E legittima la delibera assembleare che la delibera assembleare che, in attesa di una pronuncia giurisprudenziale su di una precedente delibera, adotta un riparto solo provvisorio delle spese salvo conguaglio

Non è illegittima la delibera assembleare che, in attesa di una pronuncia giurisprudenziale su di una precedente delibera, adotta un riparto solo provvisorio delle spese salvo conguaglio, giacché volta a consentire la gestione ordinaria della vita condominiale senza intaccare i criteri generali di ripartizione delle spese che verranno ripristinati all’esito della pronuncia dell’autorità giudiziaria.
(Tribunale di Benevento, sentenza del 16 gennaio 2008, n. 80; Giudice Unico Dr. G. Cinque).



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SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, passata in decisione all'udienza del 27.9.2007 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc, avente ad oggetto: condominio - impugnazione di delibera assembleare

tra

Mi.Cl., elettivamente domiciliata in Benevento presso lo studio dell'Avv. An.Sa. che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso

ATTRICE - RICORRENTE

e

Condominio di via (omissis) di Benevento, in persona del legale rapp.te pt, elett.te dom.ta in Benevento presso l'Avv. En.Bi. che lo rappresenta e difende giusta mandate in calce alla comparsa di costituzione.

CONVENUTO

nonché

Va.Ch., elett.te dom.ta in Benevento presso l'Avv. Ge.Pa. che la rappresenta e la difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione

INTERVENIENTE VOLONTARIA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24.2.2006 Mi.Cl., premesso di essere proprietaria dell'appartamento sito nel Condominio di via (omissis) in Benevento, adiva il Tribunale di Benevento affinché previa sospensione dell'efficacia, fossero annullate le delibere n. 77 del 20.1.2006 e n. 78 del 14.2.2006, adottate dall'assemblea dei Condomini del suddetto Condominio. A motivo delle istanze la ricorrente evidenziava quanto segue. In relazione alla delibera n. 77 lamentava: a) nell'approvazione del consuntivo dell'anno 2005, la ripartizione delle spese condominiali era stata effettuata senza tenere conto dell'allegato A delle tabelle millesimali; b) nell'esame del conto preventivo del 2006, l'assemblea non aveva proceduto alla ripartizione delle spese rendendo impossibile procedere alla gestione del Condominio, tanto è che era stata convocata una nuova assemblea; c) nell'esame delle spese dovute all'Avv. So., difensore del Condominio, la determinazione era nulla per mancanza del numero legale; d) nella nomina del nuovo amministratore, non adottata all'unanimità, vi erano aspetti di incompatibilità del condomino Avv. Pa. con la funzione di amministratore per essere intervenuto volontariamente nei precedenti giudizi in cui era carte il condominio. In relazione alla delibera n. 78 la ricorrente assumeva: a) che non era stato chiarito, per i punti all'ordine del giorno, quali fossero i condomini interessati di talché non era possibile verificare le relative maggioranze con riguardo all'approvazione del preventivo anno 2006, alla determinazione del saldo delle spese dovute all'Avv. So. e per i lavori riguardanti l'adduzione dell'acqua potabile; b) che l'approvazione del conto preventivo 2006 era avvenuto in dispregio dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Benevento; c) circa il compenso all'amministratore uscente, nonostante la sospensione della delibera n. 75/2006, vi era stato il rifiuto di alcuni condomini a rimborsare le quote di loro spettanza. Instaurato il contraddittorio, si costituiva il Condomino di via (omissis) che contestava punto per punto il ricorso di cui chiedeva il rigetto; si costituiva, volontariamente, anche la dott.ssa Va.Ch., altra condomina, che aderiva in sostanza alle posizioni del Condominio. Respinte la richiesta di sospensione, sulla base della documentazione acquisita, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa era riservata in decisione all'udienza del 27.9.2007 con assegnazione dei temimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova premettere che con sentenza n. 1454/2007, del 5.11.2007, il Tribunale di Benevento ha annullato la precedente delibera del Condominio n. 75. Questo è un dato di fatto da cui non si può prescindere.

Orbene, venendo all'esame del thema decidendum del presente procedimento, va ribadito che tutte le questioni di entrambe le delibere impugnate (n. 77 e 78), riguardanti il riparto delle spese degli anni 2005-2006 ovvero un riparto provvisorio in attesa del giudizio sulla delibera 75, devono ritenersi superate perché ormai, con la citata sentenza, vi è stata pronuncia sulla legittimità della stessa.

In ogni caso, rileva questo Giudicante che una delibera assembleare in cui si adotta, in attesa di una pronuncia giurisprudenziale, un riparto provvisorio delle spese salvo conguaglio, in sé, non è illegittima perché - pur consentendo la gestione ordinaria della vita condominiale - non ha inteso in via generale mutare i criteri di ripartizione delle spese, ma solo, in via temporanea, ha statuito di discostarsi dagli stessi salvo, però, eventualmente ripristinarli ab imo all'esito della pronuncia dell'AG.

Per le altre questioni deve rilevarsi quanto segue.

Con riferimento alla dedotta mancata indicazione del numero legale necessario per deliberare, in entrambe le delibere va rilevato che l'assemblea si è pronunciata (all'unanimità dei presenti) solo sui punti che comunque interessavano tutti. Su quelli in cui, in astratto, avrebbe potuto ipotizzarsi un interessamento solo di alcuni (per esempio l'adduzione dell'acqua potabile solo per alcuni condomini), non vi è stata pronuncia.

Circa le spese dovute all'Avv. So., quale difensore in pregressi giudizi del Condominio, deve precisarsi che, essendo stato conferito il mandato al Professionista dal Condominio, tutti i condomini hanno diritto di voto e la rinuncia del legale al compenso per alcuni di essi, per motivi personali, opera su un piano diverso e non priva i condomini medesimi dei loro diritti ovvero non è idonea a trasformare la rinuncia in un loro dissenso.

Quanto, infine, alla censura riguardante la dedotta incompatibilità del nuovo amministratore, Avv. G.Pa., per essere egli intervenuto in giudizi in cui era parte il Condominio, va rilevato - come già evidenziato nell'ordinanza del 5.5.2006 - che l'Avv. Pa. si è attestato sempre sulle stesse posizioni del Condominio medesimo.

Inoltre, sebbene il motivo non è stato proposto ritualmente nell'atto introduttivo, anche la partecipazione al giudizio teso alla declaratoria di nullità, inefficacia o annullabilità dell'allegato A di cui alla delibera n. 33 del 3.10.1997 non comporta un conflitto di interessi con il condominio.

Invero, la richiesta di modifica dei criteri di ripartizione delle spese ha come legittimi contraddittori tutti i condomini e non il condominio come Ente di gestione di talché, anche in questo caso, alcuna incompatibilità è ravvisatale perché non vi è un contrasto diretto e concreto tra rappresentante e rappresentato.

Alla stregua di quanto esposto, va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per ciò che riguarda le statuizioni delle due delibere impugnate riguardanti i criteri di riparto delle spese; per gli altri motivi il ricorso va respinto.

La particolarità della questione (soprattutto in considerazione del sopravvenuto annullamento della delibera n. 75) induce a compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.O.M.

Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

1. dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in considerazione della sentenza n. 1454/2007 emessa da questo Tribunale, per ciò che riguarda le statuizioni delle due delibere impugnate riguardanti i criteri di ripartizione delle spese;

2. rigetta nel resto il ricorso;

3. compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Benevento il 28 dicembre 2007.

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2008.

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