Il cavedio (o chiostrina, vanella, pozzo luce) è sottoposto al regime giuridico del cortile

Il cavedio (o chiostrina, vanella, pozzo luce), cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell'edificio condominiale, essendo destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari (quali bagni, disimpegni, servizi), è sottoposto al regime giuridico del cortile, qualificato bene comune, salvo titolo contrario, dall'art. 1117, n. l, cod. civ., senza che la presunzione di condominialità possa essere vinta dal fatto che al cavedio si acceda solo dall'appartamento di un condomino o dal fatto che costui vi abbia posto manufatti collegati alla sua unità (nella specie, pilozza, scaldabagno, impianto d'illuminazione), in quanto l'utilità particolare che deriva da tali fatti non incide sulla destinazione tipica e normale del bene in favore dell'edificio condominiale.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 1 agosto 2014, n. 17556



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere

Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) e (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta n. 103/08 in data 22 aprile 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 giugno 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l'Avv. (OMISSIS);

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DEL CORE Sergio il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. - In accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), il Tribunale di Gela, con sentenza in data 3 giugno 2004, dichiarava la proprieta' comune del pozzo luce dell'immobile condominiale di via (OMISSIS), rigettava l'eccezione di usucapione perche' tardiva ed inammissibile ed ordinava la rimozione delle opere murarie realizzate dalla convenuta.

2. - La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 22 aprile 2008, ha rigettato il gravame interposto dalla (OMISSIS).

2.1. - La Corte territoriale ha rilevato che dalla consulenza espletata in primo grado risulta che il pozzo luce era stato costituito per dare aria e luce ai piani superiori, essendo tra l'altro sede delle colonne di scarico dei servizi igienici dei piani realizzati in sede di sopraelevazione del fabbricato.

La parte appellante - ha proseguito la Corte territoriale - non ha inoltre provato l'esistenza di una esplicita previsione nel titolo di acquisto idonea a superare la presunzione legale di comunione pro Indiviso delle parti di fabbricato destinate ad uso comune, giacche' dall'atto di vendita del (OMISSIS) tra (OMISSIS) (venditori alienanti) e i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) (compratori acquirenti) non si riscontra alcun riferimento all'esclusione della proprieta' comune del pozzo luce.

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello la (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 15 dicembre 2008, sulla base di tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto attivita' difensiva in questa sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con il primo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) la ricorrente si duole dell'omesso accertamento della sussistenza degli elementi fattuali (presenza di pilozza, di scaldabagno, di impianto di illuminazione, tutti collegati, idricamente ed elettricamente, agli impianti dell'appartamento a piano terreno e non a quello condominiale; accesso all'area calpestabile del piano terreno esclusivamente dall'appartamento (OMISSIS)), indispensabili per stabilire se l'area calpestabile del pozzo luce era posta a servizio esclusivo dell'abitazione posta a piano terreno oppure a servizio del condominio.

Con il secondo mezzo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) la ricorrente deduce che, in origine, l'immobile era costituito da un appartamento a piano terreno, e il vano centrale dell'appartamento, che in futuro avrebbe ospitato la base del pozzo luce, era inglobato nell'abitazione e costituiva proprieta' esclusiva del soggetto titolare dell'appartamento. Soltanto nel 1966, con la sopraelevazione e la realizzazione di altri due appartamenti, rispettivamente al primo e al secondo piano, il soffitto del vano centrale venne eliminato, con consequenziale realizzazione del pozzo luce. Secondo la ricorrente, "l'accertamento fattuale della progressione edilizia quale fatto produttivo non di ablazione ma di mera compromissione della dominicalita' dell'area per effetto dell'innesto di servitu', costituisce titolo contrario al meccanismo presuntivo di cui all'articolo 1117 cod. civ. ed impone di escludere il bene oggetto del contenzioso dall'elencazione esemplificativa contenuta" nella citata disposizione.

Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell'articolo 1117 cod. civ., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3) e' accompagnato dal seguente quesito di diritto: "In caso di controversia sulla proprieta' individuale o comune di un vano, oggetto di modifiche edilizie (nella specie sopraelevazione, con eliminazione del solaio da un vano dell'appartamento preesistente e creazione di un pozzo luce), costituisce titolo contrario all'inserimento tra i beni comuni, ex articolo 1117 cod. civ., la circostanza che il vano, in origine, sia stato parte di un bene individuale, essendo irrilevanti, quali fatti produttivi di trasferimento della proprieta', gli adeguamenti edilizi successivi, determinati dalla sopraelevazione ed esclusivi fonti di servitu'".

2. - I tre motivi - da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione - sono infondati.

La Corte d'appello, nel confermare la natura condominiale del cavedio o pozzo luce posto nell'edificio condominiale di via (OMISSIS), ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il cavedio (talora denominato chiostrina, vanella o pozzo luce) - cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell'edificio comune - essendo destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari (quali ad esempio bagni, disimpegni, servizi), e' sottoposto al medesimo regime giuridico del cortile, espressamente contemplato dall'articolo 1117 c.c., n. 1, tra i beni comuni, salvo titolo contrario (Cass., Sez. 2, 7 aprile 2000, n. 4350).

La proprieta' comune e' stata accertata nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la materia, avendo i giudici del merito, per un verso, escluso l'esistenza di un titolo contrario, stante il silenzio sul punto nell'atto costitutivo del condominio (ossia nel primo atto di trasferimento di un'unita' immobiliare facente parte dell'edificio dall'originario unico proprietario ad un altro soggetto); e, per l'altro verso, inoppugnabilmente verificato, alla luce anche dei risultati dell'esperita consulenza tecnica d'ufficio, la sussistenza di un collegamento funzionale tra il bene in contestazione e le unita' immobiliari in proprieta' esclusiva facenti parte del condominio.

Contrariamente a quanto mostra di ritenere la ricorrente, la presunzione di proprieta' comune non puo' essere vinta, nel silenzio del titolo, dalla mera possibilita' di accesso al bene comune soltanto dall'appartamento di uno dei condomini, o dal fatto che costui abbia provveduto anche a collocarvi una pilozza, lo scaldabagno e l'impianto di illuminazione, in quanto l'utilita' particolare che deriva da tali circostanze non e' suscettibile di incidere sulla destinazione tipica e normale del bene, che e' quella di dare aria e luce alle unita' immobiliari di cui si compone l'edificio condominiale (Cass., Sez. 2, 11 maggio 1978, n. 2309; Cass., Sez. 2, 3 agosto 1984, n. 4625).

Ne' rilevano le particolari modalita' e i tempi di realizzazione della sopraelevazione. Infatti, la sopraelevazione e la creazione del pozzo luce furono opera dell'unico originario proprietario, per cui e' impossibile affermare che si sia costituita una servitu' (nemini res sua servit). D'altra parte, il condominio di edifici sorge Ipso iure et facto, senza bisogno di apposite manifestazioni di volonta' o altre esternazioni, nel momento in cui l'originario costruttore di un edificio diviso per piani o porzioni di piano aliena a terzi la prima unita' immobiliare suscettibile di utilizzazione autonoma e separata, cosi perdendo, in quello stesso momento, la qualita' di proprietario esclusivo delle pertinenze e delle cose e dei servizi comuni dell'edificio, tra i quali rientra, in mancanza di titolo diverso, il pozzo luce; ne consegue che, una volta costituito il condominio, l'originario costruttore non puo' disporre come proprietario unico di detti beni, divenuti comuni, tra gli aventi causa successivi titolari delle unita' immobiliari create con il frazionamento dell'edificio (Cass., Sez. 2, 4 ottobre 2004, n. 19829).

3. - Il ricorso e' rigettato.

Non vi e' luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attivita' difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
 

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