Del furto in appartamento realizzato da chi vi si sia introdotto attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione risponde l'imprenditore che ha omesso di dotarli di cautele atte ad impedirne l'uso anomalo da parte di terzi

Del furto in appartamento realizzato da chi vi si sia introdotto attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione risponde, ex art. 2043 c.c., l'imprenditore che per tali lavori si sia avvalso delle impalcature, tutte le volte in cui, violando il principio del "neminem laedere", egli abbia omesso di dotarle di cautele atte ad impedirne l'uso anomalo da parte di terzi, così creando colposamente un agevole accesso ai ladri e ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno subito dai derubati.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 10 gennaio 2011, n. 292



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco - Presidente

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22265-2006 proposto da:

MO. CO. GE. S.R.L. (OMESSO) in persona dell'amministratore unico legale rappresentante pro tempore Geom. ST. WA. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI MARIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ione GIUGGIOLI GIULIANO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CA. PA. (OMESSO), C. R. (OMESSO), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell'avvocato SALAFIA ANTONIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato NEGRI MARIO giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 402/2006 della CORTE D'APPELLO di TORINO, 3 SEZIONE CIVILE, emessa il 10/2/2006, depositata il 14/03/2006, R.G.N. 372/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l'Avvocato ANTONIO SALAFIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 3 gennaio 1995 Ca.Pa. e C. R. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Novara Mo. Co. s.r.l. esponendo che in data (OMESSO) ignoti ladri si erano introdotti nella loro abitazione servendosi dell'impalcatura allestita dalla societa' convenuta per eseguire lavori in un cantiere edile attiguo all'immobile ove era ubicato l'appartamento. Dell'accaduto chiesero quindi che venisse ritenuta responsabile, ex articolo 2043 cod. civ., la societa' costruttrice, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni quantificati in lire 200.000.000.

La convenuta contesto' l'avversa pretesa sia sotto il profilo dell'an, che sotto quello del quantum debeatur.

Con sentenza del 16 luglio 2007 il giudice adito dichiaro' Mo. Co. s.r.l. responsabile di incustodia ex articolo 2051 cod. civ., per l'effetto condannandola al risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in separato giudizio.

Su gravame principale di Mo. Co. e incidentale dei coniugi Ca. e C. , la Corte d'appello di Torino, in data 14 marzo 2006, per quanto qui interessa, ha dichiarato Mo. Co. responsabile del furto commesso nell'abitazione degli attori il giorno (OMESSO); ha posto a carico degli stessi un concorso di colpa nella misura del 30%; ha condannato in definitiva la convenuta societa' al pagamento in favore di Ca.Pa. e di C.R. della somma di euro 21.691,19, oltre rivalutazione, interessi e spese nella misura di due terzi.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione Mo. Co. s.r.l. formulando tre motivi, con pedissequi quesiti.

Resistono con controricorso, illustrato da memoria, Ca.Pa. e C.R. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Col primo motivo l'impugnante denuncia violazione dell'articolo 2043 cod. civ. dell'imprenditore che per l'esecuzione di tali opere si sia servito di quei manufatti, tutte le volte in cui lo stesso, trascurando le piu' elementari norme di diligenza e perizia, e cioe' la doverosa adozione di cautele idonee ad impedire l'uso anomalo delle impalcature, in violazione del principio del neminein laedere, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri, ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno.

Cosi' argomentando, il giudice di merito avrebbe ignorato i piu' recenti arresti del Supremo Collegio, secondo cui, allorquando una persona subisca un furto nel proprio appartamento ad opera di ladri, che vi si siano introdotti attraverso impalcature per lavori edilizi lasciate incustodite presso l'appartamento stesso, il proprietario dei ponteggi non puo' essere ritenuto civilmente responsabile del furto ne' ex articolo 2043 cod. civ., per omissione di cautele, poiche' la responsabilita' civile per omissione sorge solo se si sia contravvenuto ad uno specifico obbligo di fare, nella specie, inesistente (confr. Cass. civ. 18 ottobre 2005, n. 20133).

2 La censura e' infondata.

Il giudice di merito, ritenuta provata, sulla base la ricostruzione dei fatti contenuta nel rapporto della Polizia scientifica della Questura di (OMESSO) nonche' delle deposizioni rese dai testi escussi, la circostanza che i ladri si erano introdotti nell'appartamento dei coniugi Ca. usando l'impalcatura allestita dalla societa' convenuta, ha affermato la responsabilita' di Mo. perche' questa, benche' ripetutamente sollecitata a dotare il cantiere di adeguate difese per impedire l'accesso al ponteggio, soprattutto dopo la perpetrazione di un primo tentativo di furto, nessun presidio aveva di fatto adottato.

Ora, la decisione della Curia territoriale fa corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui del furto in appartamento realizzato da chi vi si sia introdotto attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione risponde, ex articolo 2043 cod. civ., l'imprenditore che per tali lavori si sia avvalso delle impalcature, tutte le volte in cui, violando il principio del neminem laedere, egli abbia omesso di dotarle di cautele atte a impedirne l'uso anomalo da parte di terzi, cosi' creando colposamente un agevole accesso ai ladri e ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno subito dai derubati (confr. Cass. civ. 17 marzo 2009, n. 6435; Cass. civ. 12 aprile 2006, n. 8630; Cass. civ. 25 novembre 2005, n. 24897).

E' appena il caso di aggiungere che le affermazioni contenute nella pronuncia evocata dal ricorrente (Cass. civ. 18 ottobre 2005, n. 20133) hanno riguardo a fattispecie in cui del furto perpetrato nell'appartamento era stato chiamato a rispondere il condominio, di talche' la Corte, dato atto che esse erano state enunciate in un risalente precedente, neppure esattamente individuato, le ha utilizzate a confutazione delle critiche formulate nei confronti di sentenza di merito che aveva escluso ogni responsabilita' del portiere dello stabile.

Trattasi, in ogni caso, di principi non condivisi dal collegio e rimasti, per giunta, sostanzialmente isolati, in un panorama giurisprudenziale di segno contrario assolutamente compatto.

3 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione dell'articolo 1227 cod. civ., comma 1 in base al quale il risarcimento non e' dovuto per i pregiudizi che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso le circostanze del caso concreto erano tali da imporre una valutazione piu' severa dell'incidenza del concorso di colpa dei danneggiati nella produzione del danno, tenuto conto della entita' del valore delle cose custodite nel caveau e della estrema implausibilita' che i ladri, avendo dovuto percorrere in pieno giorno e nel centro urbano un pezzo di cornicione, fossero in possesso altresi' di strumenti di scasso.

4 Anche tali critiche non hanno fondamento.

Va anzitutto precisato che la ricorrenza di un concorso di colpa del creditore riconducibile al secondo piuttosto che all'articolo 1227 cod. civ., per avere il fatto colposo del creditore concorso a cagionare il danno, fermo restando che il risarcimento non era dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. La mancata enucleazione della diversa incidenza causale dell'applicabilita' dell'una piuttosto che dell'altra fattispecie di concorso di colpa di cui alla norma codicistica richiamata, e quindi, in definitiva, la genericita' dell'approccio dell'appellante, spiega l'assenza di ogni precisazione al riguardo nella sentenza impugnata. La Curia territoriale si e' per vero limitata a rilevare che il Ca. aveva concorso a cagionare il danno, perche', ove avesse nascosto adeguatamente la chiave del caveau o l'avesse tenuta con se', la perpetrazione del furto sarebbe stata piu' difficile, posto che i ladri avrebbero dovuto scassinare la serratura della cassaforte. E in tale prospettiva ha quantificato nella misura del 30% il concorso di colpa del danneggiato.

Ritiene il collegio che siffatto apparato motivazionale resista alle censure dell'impugnante tanto piu' che queste si limitano ad enunciare, in termini puramente assertivi, la necessita' di applicare l'articolo 1227 cod. civ., comma 1) va distinta da quella (disciplinata nel comma 2 della medesima norma) riferibile a un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacche' - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio alla relativa indagine, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto (Cass. civ., 25 maggio 2010, n. 12714).

Infine, la quantificazione nella misura del 30% dell'incidenza causale della responsabilita' del danneggiato appare conforme a criteri di ragionevolezza e di comune buon senso, tenuto conto che la valutazione dell'elemento della gravita' della colpa deve essere rapportata alla misura della diligenza violata (Cass. civ., 21 gennaio 2010, n. 1002), e che la diligenza che il legislatore esige dal creditore, ex articolo 1227 cod. civ., non implica l'assunzione di attivita' straordinarie e particolarmente onerose per limitare gli effetti dannosi determinati dall'illecita condotta altrui (confr. Cass. civ. 11 gennaio 2002, n. 317).

5 Col terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 1226 cod. civ., nonche' vizi motivazionali con riferimento alla operata liquidazione, in via equitativa dei danni. Contesta la societa' che nella fattispecie si versasse in un'ipotesi di impossibilita' di prova del pregiudizio del quale veniva chiesto il ristoro, perche', essendo la refurtiva costituita soprattutto da apparecchi fotografici e da orologi di note case produttrici, gli attori avrebbero potuto agevolmente acquisire i relativi prezzi di listino. In ogni caso la motivazione resa dalla Corte d'appello in ordine alla impossibilita' o rilevante difficolta' di provare il danno nel suo esatto ammontare, era apodittica e in contrasto con l'agevole apprezzabilita' del valore degli oggetti asportati.

6 Anche tali critiche non hanno pregio.

Nel suo percorso argomentativo il giudice di merito e' partito dai beni elencati nella prima denuncia di furto; ha quindi considerato le deposizioni dei testi escussi e le precisazioni fatte dalle parti nel corso del giudizio, anche in ordine al valore attribuibile alla refurtiva. Sulla base degli elementi di fatto ritenuti, in siffatto contesto, dimostrati, ha quindi espunto dall'ambito dei pregiudizi risarcibili l'asportazione di beni, come il quadro olandese, il cui costo gli attori avrebbero potuto agevolmente provare, mentre ha liquidato equitativamente i danni connessi alla perdita di oggetti, come macchine fotografiche, orologi e gioielli delle migliori marche, considerata l'estrema difficolta' di ricostruire e documentare, per ciascuno di essi, epoca di acquisto, provenienza e prezzo. Esplicitato quindi che siffatta refurtiva, in un quadro complessivo di ottima situazione economica, era verosimilmente di valore, ha fissato il risarcimento per equivalente in lire 60.000.000, pervenendo in definitiva ad attribuire agli attori, riconosciuto un loro concorso di colpa nella misura del 30% la somma di euro 21.691,19.

Queste essendo la motivazione della decisione, ritiene il collegio che il giudice di merito non solo abbia adeguatamente esplicitato le ragioni della scelta operata in dispositivo, ma della stessa abbia offerto una giustificazione niente affatto arbitraria e implausibile.

Valga al riguardo considerare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimativita', e' suscettibile di rilievi in sede di legittimita', sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se la giustificazione della decisione difetti totalmente, o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza, o, ancora, sia radicalmente contraddittoria (Cass. civ. 26 gennaio 2010, n. 1529; Cass. 8 novembre 2007, n. 23304).

Ne deriva che il ricorso deve in definitiva essere rigettato.

Il ricorrente rifondera' alla controparte vittoriosa le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.700 (di cui euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

 

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