E' legittima la delibera dell'assemblea condominiale che a maggioranza stabilisca la rimozione dell'antenna centralizzata per la ricezione dei canali televisivi

Le attribuzioni dell'assemblea di condominio riguardano l'intera gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che avviene in modo dinamico e che non potrebbe essere soddisfatta dal modello della autonomia negoziale, in quanto la volontà contraria di un solo partecipante sarebbe sufficiente ad impedire ogni decisione. Rientra dunque nei poteri dell'assemblea quello di disciplinare beni e servizi comuni, al fine della migliore e più razionale utilizzazione, anche quando la sistemazione più funzionale del servizio comporta la dismissione o il trasferimento dei beni comuni. L'assemblea con deliberazione a maggioranza ha quindi il potere di modificare sostituire o eventualmente sopprimere un servizio anche laddove esso sia istituito e disciplinato dal regolamento condominiale se rimane nei limiti della disciplina delle modalità di svolgimento e quindi non incida sui diritti dei singoli condomini (Cass. n. 6915/07). In specie, l'antenna centralizzata per la ricezione di canali televisivi pur essendo cosa comune ai sensi dell'art. 1117, n. 3 c.c., non costituisce ex se bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare l'interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale. La volontà collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta ad escludere siffatto uso, non si pone, pertanto, come contraria al diritto dei singoli condomini sul bene comune, perché quest'ultimo è tale finché assolva, a beneficio di tutti i partecipanti, la sua funzione; e questa, a sua volta, rientra nella signoria dell'assemblea, la quale come può attuarla istituendo il relativo servizio comune, cosi può sopprimerla con l'unico limite di non incidere sulle proprietà esclusive, cioè sulle parti dell'impianto di proprietà individuale. Pertanto, non si tratta, di impedire il godimento individuale di un bene comune, ma di non dar luogo ad un servizio la cui attivazione o prosecuzione non può essere imposta dal singolo partecipante per il solo fatto di essere comproprietario delle cose che ne costituiscono l'impianto materiale. (Amb.Dir.)

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 11 gennaio 2012, n. 144



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere

Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14400/2005 proposto da:

(OMESSO) (OMESSO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONTE ROSSO 5, presso lo studio dell'avvocato (OMESSO), che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CONO VIA (OMESSO) in persona dell'Amministratore pro tempore Sig. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 42, presso lo studio dell'avvocato (OMESSO), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMESSO);

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 11356/2004 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMESSO) agiva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Roma, contro il condominio di via (OMESSO), chiedendone la condanna al ripristino di un'antenna centralizzata, esistente sin dal 1970.

Resisteva il condominio.

Con sentenza del 12.11.2002 il giudice di pace rigettava la domanda in considerazione del fatto che l'attrice, approvando la delibera dell'assemblea condominiale 16.3.2000 che aveva deciso di non installare tale antenna, aveva accettato che il relativo servizio comune non fosse ripristinato.

Il Tribunale di Roma, innanzi al quale la (OMESSO) aveva impugnato la decisione del giudice di prime cure, con sentenza n. 11356 del 7.4.2004 rigettava l'appello e regolava la spese in base alla soccombenza.

Per quanto ancora rileva in queste sede di legittimita', il giudice di secondo grado rilevava che l'assemblea condominiale, conformemente ai propri poteri, provvedendo sull'ordine del giorno dicente: "installazione o eventuale adeguamento antenna centralizzata" aveva deliberato in senso negativo, con statuizione efficace e vincolante, ai sensi dell'articolo 1137 c.c., nei confronti dei condomini.

Inoltre, il Tribunale riteneva superfluo provvedere sulle eccezioni (di giudicato e di nullita' dell'atto introduttivo del giudizio) sollevate in primo grado dal condominio e non esaminate dal giudice di pace, atteso il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione (OMESSO).

Resiste il condominio con controricorso, alla cui proposizione l'amministratore non risulta essere stato autorizzato dall'assemblea condominiale, nonostante l'apposita concessione da parte di questa Corte di un termine per sanare il difetto di autorizzazione (in ottemperanza all'indirizzo espresso dalle S.U. con sentenza n. 18331/10).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di censura la ricorrente deduce la falsa applicazione dell'articolo 1137 c.c., e la violazione degli articoli 1118, 1120, 1418 e 1421 c.c..

Avendola interpretata come espressiva della volonta' di dismettere un servizio comune (come quello di antenna centralizzata), il Tribunale avrebbe dovuto ritenere nulla, e non annullabile, la delibera condominiale 16.3.2000 e dichiarane d'ufficio, ai sensi dell'articolo 1421 c.c., l'invalidita' anche incidenter tantum.

Richiama al riguardo vari precedenti di questa Corte di legittimita', che ha piu' volte affermato che i diritti di ciascun condomino sulle parti comuni non possono essere lesi da delibere dell'assemblea (Cass. n. 5369/97); che sono mille, e come tali impugnabili oltre il termine stabilito dall'articolo 1137 c.c., comma 2, le deliberazioni dell'assemblea condominiale concernenti innovazioni lesive dei diritti di ciascun condomino su cose o servizi comuni (Cass. n.2288/80); e che e' nulla, per illiceita' dell'oggetto, la delibera, approvata a maggioranza, di non eseguire i lavori di manutenzione e di adattamento di un impianto comune, posto che tale rifiuto impedisce l'uso dell'impianto comune dei condomini e ne menoma i diritti (Cass. n. 1302/98).

1.1. - Il motivo e' infondato.

In materia di condominio negli edifici, sono (fra le altre cose) comuni, le opere, le installazioni e i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come tutte le altre cose che l'articolo 1117 c.c., n. 3, enumera, con elencazione non tassativa. A quest'ultima categoria vanno ricondotte le antenne c.d. centralizzate (cioe' destinate a servire tutte o almeno piu' unita' immobiliari di proprieta' esclusiva), le quali, non di meno, per loro stessa natura non sono fruibili in maniera personale e diretta da ciascun condomino, ma richiedono un'attivita' d'impianto e di gestione comune (comprendente la successiva manutenzione), che e' compito dell'assemblea deliberare istituendo il relativo servizio. In particolare, questa Corte ha avuto occasione di affermare, in fattispecie analoga (modifica del servizio di autoclave con relativa nuova ubicazione ed estinzione della connessa servitu' attiva condominiale per mancanza di utilita'), che le attribuzioni dell'assemblea di condominio riguardano l'intera gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che avviene in modo dinamico e che non potrebbe essere soddisfatta dal modello della autonomia negoziale, in quanto la volonta' contraria di un solo partecipante sarebbe sufficiente ad impedire ogni decisione. Rientra dunque nei poteri dell'assemblea quello di disciplinare beni e servizi comuni, al fine della migliore e piu' razionale utilizzazione, anche quando la sistemazione piu' funzionale del servizio comporta la dismissione o il trasferimento dei beni comuni. L'assemblea con deliberazione a maggioranza ha quindi il potere di modificare sostituire o eventualmente sopprimere un servizio anche laddove esso sia istituito e disciplinato dal regolamento condominiale se rimane nei limiti della disciplina delle modalita' di svolgimento e quindi non incida sui diritti dei singoli condomini (Cass. n. 6915/07).
  1.2. - Traslando tali principi al caso in esame, si osserva che l'antenna centralizzata per la ricezione di canali televisivi pur essendo cosa comune ai sensi dell'articolo 1117 c.c., n. 3, non costituisce ex se bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare l'interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale. La volonta' collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta ad escludere siffatto uso, non si pone, pertanto, come contraria al diritto dei singoli condomini sul bene comune, perche' quest'ultimo e' tale finche' assolva, a beneficio di tutti i partecipanti, la sua funzione; e questa, a sua volta, rientra nella signoria dell'assemblea, la quale come puo' attuarla istituendo il relativo servizio comune, cosi' puo' sopprimerla con l'unico limite di non incidere sulle proprieta' esclusive, cioe' sulle parti dell'impianto di proprieta' individuale.

Nel caso in esame, non si tratta, pertanto, di impedire il godimento individuale di un bene comune, ma di non dar luogo ad un servizio la cui attivazione o prosecuzione non puo' essere imposta dal singolo partecipante per il solo fatto di essere comproprietario delle cose che ne costituiscono l'impianto materiale.

2. - Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., e la falsa applicazione dell'articolo 343 c.p.c., deducendo l'omessa pronuncia sull'appello incidentale del condominio, che aveva lamentato, a sua volta, che il giudice di pace non aveva motivato in punto di eccezione di nullita' della citazione, per incertezza della domanda, ai sensi dell'articolo 163 c.p.c., n. 3, e articolo164 c.p.c., comma 1.

Parte ricorrente precisa, al riguardo, che l'attuale suo interesse a rilevare tale vizio della sentenza di secondo grado risiederebbe in cio', che avendo eccepito in allora l'inammissibilita' dell'appello incidentale, una pronuncia in tal senso, in una con la reiezione della domanda di condanna per responsabilita' aggravata ex articolo 96 c.p.c., pure proposta da parte appellata, avrebbe condotto ad una diversa statuizione sulle spese, legittimandone la compensazione.

2.1. - Il motivo e' inammissibile perche' supportato soltanto dell'interesse ad un diverso e piu' favorevole regolamento delle spese di lite, senza tuttavia che tale capo della decisione d'appello sia stato direttamente impugnato; ne consegue che non vi e' la necessaria corrispondenza tra interesse al (motivo di) ricorso e statuizione aggredita.

3. - In conclusione, il ricorso va respinto.

4. - Infine, il controricorso presentato dall'amministratore del condominio intimato e' inammissibile, non essendo stata depositata nell'apposito termine fissato da questa Corte alcuna delibera condominiale di autorizzazione e ratifica. Pertanto, e in difetto di altra attivita' difensiva della parte intimata, nulla va disposto sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
 

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