Deve essere multato il proprietario di un cne che con le proprie deiezioni disturbi i vicini

Il reato previsto dall'art. 674 c.p. non punisce soltanto le emissioni di gas, vapori o fumo idonei a imbrattare o cagionare molestie alle persone provenienti da attivita' produttive nei casi non consentiti dalla legge, ma anche tutte quelle esalazioni maleodoranti comunque imputabili all'attivita' umana, quali ad esempio quelle provenienti dalla presenza nel proprio giardino di numerosi animali senza l'adozione di cautele idonee ad evitare disturbo o molestie ai vicini. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza del 8 maggio 2008, n. 18732, ha confermato la condanna di una donna per avere, mediante la detenzione nel proprio giardino di 30 gatti e 4 cani, provocato emissioni di gas nauseabondi proveniente da escrementi e urine degli animali.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. LOMBARDO Alfredo Maria - Consigliere

Dott. MARMO Margherita - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

difensore di Cr. Fl., nata a (OMESSO);

avverso la sentenza del tribunale di Messina del 24 ottobre del 2006;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ciro Petti;

sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Ciampoli, il quale ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

udito il difensore della parte civile avv. Pustorino Franco, il quale ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

letti il ricorso e la sentenza denunciata.

osserva quanto segue:

IN FATTO

Con sentenza del 24 ottobre del 2006, il tribunale di Messina condannava Cr. Fl. alla pena di euro 105,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, quale responsabile del reato di cui all'articolo 674 c.p. per avere, mediante la detenzione nel proprio giardino di trenta gatti e quattro cani, provocato emissioni di gas nauseabondi, provenienti da escrementi ed urine degli animali, atti a creare molestie ai vicini. Fatto commesso in (OMESSO).

Il tribunale osservava che le dichiarazioni dei confinanti, costituitisi parti civili, erano state confermate dalle testimonianze degli agenti di polizia, i quali avevano affermato e constatato che nell'abitazione delle parti offese si sentiva un "odore nauseabondo provenire dalle aiuole poste a confine con il giardino (OMESSO) ", probabilmente perche' gli animali facevano li' i loro bisogni.

Ricorre per cassazione l'imputata per mezzo del proprio difensore denunciando illogicita' della motivazione per avere il tribunale fondato l'affermazione di responsabilita' sulla sola deposizione delle persone offese, senza considerare gli altri elementi processuali.

IN DIRITTO

Anche se la prevenuta non ha contestato l'astratta configurabilita' del reato, e' opportuno ribadire il principio gia' in passato affermato da questa corte (Cass Sez. 1, 15 novembre 1993 n. 10336), in forza del quale le emissioni di gas, vapori o fumo idonei ad imbrattare o cagionare molestie alle persone non sono solo quelli provenienti da attivita' produttive nei casi non consentiti dalla legge, ma anche tutte quelle esalazioni maleodoranti comunque imputabili all'attivita' umana, quali ad esempio quelle provenienti dalla presenza nel proprio giardino di numerosi animali senza l'adozione di cautele idonee ad evitare disturbo o molestie ai vicini

Precisato cio', si rileva che il ricorso e' inammissibile perche' sotto l'apparente deduzione del vizio d'illogicita' della motivazione in realta' il ricorrente censura l'apprezzamento delle prove da parte del tribunale la cui motivazione non presenta alcun vizio logico o giuridico.

Invero, il tribunale ha dato atto che gli animali dal punto di vista sanitario erano tenuti bene, ma cio' non escludeva che, per il loro rilevante numero, dal luogo dove erano custoditi potessero, specialmente nei mesi estivi, propagarsi odori nauseabondi, idonei a creare molestia alle persone che abitavano nella zona.

Non e' vero che il tribunale di Messina ha fondato l'affermazione di responsabilita' sulle sole dichiarazioni delle persone offese, in quanto dalla sentenza impugnata risulta che l'assunto dei denuncianti era stato confermato anche dalla polizia municipale che aveva effettuato un sopralluogo, rilevando che dal giardino della prevenuta provenivano odori nauseabondi. In tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove trattandosi di odori manchi la possibilita' di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensita' delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilita' delle emissioni stesse ben puo' basarsi sulle dichiarazioni dei testi, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della USL. (cfr Cass. 99/215147; Cass. 98/210959).

Dall'inammissibilita' del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in euro 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilita' secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.

La ricorrente e' tenuta altresi' alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, liquidate come nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l'articolo 616 c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende nonche' alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessi euro 2.500,00 oltre IVA ed accessori di legge.

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