Casa:
I lavori di rifacimento dei parapetti dei balconi devono considerarsi lavori interessanti le parti comuni dell'edificio con conseguente riparto della relativa spesa tra tutti i condomini
Pubblicata il 15/01/2008
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Dott.ssa Anna Maria Contillo
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 52736
Nel ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 1999
e promossa da:
Te. La., elettivamente domiciliata in Ro., presso lo studio dell'Avv. G. Fl. che la rappresenta e difende
attrice
contro
Condominio Via Au. 770 Ro., elettivamente domiciliato in Ro., presso lo studio dell'Avv. M. Co. che la rappresenta e difende
convenuto
Avente ad oggetto: condominio
Conclusioni
Per la parte attrice: "si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo".
Per la parte convenuta: "precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già articolate sia nel rito che nel merito ed anche in via istruttoria nella comparsa di costituzione e risposta qui da intendersi integralmente trascritta e come integrata dalle memorie depositate ai sensi degli arti. 180-183 e 184 c. p.c.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 11/6/1999 Te. Fa., quale condomina dello stabile sito in Ro. Via Au. 770, conveniva in giudizio il condominio suddetto, in riassunzione di precedente giudizio conclusosi con dichiarazione di incompetenza per valore del giudice adito, per sentire dichiarare la nullità della delibera condominiale assunta all'assemblea del 27/11/1998 relativamente alla approvazione del rendiconto e della ripartizione della spesa per lavori straordinari di cui al punto tre dell'ordine del giorno.
La parte attrice, premesso che con la delibera in questione l'assemblea condominiale aveva approvato il riparto di detta spesa, di importo pari a £ 14.087.800, in base alla Tabella A, rilevava che in realtà tali lavori erano stati eseguiti nelle proprietà individuali di alcuni condomini e non riguardavano le proprietà comuni e che, dunque, il riparto tra i condomini così eseguito violava il disposto dell'art. 1123 c. c..
Si costituiva tempestivamente in giudizio ex art. 166 c. p.c. il condominio convenuto che affermava 1) l'inammissibilità della domanda per inconferenza del petitum rispetto ai fatti dedotti 2) la tardività dell'impugnazione che, irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso ex art. 1137 c. p.c., avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo nel termine di decadenza di cui alea norma suddetta 3) l'infondatezza della domanda, in quanto la spesa in questione riguardava lavori dì restauro dei parapetti esterni dei balconi - che costituivano parte integrante ed elementi architettonici della facciata e come tali dovevano essere considerati parti comuni - cosicché detta spesa doveva essere posta a carico di tutti i condomini in applicazione degli artt. 1117 e 1123 c. c. nonché dell'art. 2 del regolamento che prevedeva la ripartizione delle spese per le facciate sulla base della Tabella A .
Si procedeva alla trattazione della causa e alla assegnazione dei termini di cui agli artt. 183 e 184 c. p.c..
Quindi veniva espletata una C.T.U. e, all'esito, all'udienza del 26/5/2004 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno in primo luogo disattesa le doglianze svolte dalla parte convenuta, di cui ai punti 1 e 2 sopra indicati: invero, la parte attrice ha contestato l'esistenza del proprio obbligo contributivo alle spese oggetto di causa affermandone la riferibilità a proprietà individuali e con ciò ha sostanzialmente dedotto un profilo di nullità della delibera impugnata, in linea dunque con il petitum, rilevabile senza limiti temporali.
Quanto al merito la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Invero, l'espletata C.T.U. ha evidenziato che i lavori cui si riferiscono le spese oggetto di causa erano finalizzati al ripristino della struttura muraria dei parapetti dei terrazzi posti all'ultimo piano del condominio, già soggetti a lesioni e, quindi a distacchi del rivestimento esterno con pericolo di caduta nelle zone sottostanti. Inoltre, dalla documentazione fotografica allegata alla relazione peritale emerge con evidenza come detti parapetti costituiscano parte integrante della facciata (essendo a filo della stessa) e concorrano alla funzione decorativa della facciata stessa.
Ciò posto, in ossequio ai principi affermati dalla suprema corte sul punto (Cass. 637/2000), va ritenuta la riconducibilità dei parapetti interessati dai lavori alla proprietà comune e a ciò consegue la correttezza del riparto delle relative spese tra tutti i condomini secondo la tabella A di proprietà.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
Le spese di C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, ogni altra istanza o eccezione disattesa, rigetta l'impugnativa proposta da Te. Fa. avverso la delibera assunta dal Condominio di Via Au. 770 Ro. in data 27\/11/1998 e condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del condominio convenuto, liquidate in € 150,00 per esborsi, € 490,00 per competenze ed € 1.000,00 per onorari, oltre oneri di legge.
Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della parte attrice.