E' legittimo il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato ma non esonera il condomino dal sostenere le spese di gestione

Il condomino può legittimamente rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le sue unità immobiliari dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione II, con sentenza del 24 luglio 2007 n. 16365.

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