Casa:
E' vietata la realizzazione di una caldaia all'interno di un vano scale in quanto incompatibile con il contemporaneo e pari godimento del bene comune da parte degli altri condomini
Pubblicata il 27/09/2011
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 21 settembre 2011, n. 19205
                                    
                                    
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE  SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli lll.mi  Sigg.ri Magistrati:
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Presidente  -
Dott. Felice MANNA - Consigliere Rel. -
Dott.ssa Maria Rosaria  SAN GIORGIO - Consigliere -
Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere  -
Dott. Antonino SCALISI - Consigliere -
ha pronunciato la  seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 29893/05 proposto  da
Lu. Gi. (c.f. (...)) e Ca. Gi. (c.f. (...)) elettivamente domiciliati  in Ro., Via Si. D. Sa. Bo. (...), presso lo studio dell'avv. Ma. Di., che li  rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso -
- ricorrenti  -
contro
De. Bo. ved. Fi. (c.f. (...)), Fr. Fi. (c.f. (...)), e  Iv. Fi. (c.f. (...)), elettivamente domiciliate in Ro., Viale An., (...), presso  lo studio dell'avv. Ma. Sc., che le rappresenta e difende unitamente e  disgiuntamente all'avv. An. No. giusta procura in calce al ricorso -
-  controricorrenti -
avverso la sentenza n. 33 della Corte d'appello di  Ancona, depositata il 24.1.2005;
udita la relazione della causa svolta  nella pubblica udienza del 17.5.2011 dal Consigliere Dott. Felice  Manna;
udito l'avv. Di. Pe., per delega del difensore dei ricorrenti, che  ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'avv. Ma. Sc., difensore  delle controricorrenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il  P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo L.A., che ha  concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con  sentenza del 24.1.2005, resa all'esito di una complessa controversia tra  proprietari di appartamenti facenti parte di uno stabile condominiale posto in  fraz. Va. di An., via Ca., (...), la Corte d'appello di Ancona - per quanto  ancora rileva in questa sede - in parziale riforma della sentenza di primo  grado, provvedendo su domanda di Ca. Gi. e Lu. Gi., condannava De. Bo. e Fr. Fi.  e Iv. Fi. a demolire le pareti murarie che delimitavano un ripostiglio  realizzato nel vano scala, ma rigettava, fra l'altro, la domanda diretta alla  rimozione della caldaia appoggiata al muro del vano scale e delle relative  tubazioni, compensando le spese del doppio grado di merito per un terzo e  condannando i predetti attori al pagamento della restante  frazione.
Riteneva la Corte territoriale che l'allocazione della caldaia  costituiva un uso, sia pure più intenso, della cosa comune, come tale consentito  dall'art. 1102 c.c., dato che per un  verso non era stata nemmeno dedotta l'esistenza di una norma regolamentare  condominiale contraria, e che, per altro verso, le modeste dimensioni del  manufatto installato non escludevano che gli altri condomini potessero  utilizzare anch'essi il vano scale per le loro esigenze. In punto di spese,  rilevava che, accolta una sola delle domande proposte, erano state rigettate  tutte le altre, e che gli stessi attori avevano consentito in passato  l'esecuzione di quei medesimi lavori contro cui, poi, a distanza di anni, erano  insorti.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono Lu. Gi. e Ca. Gi.,  con due motivi di annullamento, illustrati da memoria.
Resistono con  controricorso De. Bo. e Fr. Fi. e Iv. Fi.
Il ricorso è stato notificato  anche a Gi. Ba. e Ma. Gr. Ca., parti, in quanto condomini, del giudizio di  merito, che non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA  DECISIONE
1. - Preliminarmente va respinta l'eccezione, sollevata dalla  parte controricorrente, d'inammissibilità del ricorso per difetto di  autosufficienza, in quanto erroneamente riferita al requisito dell'art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c. La  sommaria esposizione dei fatti di causa, proprio perché di necessità concisa e  compendiosa, non impone affatto la trascrizione degli atti e documenti  richiamati. L'autosufficienza, per contro, è un requisito da apprezzare in  rapporto ad ogni singolo motivo di cassazione, a misura della sua idoneità ad  essere valutato sulla base del solo contenuto del ricorso.
2. - Il primo  motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1120  c.c., contraria alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico  dell'edificio.
3. - Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la  violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché  l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo  della controversia, lamentando che, tenuto conto delle conclusioni che gli  appellati avevano svolto in via subordinata, per il caso di accoglimento  dell'appello, le domande di questi ultimi che infine risultano essere state  rigettate sono tre delle cinque proposte, e dunque gli appellati risultano  soccombenti in misura ben maggiore rispetto alla parte appellante.
4. -  E' fondata la prima delle varie censure contenute nel primo motivo. 4.1. - La  giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che al singolo condomino è  consentito servirsi in modo esclusivo di parti comuni dell'edificio soltanto  alla duplice condizione che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a  soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti  alla comunione e che lo stesso, ove tutte le predette esigenze risultino  soddisfatte, non perda la sua normale ed originaria destinazione, per il cui  mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi (Cass. nn. 1062/11, 13752/06, 972/06 e 1737/05).
4.1.1. -  Nello specifico, la sentenza impugnata ha valutato, per di più in maniera  affatto generica quanto alla "parità" dell'uso, unicamente la prima delle due  condizioni anzi dette, ossia la potenziale fruizione del vano scala da parte  degli altri partecipanti al condominio "per le loro esigenze", date "le modeste  dimensioni del manufatto installato", senza accertare se l'allocazione (non di  una sola, ma) di tante caldaie quanti i condomini sia non solo e non tanto  materialmente possibile, ma anche compatibile con l'originaria destinazione del  vano scala comune, che nasce per la diversa finalità di dare accesso alle  proprietà individuali.
5. - L'accoglimento di tale censura assorbe  l'esame sia delle altre doglianze contenute nel primo motivo, sia del secondo  mezzo d'impugnazione.
6. - Conseguentemente, accolto il primo motivo nei  termini anzi detti e assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere  cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Ancona, che  deciderà la controversia attenendosi al principio di diritto innanzi detto e  provvederà, altresì, a regolare le spese del presente giudizio di  cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il  secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio  ad altra sezione della Corte d'appello di Ancona, che provvederà anche sulle  spese del presente giudizio di cassazione.
