Fornitura di gasolio da riscaldamento - Contratto - condominio ( o comunione ) non stipulante ma destinatario della fornitura - Azione di indebito arricchimento -

Pur al di fuori dell'ipotesi in cui il condominio (o la comunione) abbia stipulato un contratto di fornitura di gasolio per il riscaldamento (nella specie, essendo la relativa fatturazione intestata a soggetto diverso), il somministrante può comunque esperire l'azione di arricchimento nei confronti del condominio (o della comunione) che abbia beneficiato della fornitura , fermo il diritto dello stesso condominio (o comunione) - salvo patto contrario- alla ripetizione nei confronti di eventuali conduttori. Nel caso la società fornitrice aveva richiesto il pagamento della fattura del gasolio utilizzato per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento ad una delle comproprietarie del fabbricato, che aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stata l'obbligazione assunta da altra persona, su incarico dell'assemblea degli utenti. Nel rigettare il ricorso dalla fornitrice proposto avverso la sentenza della corte di merito che ne aveva rigettato la domanda, la S.C. ha enunciato il principio di cui in massima, precisando ulteriormente che, in presenza di conduttori, rimane nella detta ipotesi fermo nei confronti dei medesimi il diritto dell'ente - condominio o comunione - alla ripetizione di quanto a tale titolo pagato, salvo patto contrario. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 12 aprile 2005, n. 7525)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Angelo Giuliano - Presidente

Dott. Mario Fantacchiotti - Consigliere

Dott. Bruno Durante - Consigliere Relatore

Dott. Alberto Talevi - Consigliere

Dott. Alfonso Amatucci - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ip. Ga. S.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore Dott. Se. Ba., elettivamente domiciliata in Ro. Via di Sa. Gi. 18, presso lo studio dell'Avvocato Lu. Fl., che la difende unitamente all'Avvocato Pi. Ne., giusta delega in atti;

ricorrente

contro

An. Ma., elettivamente domiciliata in Ro. Via F. c. 5, presso lo studio dell'Avvocato Lu. Ma., che la difende unitamente all'Avvocato Gi. Ve., giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1191/01 della Corte di Appello di Torino, Sezione Terza Civile, emessa il giorno 1 giugno 2001, depositata il 20/09/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/05 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Durante;

udito l'Avvocato Ca. Al. (delega Avvocato Lu. Ma);

udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Ip. Ga. S.r.l. conveniva innanzi al pretore di Torino An. Ma., chiedendone la condanna al pagamento della somma (£ 9.429.725) relativa alla fornitura del gasolio utilizzato per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento del fabbricato, di cui era comproprietaria.

Costituitasi in giudizio, An. Ma. eccepiva il proprio difetto di legittimazione, assumendo che l'obbligazione era stata assunta da Cl. Mo. per incarico dell'assemblea degli utenti.

Il Tribunale di Torino (intanto era Stato soppresso l'ufficio del pretore) accoglieva la domanda che, viceversa, la Corte di Appello di Torino su gravame di An. Ma. rigettava.

Per quanto ancora interessa la Corte osservava che l'appello era ammissibile, anche se le ragioni di censura erano esposte in maniera sintetica; che mancava la prova che An. Ma. avesse stipulato il contratto di fornitura e, del resto, le fatture erano intestate ad altro soggetto; che la qualità di proprietaria non poteva costituire valida fonte dell'obbligazione di pagamento; che, pertanto, An. Ma. non era tenuta a pagare il corrispettivo del gasolio.

La Ip. Ga. S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidandone l'accoglimento a due motivi; l'intimata ha resistito.

MOTIVI DELIA DECISIONE

Con il primo motivo la Società ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione (art. 360, nn. 3, 4, 5 c.p.c.), censurando la Corte di merito per avere rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello prospettata sotto il profilo che i motivi erano generici in quanto si limitavano a riproporre puramente e semplicemente le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Richiamato adesivamente il prevalente e più restrittivo orientamento giurisprudenziale (ex plurimis Cass. S.U. 29.01.2000, n. 16), secondo il quale il requisito della specificità dei motivi si concretizza nella necessità che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata se ne contrappongano altre, dovendosi alla parte volitiva dell'appello accompagnare una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni sulle quali la detta sentenza si fonda; chiarito che la specificità dei motivi è una categoria logica relativa, il cui termine di riferimento è la motivazione della sentenza, di modo che i motivi di appello debbono essere tanto specifici quanto specifiche sono le ragioni poste a fondamento della medesima, va rilevato che la Corte di merito ha affermato che i motivi di appello contengono una esposizione sintetica, ma sufficiente delle censure mosse alla sentenza impugnata e contro tale affermazione e genericamente dedotto che si limitano, invece, alla riproposizione delle argomentazioni spese in primo grado.

Con il secondo motivo la Società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 10. L. 392/1978 1321, 1326, 1387, 1388, 2697, c.c., 99, 101, 112, 115, 116 c.p.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); secondo la Corte di merito le fatture non costituiscono prova dell'obbligazione contrattuale di An. Ma.; da esse, al contrario, si evince che destinatarie della fornitura erano le comproprietarie del fabbricato (le sorelle Ma.) e che la persona, la quale ha concretamente chiesto la fornitura, ha sicuramente speso il nome delle medesime; il contratto di fornitura di gas non richiede la forma scritta e la parte assume le obbligazioni che ne derivano per il semplice fatto che lo stipula, anche se non lo sottoscrive; contrariamente a quanto mostra di ritenere la Corte di Merito, l'assemblea degli utenti del riscaldamento, convocata a norma dell'art. 10 L. 392/1978, non è dotata di personalità giuridica e non può assumere obbligazioni tanto se vi sia quanto se non vi sia un condominio; in entrambe le ipotesi l'assemblea delibera sulla gestione del servizio senza essere investita della rappresentanza processuale e sostanziale che rimane al condominio o alla comunione; nella specie, peraltro, An. Ma. ha dato il proprio "consenso alla formazione dell'assemblea degli utenti del servizio", si è obbligata per contratto a fornire il riscaldamento ai conduttori dell'immobile, ha permesso che venisse speso il nome della comunione.

Neppure questo motivo può essere accolto.

Occorre rilevare che il contratto di fornitura di gas per il riscaldamento è un normale contratto di somministrazione che genera obbligazioni nei confronti dei soggetti che lo stipulano.

Il somministrante può, pertanto, pretendere il pagamento del corrispettivo dall'altro contraente o, se lo stesso ha stipulato in nome e per conto di altri, dal rappresentato.

Nell'edificio in condominio - ipotesi non ricorrente nella specie, in cui, come risulta dalla sentenza impugnata, il fabbricato appartiene "pro indiviso" alle due sorelle Ma. - il contratto di somministrazione è stipulato dall'amministratore del condominio, rientrando il riscaldamento nelle spese di ordinaria amministrazione, ed ai sensi dell'art. 1131 c.c. è vincolante per i singoli condomini (Cass. 09.03.1967, n. 555; Cass. 20.07.1963. n. 1998).

Il menzionato contratto non è soggetto a vincoli di forma e la prova di esso è libera nel senso che può essere fornita con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni.

La fattura commerciale costituisce atto giuridico a contenuto partecipativo ed ha la funzione di comunicare alla parte, alla quale è indirizzata, fatti concernenti un rapporto già costituito (Cass. 03.07.1998, n. 6502); se il rapporto è contestato, la fattura è idonea a fornire soltanto elementi indiziari liberamente valutabili dal Giudice e ciò a differenza di quanto avviene, se il rapporto non è contestato (Cass. 20.09.1999, n. 10160).

Nella specie la Corte di merito ha negato qualsiasi efficacia probatoria alle fatture, ritenendo che esse non siano intestate alla comunione costituita da An. Ma. e dalla sorella, ed avrebbe dovuto essere dedotta a mezzo di impugnazione per revocazione l'eventuale diversa intestazione.

Al di fuori dell'ipotesi in cui il condominio o la comunione abbiano stipulato il contratto di somministrazione il somministrante può esercitare nei loro confronti l'azione di indebito arricchimento, sempre che abbiano beneficiato della somministrazione.

In questo ambito, se i singoli appartamenti del fabbricato sono locati, può avere rilevanza la disciplina pattizia delle spese di riscaldamento nel senso che le parti possono anche prevedere che esse siano direttamente effettuate dai conduttori.

In difetto di tale previsione è il condominio o la comunione che deve effettuare le spese ed è quindi il soggetto, nei cui confronti va proposta l'azione di indebito, fermo restando il suo diritto di ripetizione dai conduttori, salvo patto contrario.

Non è pertinente al tema della causa la questione se l'assemblea degli utenti sia dotata di personalità giuridica e An. Ma. abbia prestato il consenso alla sua costituzione, mentre risulta inammissibilmente dedotto solo in questa sede che An. Ma. ha permesso che venisse speso il "nome della comunione".

In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna della Società ricorrente alle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la Società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in € 1.100,00 di cui € 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

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