I poteri di gestione e rappresentanza dell'amministratore della cosa comune sono differenti da quelli conferiti in ambio condominiale

L'articolo 1105 del Cc prevede che tutti i partecipanti alla comunione abbiano diritto di concorrere all'amministrazione della cosa comune; l'eventuale nomina di un amministratore, consentita dall'articolo 1106, comma 2, non investe il medesimo di tutti i poteri di gestione e dei poteri di rappresentanza dei partecipanti, come avviene nel condominio ai sensi degli articoli 1130 e 1131 del Cc; l'articolo 1106, infatti, prevede che con il conferimento della delega a un amministratore devono essere definiti i poteri e gli obblighi dello stesso; ne consegue che solo con espresso conferimento del relativo potere, l'amministratore può avere la rappresentanza dei partecipanti alla comunione. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 27 giugno 2007, n. 14826)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RA. FR. , SC. GI. , RA. SE. , RA. AL. , RA. LU. , elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 6, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MORANI, difesi dall'avvocato MAGGIONI Giuliano, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

RA. GI. , RU. LI. quale erede di R. A. , elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI Benito Pietro, che li difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIACINO, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 936/02 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 20/06/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/04/07 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Concitazione notificata in data 2.3.1996 Ra. Gi. convenne innanzi al Tribunale di Verona Ra. Fr. , R. A. e Sc. Gi. chiedendo che fosse annullata la Delib. 16 dicembre 1995, con la quale l'assemblea della comunione dei beni immobili siti in Comune di Lazise - appartenenti pro-indiviso ad esso attore e ai convenuti - aveva dato incarico all'amministratore di predisporre il regolamento condominiale con l'individuazione delle parti comuni e l'attribuzione delle quote millesimali spettanti a ciascuna unita' immobiliare, nonche' di redigere il conto finale della comunione.

A fondamento della domanda dedusse l'attore che la delibera dava esecuzione alla sentenza con la quale il Tribunale aveva operato la divisione dei beni comuni relitti da Mi. Ce. , senza tener conto che detta sentenza era stata gravata di appello; inoltre al punto 7 della delibera era stato attribuita ad esso attore la responsabilita' del mancato godimento di alloggi della comunione ed era stato posto a suo carico il relativo risarcimento, ed erano stati addebitati anche a lui gli interessi passivi maturati su un conto corrente aperto dagli altri coeredi a nome della comunione, del quale esso attore aveva sempre ignorato l'esistenza.

Costituitisi i convenuti, all'esito dell'istruttoria il Tribunale accolse la domanda e dichiaro' la nullita' della delibera limitatamente ai punti 1 e 7 con riferimento - per quest'ultimo punto - al rimborso per mancato godimento dell'alloggio, all'addebito per interessi passivi e per interessi per mancato pagamento delle quote dell'alloggio.

All'esito del giudizio d'appello promosso dai convenuti soccombenti, la Corte d'Appello di Venezia rigetto' integralmente il gravame e condanno' gli appellanti alla rifusione delle spese del giudiziO.

Osservo' la Corte Territoriale, per quanto rileva in questa sede, che non era fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei convenuti - citati individualmente - perche' l'amministratore della comunione non ha potere di rappresentare i partecipanti, a meno che tale potere non gli sia stato espressamente conferito.

Quanto alle pretesa nullita' dell'atto introduttivo, rilevo' la Corte che la domanda era sufficientemente specificata, perche' era individuabile la delibera impugnata e, in particolare, gli argomenti dell'ordine del giorno cui l'impugnativa si riferiva, circoscritti all'attuazione della divisione e alla disposizione dei diritti dei singoli partecipanti con il riconoscimento di debiti e crediti in capo ad essi. Escluse poi la corte che ricorresse il vizio di ultrapetizione, perche' doveva farsi riferimento al contenuto sostanziale della domanda e il tribunale aveva chiaramente limitato la propria statuizione relativa alla Delib. n. 7 ai punti specificati nella narrativa.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Ra. Fr. , Ra. Se. , Ra. Al. , Ra. Lu. e Sc. Gi. , affidato a otto motivi, cui resiste con controricorso Ra. Gi. , che ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando falsa applicazione dell'articolo 1106 c.c., censurano a affermazione della corte di merito secondo cui la legittimazione passiva nella comunione spetta ai singoli partecipanti in quanto l'amministratore e' un semplice mandatario, privo di rappresentanza processuale. Assumono i ricorrenti che le regole concernenti l'assemblea della comunione debbono essere mutuate da quelle riguardanti il condominio, ed in particolare dall'articolo 1130 c.c., che attribuisce all'amministratore la rappresentanza dei partecipanti. Nella specie la doglianza del comunista dissenziente doveva essere fatta valere nei confronti dell'assemblea rappresentata dall'amministratore.

Il motivo e' destituito di fondamento.

L'art 1105 c.c., prevede che tutti i partecipanti alla comunione hanno diritto di concorrere all'amministrazione della cosa comune; l'eventuale nomina di un amministratore, consentita dall'articolo 1106 c.c., comma 2, non investe il medesimo di tutti i poteri di gestione e dei poteri di rappresentanza dei partecipanti, come avviene nel condominio ai sensi degli articoli 1130 e 1131 c.c.; l'articolo 1106 c.c., infatti, prevede che con il conferimento della delega ad un amministratore devono essere definiti i poteri e gli obblighi dello stesso; ne consegue che solo con espresso conferimento del relativo potere, l'amministratore puo' avere la rappresentanza dei partecipanti alla comunione, il che nella specie non e' stato comprovato. Peraltro e' chiaramente erronea l'affermazione del ricorrente, secondo cui le norme che regolano l'assemblea dei comunisti, qualora assenti nel regolamento di cui all'articolo 1105 c.c. e segg., devono essere mutuate da quelle previste per il condominio, giacche' e' nell'ambito delle disposizioni sul condominio che ricorre il principio (articolo 1139 c.c.) secondo cui occorre fare riferimento alle regole della comunione per quanto non espressamente previsto nello specifico capo, ma non ricorre un principio analogo e inverso per la comunione.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'articolo 163 c.p.c., ribadendo la eccezione di nullita' della citazione per indeterminatezza della domanda, sia con riferimento all'oggetto - non essendo stata specificata la delibera, posto che nella stessa assemblea ne erano state assunte numerose - sia con riferimento all'azione intrapresa - non avendo specificato se l'azione mirasse all'annullamento o ad una declaratoria di nullita'- inesistenza. La corte, secondo il ricorrente, avrebbe dato una risposta insufficiente, contraddittoria e infondata, atteso che essi convenuti non avevano accettato il contraddittorio in ordine a domande diverse da quelle formulate nell'atto di citazione.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., censura ricollegata alla precedente, nel senso che - non avendo l'attore formulato una domanda sufficientemente specifica - il Giudice avrebbe deciso extra petita.

I motivi suddetti, intimamente connessi, sono entrambi infondati.

La Corte d'Appello ha espressamente escluso la ricorrenza di una nullita' della citazione per indeterminatezza, e d'altra parte tale eventualita' avrebbe, se mai, determinato l'applicabilita' del disposto dell'articolo 164 c.p.c., commi 4 e 5; tuttavia i Giudici di merito hanno rilevato che la domanda consentiva di comprendere chiaramente che oggetto della impugnativa era la Delib. assunta all'assemblea 16 dicembre 1995, con specifico riferimento ai punti 1 e 7 della stessa. Non ricorre, quindi, alcun vizio di extrapetizione.

Con il quarto motivo - dichiaratamente proposto in via subordinata - si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 337 c.p.c., perche' la Corte veneziana non avrebbe trattato l'annullamento del punto 1) della delibera concernente" esame della sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha stabilito la divisione della comunione ereditaria di Mi.Ce. e decisioni conseguenti", questione proposta con apposito e specifico motivo di appello. Sul punto era stato contestato che la sentenza dichiarativa non potesse considerarsi "esecutiva", in quanto tale tipo di sentenze non consentono solo l'esecuzione forzata se non dopo il passaggio in giudicato, ma ben possono produrre effetti sin dalla loro emissione, mentre il Tribunale - e implicitamente la corte di merito - avevano inteso la non esecutorieta' della sentenza di divisione come inefficacia della stessa, mentre le delibera che avevano preso atto della sentenza suddetta non aveva certamente violato i diritti individuali.

Il motivo e' infondato.

La questione della esecutivita' o meno della sentenza gravata non sembra abbia avuto rilevanza nella decisione dei Giudici di merito, perche' la ritenuta nullita' della delibera e' chiaramente da ricollegare al principio per cui la maggioranza non puo' disporre dei diritti individuali, sicche' - quand'anche la sentenza, cui l'assemblea pare intendesse uniformarsi, fosse passata in giudicato - nondimeno l'assemblea avrebbe illegittimamente dato esecuzione alla stessa senza far ricorso agli appositi procedimenti previsti dal codice di rito. Ne' vale richiamare l'ordine del giorno dell'assemblea per dimostrare che il punto concernente l'esame della sentenza non era idoneo a ledere i diritti dei singoli, perche' cio' che conta e' il contenuto della delibera, con la quale si erano prese iniziative lesive dei diritti del partecipante Ra. Gi. in conseguenza di quanto statuito dalla sentenza.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'articolo 1109 c.c., comma 2, perche' - con riferimento al punto 1 della delibera - essi avevano sostenuto la decadenza di Ra.Gi. dall'azione di impugnazione in quanto l'argomento del bilancio e delle sue voci era stato gia' trattatati ed approvato nella precedente assemblea del 4.11.1995, sicche' la Delib. 16 dicembre 1995, ne costituiva mera esecuzione. La identita' delle questioni non era stata neppure negata dai Giudici di merito, che avevano ritenuto la non applicabilita' del termine di decadenza perche' si sarebbe trattato di nullita', essendosi disposto di diritti di singoli; tuttavia lo stesso attore aveva parlato di annullabilita', sicche' i Giudici di merito avevano deciso sulla successiva precisazione della domanda nonostante essi convenuti avessero dichiarato di non accettare il contraddittorio.

Il motivo e' manifestamente infondato.

In primo luogo va osservato che del tutto irrilevante sarebbe la identita' dell'oggetto tra la delibera impugnata e una assunta antecedentemente, perche', vertendosi in tema di nullita', non si era prodotta alcuna decadenza e, quindi, era impugnabile anche la prima delibera. Quanto all'altra censura, e' irrilevante la pretesa non accettazione del contraddittorio, perche' la parte non e' tenuta ad esprimere le sue valutazioni giuridiche sulla nullita' o annullabilita' della delibera, ma e' sufficiente che esponga in maniera chiara quali siano le censure che essa muove alla decisione assembleare, spettando al Giudice valutare se i vizi lamentati integrino una nullita', ovvero solo una annullabilita', con le ovvie conseguenze circa la eventuale decorrenza del termine di impugnativa.

Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'articolo 1109 cpv. c.c., e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, perche' la Corte Territoriale non avrebbe trattato sulla eccepita mancanza dei motivi di impugnabilita' previsti dal primo comma dell'articolo 1109 c.c., partendo dal presupposto che la esistenza della nullita' la esimesse dall'affrontare il problema del rispetto dei principi della citata norma; in realta' se l'attore avesse voluto far valere la nullita' della delibera sarebbe stato sufficiente chiedere al tribunale di condannare i coeredi al pagamento delle somme che egli riteneva di sua spettanza, mentre la specifica impugnativa ex articolo 1109 c.c., non poteva prescindere dal rispetto dei principi della suddetta norma che la corte avrebbe dovuto verificare.

Il motivo e' infondato. Non si comprende esattamente il tenore della censura, perche' i ricorrenti sembrano contestare il diritto di Ra.Gi. di impugnare la delibera che, a suo avviso, ledeva i suoi diritti individuali, mentre - pur trattandosi di delibera nulla e quindi sottratta al regime decadenziale di cui all'articolo 1109 c.c. - correttamente l'interessato aveva agito perche' detta nullita' fosse dichiarata, potendo diversamente subire azioni esecutive da parte della comunione fondate proprio sulla decisione assembleare, ivi compresi decreti ingiuntivi per il pagamento di quelle somme che l'assemblea gli aveva illegittimamente attribuito.

Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano ulteriore violazione dell'articolo 112 c.c., censurando la decisione della Corte d'Appello che aveva confermato la declaratoria di nullita' limitatamente ai punti 1 e 7, mentre in sede di impugnativa di una delibera di approvazione del bilancio al Giudice puo' competere solo l'annullamento completo o il rigetto dell'impugnazione e non la modifica del bilancio stesso attraverso l'annullamento di alcune voci.

Il motivo e' privo di qualsiasi pregio, perche' pretenderebbe affermare un inesistente principio giuridico secondo cui la declaratoria di nullita' dovrebbe investire l'intera delibera e non soltanto i punti della stessa che si presentino viziati; e' palese che a seguito della dichiarazione di annullamento compete alla comunione adottare le determinazioni conseguenti, anche eventualmente reiterando le deliberazioni annullate, eliminando i vizi formali che ne avevano determinato l'annullamento, ovvero apportando quelle modifiche sostanziali e l'annullamento (o la declaratoria di nullita') era ricollegato al suo contenuto.

Con l'ultimo motivo viene denunciata contraddittorieta' della motivazione e violazione dell'articolo 91 c.p.c., lamentando da un lato l'erroneita' dell'affermazione della corte di merito secondo cui non era possibile correggere in sede di appello la condanna integrale alle spese in favore della parte parzialmente vittoriosa, dall'altra non ha fornito alcuna motivazione delle ragioni di detta integrale condanna.

Il motivo non puo' trovare accoglimento. Benche' la Corte abbia erroneamente escluso la possibilita' di riesaminare nel merito la condanna alle spese operata dal primo Giudice, in quanto il Giudice d'appello non e' Giudice della legittimita' ed ha i medesimi poteri di esaminare il merito del Giudice di primo grado, tuttavia la suddetta corte ha comunque richiamato - dimostrando di condividerlo - il criterio della soccombenza come criterio validamente applicabile nella specie; la comunione ricorrente, peraltro, non spiega minimamente quali sarebbero le domande dell'attore non accolte che avrebbero determinato quella parziale soccombenza idonea a giustificare una eventuale compensazione, sia pure parziale.

Deve quindi concludersi per il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese, come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.600,00 di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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