nel caso, adeguatamente motivati.

Ne' e' ravvisabile la violazione - pure denunciata dalla s.a.s. Ed. Im. di. Ma. An. Ba. & C. - del principio secondo cui i limiti di utilizzazione delle singole unita' immobiliari di un condominio, imposti ai loro proprietari individuali con un regolamento di natura contrattuale, debbono essere stabiliti in maniera espressa, chiara e inequivoca: principio che la Corte d'appello non ha contraddetto in diritto, avendo invece ritenuto in fatto che dei suddetti caratteri l'articolo 2, comma 4 del regolamento del condominio sia dotato, poiche' indica in modo puntuale e specifico le destinazioni dei locali al piano terreno unicamente consentite, vietando quindi al contempo tutte quelle che se ne differenziano.

Con il terzo motivo di ricorso la s.a.s. Ed. Im. di. Ma. An. Ba. & C. lamenta che la Corte d'appello e' incorsa in contraddizione, affermando che l'adibizione a bar-ristorante dei locali in questione di per se' contrasta con il regolamento condominiale, ma altresi' confermando la sentenza di primo grado, che aveva condannato le convenute a "cessare immediatamente la destinazione di bar-ristorante come in concreto svolta".

Neppure questa censura puo' essere accolta. La questione del carattere assoluto e astratto del divieto di utilizzare i locali del piano terreno dello stabile come bar-ristorante, indipendentemente dalle modalita' in cui l'azienda veniva gestita, era inclusa nella materia del contendere devoluta al giudice di secondo grado, al quale pertanto non era precluso affrontarla. Avendola risolta in senso positivo, la Corte d'appello ha dichiarato nel dispositivo "la contrarieta' al regolamento condominiale di natura contrattuale della destinazione a bar ristorante delle unita' immobiliari al piano terreno dell'edificio di (OMESSO)", confermando "nel resto" la sentenza del Tribunale e dando cosi' un diverso fondamento alla pronuncia di condanna che vi era contenuta, anche se - ma dichiaratamente solo "per ragioni di completezza, essendo assorbente la ragione della contrarieta' della destinazione a bar ristorante rispetto alle prescrizioni del regolamento" - ha altresi' ritenuto esatto cio' che il primo giudice aveva affermato circa il "livello significativo e rilevante" dei "fastidi di immissioni ed esalazioni" derivanti dall'attivita' della s.r.l. ER. , per come effettivamente era stata esercitata.

Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 euro, oltre a 5.000,00 euro per onorari, con gli accessori di legge.

La domanda del condominio, intesa ad ottenere la condanna della societa' Ed. al risarcimento di danni per lite temeraria, deve essere disattesa, non avendo l'istante fornito specifici elementi atti a dimostrare ne' che il ricorso per cassazione sia stato proposto con dolo o in mala fede, ne' che abbia dato luogo a pregiudizi particolari, oltre le spese di giudizio che l'altra parte dovra' rimborsare.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 euro, oltre a 5.000,00 euro per onorari, con gli accessori di legge.
 

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