Deve ritenersi applicabile in via analogica e in ragione della medesima ratio sostanziale inerente a entrambi gli istituti, la disciplina del condominio edilizio anche ai consorzi di urbanizzazione

Deve ritenersi applicabile in via analogica e in ragione della medesima ratio sostanziale inerente a entrambi gli istituti, la disciplina del condominio edilizio anche ai consorzi di urbanizzazione. Pertanto, nel giudizio di opposizione promosso dal consorziato avverso il titolo ingiuntivo chiesto e ottenuto dall'ente consortile per il pagamento degli oneri, determinati sulla base dei deliberati approvativi dei relativi conti preventivi e/o consuntivi da parte degli organi interni statutariamente a ciò deputati, ciò che assume rilievo è la sola efficacia delle dette deliberazioni e non già la loro validità che può essere vagliata nel solo procedimento di loro diretta impugnativa.

Tribunale Roma Sezione 5 Civile, Sentenza del 14 giugno 2011, n. 12856



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

QUINTA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Claudio Tedeschi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29305 del Ruolo Generale per l'anno 2009, assunta in decisione all'udienza del 19.1.2011 e vertente

TRA

Cu.Ga., elett.te dom.ta in Roma, presso lo studio dell'avv. Cl.Ma. che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al decreto ingiuntivo notificato;

Attrice opponente

E

Consorzio di Ma. in persona del suo presidente p.t., dott. Sa.Fi., elettte dom.to in Roma, presso lo studio dell'avv. An.Qu. che lo rappresenta e difende in forza di mandato reso a margine comparsa di costituzione e risposta;

Convenuto opposto

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento, Cu.Ga. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 19054/2008 emesso, nel procedimento iscritto al n. 58905/2008 R.G., in data 8.10.2008 e depositato il successivo 6.11.2008, dal Giudice Monocratico presso questo Tribunale ad istanza del Consorzio di Ma. in persona del suo legale rappresentante p.t. per il pagamento della somma di Euro 10.367,18 a titolo di contributi consortili e spese per il servizio di vigilanza relativi agli esercizi gestori 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, probatoriamente attestati - "come leggesi nel ricorso per ingiunzione cui il titolo monitorio opera richiamo per relationem - da delibere dell'assemblea dei delegati del 14.12.2000, del 19.12.2002, del 21.12.2001, del 16.11.2004, del 16.11.2005,, del 10.11.2003, del 4.12.2006 e del 29.11.2006 approvative dei relativi bilanci, di natura sia preventiva che consuntiva, oltre che dei pertinenti piani di riparto; a sostegno dell'opposizione ha dedotto:

la "carenza di legittimatone attiva del Sig. Sa.Fi. ad agire in giudico in nome e per conto del Consorzio di Ma.", poiché questo Tribunale, con sentenza del 12.9.2008, attualmente soggetta ad appello, ne aveva dichiarato la decadenza dalla detta carica "la nullità e/o inefficacia" dell'opposto titolo ingiuntivo per errata quantificatone della sorte in particolare per quel che concerne la determinazione delle somme ingiunte a titolo di originari interessi;

l'insussistenza di pretesa alcuna relativa agli esercizi gestori 2001, 2002 e 2003 poiché prescritte - in ragione dell'applicazione di termine quinquennale e in difetto del tempestivo intervento di atti interruttivi - e, quanto all'esercizio gestorio 2001, per aver, poi, ella opponente, acquistato solamente nell'anno 2002 le unità immobiliari allocate nel comprensorio territoriale del consorzio opposto;

l'erroneo e, comunque, non comprensibile computo degli ulteriori interessi, pure oggetto di ingiunzione;

la "incapacità" giuridicamente accertata, del Consorzio di fornire servici pubblici, e ciò sia in conseguenza di modificazione dello statuto consortile intervenuta con deliberazione assembleare del 27.03.2001, fatta già oggetto di impugnativa giudiziale pendente in grado di appello, che aveva esautorato l'assemblea dei consorziati dei relativi originari poteri gestori, sia in ragione del fatto che l'erogazione dei detti servizi, a cui corrispettivo intervenivano gli oneri ingiunti, era assicurata dal comune di Tagliacozzo ovvero dalla "Amministrazione Separata della Mo.Cu." come accertato dal Tar Abruzzo con la sentenza n. 230/2003 che ne ha irrevocabilmente definito la pertinente titolarità e affermato l'intervenuto conseguimento degli scopi consortili che avrebbe dovuto determinarne lo scioglimento dell'ente consortile;

contestando, infine, la debenza di specifiche voci oggetto dell'avversa richiesta di pagamento e deducendo la pendenza, presso questo Tribunale, di procedimento iscritto al n. 80783/2003 R.G. promosso da alcuni consorziati per conseguire lo scioglimento del consorzio suddetto, ha chiesto la sospensione del presente giudizio sino alla irrevocabile definizione del predetto, ritenuto pregiudicante; indi, per le richiamate ragioni oppositive, la revoca dell'opposto titolo monitorio ovvero, in subordine, l'esatta determinazione degli importi eventualmente a proprio carico, vinte le spese di lite. Costituito in giudizio, il "Co.Ma.", impersonato dal suo presidente p.t., dott. Sa.Fi., ha contestato l'avversa opposizione di cui ne ha conclusivamente chiesto il rigetto.

L'opposizione è fondata e va accolta per la ragione motiva di seguito evidenziata. Indubbia valenza pregiudiziale, ai fini della delibazione finale, assume l'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio che concerne i rapporti tra un ente consortile c.d. di "urbanizzazione" - tale, invero, appare qualificabile il soggetto convenuto in opposizione, avuto riferimento agli scopi istituzionali da esso perseguiti a mente dell'art. 2 del sud statuto prodotto in atti - e i singoli consorziati. Opportuno si palesa, al riguardo, il riferimento al consolidato orientamento pretorio che in obiecta materia ed in base ad un condivisibile arresto esegetico, afferma, testualmente, che "i consorzi di urbanizzazione (enti di diritto privato, costituiti da una pluralità di persone che, avendo in comune determinati bisogni o interessi, si aggregano tra loro allo scopo di soddisfarli mediante un organizzazione sovraordinata), preordinati (...) alla sistematone ed al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzatone e fornitura di opere e servici assai complessi e onerosi, costituiscono figure atipiche che, per essere caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute. Il problema della normativa ad essi applicabile va, peraltro, risolto alla luce della consideratone che, accanto all'innegabile connotato associativo, essi si caratterizzano anche per un forte profilo di realità - in quanto il singolo associato, inserendosi, al momento dell'acquisto dell'immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offertigli, assume una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, legittimamente qualificabili in termini di "obligationes propter rem" con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - sicché; insoddisfacenti risultando tanto le teorie che propugnano l'applicazione generalizzata delle norme sulle associazioni, quanto quelle che propendono per il ricorso alle sole disposizioni in tema di comunione e condominio, è d'uopo rivolgere l'attenzione, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, ove questo nulla disponga al riguardo, passare all'individuatone della normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati dalla controversia" (così Cass. 21.03.2003 n. 4125).

Ciò posto, e facendo concreta applicazione dei riportati principi di diritto, deve rilevarsi che le finalità per il cui perseguimento l'ente opposto è stato istituito, come statutariamente rappresentate, si sostanziano nella costruzione, gestione e conservazione delle infrastrutture necessarie alla collettività degli utenti stanziati nel relativo ambito territoriale di competenza poiché apprestanti servizi di utilità e a fruibilità sia individuale che collettiva, quali opere stradali, reti idriche e distributiva dell'energia elettrica; la qualità di 'consorziato, consegue, poi, a mente dell'art. 4, alla titolarità dominicale di un fabbricato ovvero di un terreno dislocato in tale ambito territoriale.

Appare, pertanto, evidente che, analogamente all'ente condominiale, anche la struttura consortile in esame é preposta alla realizzazione e governo di beni di utilità comune la cui gestione richiede l'approntamento di adeguato apparato operativo. In ordine, poi, all'effettiva ricomprensione dell'unità immobiliare in proprietà dell'opponente nel comprensorio territoriale del consorzio opposto deve rilevarsi che parte opponente, già con l'atto propulsivo del presente giudizio ha dedotto - pag. 8 - e, poi, documentato che sin dall'anno 2002 ella è proprietaria di due unità immobiliari in precedente appartenenza, rispettivamente, a Ca.An. e a La.Id., dato, questo, che, in forza delle riportate considerazioni, ne radica, da tale annualità gestoria, la legittimazione passiva quanto all'obbligo contributivo azionato in via ingiuntiva, la cui giuridica e processuale azionabilità con la procedura monitoria ex artt. 282 c.p.c. che tipicamente assiste le sole sentenze di condanna, detti argomenti determinano la reiezione del detto motivo.

Tanto premesso, deve rilevarsi che, come già evidenziato nell'ordinanza del 18.11.2009, i crediti ingiunti trovano probatoria espressione nei deliberati assembleari dell'assemblea dei delegati del consorzio opposto, analiticamente richiamati nella superiore narrativa.

In ragione della ritenuta applicabilità in parte qua, in via analogica e in ragione dell'eadem ratio sostanziale inerente ad entrambi gli istituti, della disciplina del condominio edilizio anche ai consorzi di urbanizzazione, nel giudizio di opposizione promosso dal consorziato avverso il titolo ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall'ente consortile per il pagamento degli oneri determinati sulla base dei deliberati approvativi dei relativi conti preventivi e/o consuntivi da parte degli organi interni statutariamente a ciò deputati, ciò che assume rilievo è la sola efficacia delle dette deliberazioni e non già la loro validità che può essere vagliata nel solo procedimento di loro diretta impugnativa (v. Cass. 31.1.2008 n. 2305).

Parte opponente, in corso di giudizio, ha dedotto e documentato che nell'ulteriore procedimento promosso nei confronti del medesimo consorzio ed iscritto presso questo Tribunale al n. 23747/2007 R.G. con cui sono stati impugnati in via principale i detti deliberati posti a fondamento probatorio scritto della ingiunzione giudiziale di pagamento opposta nel presente giudizio, all'udienza del 2.10.2007 il relativo G.I. ha ordinato la sospensione della relativa efficacia.

Tale circostanza, che parte opposta non ha contrastato quanto alla sua effettiva sussistenza e che ha determinato, con ordinanza del 12.4.2010 la sospensione della provvisoria esecuzione dell'intero credito ingiunto ai sensi dell'art. Cass. SS.UU. 18.12.2009 n. 26629). Atteso che le determinazioni deliberative costituenti il supporto dimostrativo scritto delle ragioni creditorie azionate in via ingiuntiva risultano essere state oggetto di giudiziale sospensione che le ha, pertanto, private della relativa capacità ed efficacia rappresentativa, la pretesa ingiuntiva è residuata carente del pertinente fondamento giuridicamente apprezzabile quale suo fatto costitutivo.

Avendo, poi, il consorzio opposto, anche nel presente giudizio, al fine di giustificare il credito vantato verso l'opponente, fatto riferimento a quanto determinato e quantificato in tali deliberati a titolo di oneri consortili a di lei carico, il richiamato provvedimento sospensivo esplica effetto ostativo al positivo apprezzamento anche quanto al merito della detta pretesa.

In accoglimento della spiegata opposizione s'impone, pertanto, la revoca dell'opposto titolo ingiuntivo.

Quanto al governo delle spese di lite, la regola della soccombenza ne vede la condanna dell'ente opposto al loro pagamento, in favore dell'opponente, nella misura che viene determinata in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Cu.Ga. nei confronti del "Consorzio di Ma." in persona del suo presidente p.t., dott. Sa.Fi., ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 19054/2008 emesso, nel procedimento iscritto al n. 58905/2008 R.G., in data 8.10.2008 e depositato il successivo 6.11.2008; condanna il "Co.Ma." in persona del suo legale rappresentante p.t al pagamento, in favore di Cu.Ga., delle spese processuali che determina in Euro 150,00 per esborsi, Euro 1.200,00 per diritti ed Euro 2.300,00 per onorario oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2011.

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2011.

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