Distacco del condomino dall'impianto di riscaldamento centralizzato e relative spese

Nei casi in cui il regolamento condominiale non preveda espressamente il distacco di singoli condomini dall'impianto di riscaldamento centralizzato ovvero non sia stata raggiunta l'unanimità dei consensi, un tale distacco può essere autorizzato dall'assemblea a maggioranza soltanto a condizione che il singolo condomino dimostri l'assenza di pregiudizio per l'impianto e la mancanza di aggravio di spesa per il condominio. In tale ultima ipotesi, l'aggravio di spesa che eventualmente può determinarsi a carico dell'intero condominio deve essere sopportato da colui o da coloro che hanno manifestato la volontà di dotarsi di un impianto autonomo. Ne deriva che, non può ritenersi legittima la delibera assembleare che attribuisce ai condomini distaccatisi una quota di partecipazione alle spese di gestione forfetariamente calcolata in base percentuale alle tabelle millesimali, qualora non sia stata eseguita un'accurata verifica tecnica sia in ordine agli effetti dei distacchi sulla funzionalità dell'impianto sia in ordine all'entità degli aggravi di spesa per il condominio. (Tribunale Roma, Sentenza 19.05.2005, n. 11575)



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Nei casi in cui il regolamento condominiale non preveda espressamente il distacco di singoli condomini dall'impianto di riscaldamento centralizzato ovvero non sia stata raggiunta l'unanimità dei consensi, un tale distacco può essere autorizzato dall'assemblea a maggioranza soltanto a condizione che il singolo condomino dimostri l'assenza di pregiudizio per l'impianto e la mancanza di aggravio di spesa per il condominio. In tale ultima ipotesi, l'aggravio di spesa che eventualmente può determinarsi a carico dell'intero condominio deve essere sopportato da colui o da coloro che hanno manifestato la volontà di dotarsi di un impianto autonomo. Ne deriva che, non può ritenersi legittima la delibera assembleare che attribuisce ai condomini distaccatisi una quota di partecipazione alle spese di gestione forfetariamente calcolata in base percentuale alle tabelle millesimali, qualora non sia stata eseguita un'accurata verifica tecnica sia in ordine agli effetti dei distacchi sulla funzionalità dell'impianto sia in ordine all'entità degli aggravi di spesa per il condominio. (L.Sca.)

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