Il condominio è responsabile dei danni cagionati dalle infiltrazioni di acque luride provenienti dalla condotta fognaria alle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini

Il condominio è responsabile ex articolo 2051 del Cc dei danni cagionati dalle infiltrazioni di acque luride provenienti dalla condotta fognaria alle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, qualora tale evento dipenda da un comportamento omissivo dell'ente di gestione, il quale abbia omesso di adempiere ai propri doveri di manutenzione delle condotte, vertendosi, in simile ipotesi, in un caso di palese violazione degli obblighi su di esso gravanti in qualità di custode.
(Tribunale Potenza Civile, Sentenza del 2 aprile 2009, n. 276)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella Magarelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1169/2002 R.G. vertente

Tra

Br.Vi., rappresentata e difesa dall'avv. Gi.Gi. in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliata;

- Attore -

E

Condominio Pa. via (omissis) in persona dell'amministratore pro tempore;

- Convenuto Contumace -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 19/1/2000 Br.Vi. proponeva domanda ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. nei confronti del Condomino Pa. Via (omissis) al fine di ottenere l'adozione di un provvedimento cautelare che imponesse al Condominio resistente il ripristino del locale garage di sua proprietà nel quale si erano verificate infiltrazioni di acqua.

Disposta C.T.U. per la verifica dello stato dei luoghi e l'individuazione delle cause delle lamentate infiltrazioni di acqua, in seguito alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il Condominio resistente non si costituiva in giudizio.

In seguito al deposito della relazione peritale, con ordinanza resa all'udienza del 24/5/2000 il Giudice istruttore imponeva al Condominio di eseguire i lavori indicati nella relazione peritale.

In seguito al deposito di una relazione integrativa con ordinanza pronunciata in data 20/5/2002 il Giudice istruttore dava atto dell'accertata attuazione del provvedimento cautelare.

Con atto di citazione notificato in data 22/6/2002 Br.Vi. agiva in giudizio nei confronti del Condominio Pa. Via (omissis) al fine di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento del danno provocato da infiltrazioni verificatesi, all'interno dell'immobile di sua proprietà, a causa di un difetto di manutenzione delle parti comuni del fabbricato condominiale.

In particolare, l'attrice esponeva che era proprietaria di un locale garage ubicato al piano terra del fabbricato condominiale con ingresso dalla Discesa (omissis); che a causa di perdite nelle condottee fognarie si erano verificate nell'immobile di sua proprietà infiltrazioni di acque luride e fecali, che avevano arrecato danni agli intonaci ed ai pavimento ed avevano impedito l'utilizzo del garage; che nella fase di attuazione del provvedimento cautelare era stato accertato che il Condominio, pur avendo eseguito i lavori, non aveva rimosso i danni subiti dal locale garage.

Alla luce di tali premesse in fatto, Br.Vi. chiedeva che, previo accertamento della responsabilità del Condominio Pa. Via (omissis) nella causazione dei danni verificatisi nel locale garage di sua proprietà, lo stesso venisse condannato ai risarcimento dei danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Condominio Pa., nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio.

Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata C.T.U. per l'accertamento delle cause e la quantificazione dei danni lamentati dall'attrice.

All'udienza del 20/6/2007 l'attrice precisava le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione del termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale e successivamente rimessa in istruttoria per l'acquisizione, a cura della Cancelleria, del fascicolo di ufficio relativo al procedimento cautelare instaurato ante causarti dall'attrice nei confronti del Condominio.

All'udienza del 4/2/2009 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione all'attrice del termine di venti giorni per il deposito della comparsa conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre procedere alla dichiarazione di contumacia del Condominio Pa. Via (omissis) che, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si è costituito in giudizio.

Quanto al merito, la domanda risarcitoria proposta da Br.Vi. appare fondata nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.

Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe stato provocato al locale garage di sua proprietà dal comportamento omissivo del Condominio convenuto, che non avrebbe provveduto alla manutenzione ordinaria della condotta fognaria, il cui attivo stato di conservazione avrebbe determinato infiltrazioni di acque luride e fecali nei sottostante garage.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'articolo 2051 c.c. che prevede una responsabilità presunta a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento della responsabilità prevista dall'articolo 2051 c.c. deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.

Il Condominio in persona dell'amministratore, il quale ai sensi dell'articolo 1130 c.c. ha il dovere di sorveglianza sull'uso delle cose e dei servizi comuni e che, nell'espletamento dell'incarico conferito, ha il dovere di osservare, quale mandatario dei condomini, la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'articolo 1710 c.c., ha la custodia delle parti e degli impianti comuni e, quindi, è obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che le cose comuni arrechino pregiudizio a terzi o ai singoli condomini (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 12211 del 2003 e Corte di cassazione n. 5326 del 2005: ... il Condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini). Dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità presunta a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res per il danno "cagionato" dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.

In ogni caso, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n. 849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e n. 11264 del 1995), fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso (Corte di cassazione n. 2430 del 2004).

L'articolo 2697 c.c. - chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti oppure eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda - disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat: chiunque intenda chiedere l'attuazione della volontà della legge, in relazione ad un diritto che faccia valere in via di azione o di eccezione, deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita dello stesso, che costituiscono condizioni positive della pretesa.

Pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso (si veda in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 25243 del 2006), mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).

D'altra parte, soltanto nel caso in cui il danneggiato abbia assolto all'onus probandi su di lui gravante può ritenersi operante la presunzione di responsabilità prevista dall'articolo 2051 c.c. a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res, per superare la quale lo stesso sarà tenuto a fornire la prova del caso fortuito: ne consegue che soltanto se l'attore ha dimostrato l'evento dannoso e la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia, al fine di superare la presunzione di responsabilità prevista a suo carico il convenuto ha l'onere di dimostrare l'intervento, nella causazione dell'evento dannoso, di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, che abbia inciso sul rapporto di causalità, escludendolo.

Ritiene questo giudice che nel caso di specie l'attrice, sulla quale gravava il relativo onus probandi, abbia fornito la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata, avendo dimostrato il danno subito, il difetto di manutenzione del bene comune del quale è custode il Condominio convenuto e la riconducibilità ad esso dell'evento dannoso.

Quanto al dedotto difetto di manutenzione delle parti comuni dell'edificio condominiale ed alla riconducibilità ad esso del danno lamentato dall'attrice, il C.T.U. nominato nel corso del procedimento cautelare instaurato ante causam da Br.Vi. ha accertato - sulla base della documentazione anche fotografia prodotta e delle risultanze dei sopralluoghi effettuati, con giudizio che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici - che le infiltrazioni lamentate sono state causate dalle rottura della colonna o della tubazione fognaria del Condominio (si veda pag. 3 della relazione peritale depositata in data 22/2/2000 dal geom. Vi.Vi.). Pertanto, dal momento che nel corso del giudizio è stata acquisita la prova del rapporto di causalità fra le infiltrazioni presenti sulle pareti e sul pavimento del locale garage ed il difetto di manutenzione della condotta fognaria, occorre ritenere che, non avendo l'amministratore del Condominio provveduto alla manutenzione della condotta fognaria che, ai sensi dell'articolo 1117 n. 3) c.c., rientra fra i beni comuni sui quali lo stesso, nella sua qualità di custode, ha l'obbligo di esercitare la sorveglianza, deve essere riconosciuta la responsabilità ex articolo 2051 c.c. del Condominio convenuto.

D'altra parte, il Condominio Pa. non si è costituito in giudizio e, quindi, non ha neanche allegato la riconducibilità del lamentato danno a caso fortuito.

L'ammontare complessivo del danno arrecato al locale garage dalle infiltrazioni di acqua provocate dalla omessa manutenzione della condotta fognaria - pari al costo necessario per il ripristino dello stato originario delle pareti e del pavimento locale garage - può essere quantificato, in conformità alla stima effettuata dal C.T.U., sulla base del computo metrico estimativo dei lavori necessari allegato alla relazione peritale redatta nel corso del giudizio di merito, in complessivi Euro 2.444,83 (si veda pag. 2 della relazione depositata in data 5/5/2005 dal geom. Vi.Bo.).

In proposito appare opportuno precisare che non può essere riconosciuto all'attrice il valore delle suppellettili che, secondo la ricostruzione del C.T.U., sarebbero state danneggiate dalle infiltrazioni, dal momento che tale danno non ha formato oggetto di specifica allegazione nell'atto introduttivo del giudizio. Sull'importo, già rivalutato, liquidato in favore dell'attrice sono dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata con decorrenza dalla data del verificarsi del fatto dannoso (che può essere individuata, in difetto di indicazioni fornite sul punto dall'attrice, in quella di proposizione della domanda cautelare) fino alla pronuncia della sentenza e gli interessi legali sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.

Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse - comprese quelle relative alle C.T.U. espletate nel corso del giudizio, liquidate con separati decreti - seguono la soccombenza e, pertanto, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del Condominio convenuto e attribuite all'avv. Gi.Gi. per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 22/6/2002, da Br.Vi. nei confronti del Condominio Pa. Via (omissis), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara la contumacia del Condominio Pa. Via (omissis);

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Condominio Pa. Via (omissis) al pagamento in favore di Br.Vi. della somma complessiva di Euro 2.444,83, oltre gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 19/1/2000 fino alla pronuncia della sentenza e gli interessi legali sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;

- condanna il Condominio Pa. Via (omissis) al pagamento in favore di Br.Vi. delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 2.771,75, di cui Euro 285,08 per esborsi, Euro 661,00 per diritti, Euro 1.549,37 per onorari ed Euro 276,30 per spese generali, oltre accessori come per legge, da attribuirsi all'avv. Gi.Gi. per dichiarato anticipo;

- pone definitivamente a carico del Condominio Pa. Via (omissis) il pagamento delle spese relative alle C.T.U., liquidate con separati decreti.

Così deciso in Potenza l'1 aprile 2009.

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.

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